Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5132 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2017/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2282/2023 depositata il 15/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’atto introduttivo del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia l’azione di cui all’art. 524 c.c. nei confronti di NOME COGNOME, assumendo di essere creditrice dello stesso in forza di due atti di mutuo fondiario garantiti da ipoteca e di essere stata pregiudicata dalla sua rinuncia all’eredità della moglie NOME COGNOME, anch’ella debitrice della banca in forza degli stessi titoli.
Il convenuto si è costituito in giudizio, domandando il rigetto della domanda avversaria e sostenendo che l’eredità era passiva e dunque dannosa per la banca.
In corso di causa è intervenuta RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito della banca attrice.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale ha autorizzato l’attrice, ex art. 524 c.c., ad accettare l’eredità di NOME COGNOME in nome e luogo del rinunciante NOME COGNOME ed ha condannato il convenuto al pagamento delle spese processuali.
Impugnata detta sentenza da parte di NOME COGNOME, nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia della banca originaria creditrice, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2282/2023 depositata il 15.11.2023, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali.
Nella motivazione, la Corte ha ritenuto, per quanto di interesse in questa sede, che il fatto che l’eredità rinunciata fosse passiva non rendesse insussistente per la creditrice il presupposto del danno conseguente alla rinuncia, tenuto conto della presenza nel patrimonio ereditario di cespiti attivi e dell’insufficienza del patrimonio del debitore rinunciante.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), invece, non ha svolto attività difensive.
Formulata proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c., il ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Fissata la trattazione in camera di consiglio, le parti costituite hanno presentato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
Invero, non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante l’indicazione, contenuta in ricorso, dell’avvenuta sua notificazione.
In proposito, deve rilevarsi che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; Cass. n. 23982/2025), a meno che tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21349/2022; Cass. n. 27883/2024).
Le Sezioni Unite hanno anche affermato che non vale obiettare che la dichiarazione relativa all’avvenuta notificazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione stessa sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 21349/2022), dal che si desume che l’unico dato che conta in concreto è la dichiarazione della parte.
La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata, poi, non è stata posta in discussione dal ricorrente nella memoria illustrativa depositata dopo che era stata fissata l’adunanza in camera di consiglio.
Nella fattispecie, infine, il ricorso è stato notificato il 17 gennaio 2024, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15 novembre 2023, sicché non può neppure ritenersi applicabile il principio secondo il quale, nel caso in cui non sia stata prodotta la copia autentica della sentenza impugnata e della relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve ritenersi ugualmente procedibile ove dallo stesso risulti che la notificazione si è perfezionata, per il ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr., per tutte: Cass. n. 21749/2025).
Alla luce di quanto precede, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in relazione alla posizione dell’istituto bancario, che non ha svolto attività difensive.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis , ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c., sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende.
Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti; condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.250,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.
Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 13 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME