Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31714 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10191-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
P.D.A.
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 16/09/2025
CC
avverso la sentenza n. 3880/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2023 R.G.N. 3196/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
In base agli atti di causa, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda promossa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di accertamento del diritto alla stipula della convenzione con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la riscossione dei contributi associativi.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con sei motivi; hanno resistito le parti intimate, con controricorso.
La AVV_NOTAIO delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità, per omesso deposito, anche da parte dei controricorrenti, della sentenza impugnata.
Il difensore di parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere la decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Assume che « quant’anche non ritualmente depositata dall’esponente » la sentenza sarebbe rinvenibile nel fascicolo d’ufficio del precedente giudizio (interamente telematico), acquisito agli atti di causa.
E’ stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c.
La ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE:
Il Collegio, in piena conformità alla proposta di definizione anticipata, i cui fondamenti fattuali e giuridici non sono scalfiti dalle argomentazioni svolte nella su riferita istanza, giudica che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, a causa del mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
La Corte ha proceduto alla verifica degli atti depositati telematicamente e il documento non è rinvenibile. Risulta, invece, che il deposito della sentenza è stato effettuato successivamente alla richiesta di definizione anticipata e, quindi, tardivamente, in tempo non utile ad evitare la sanzione di improcedibilità (in argomento, tra le tante, Cass. n. 28781 del 2024). In questo senso rileva anche la certificazione a firma del funzionario giudiziario, rilasciata il 16 settembre 2025, ove si attesta che «la sentenza impugnata è stata acquisita telematicamente in data 3/3/2025».
Segue, pertanto, l ‘ improcedibilità del ricorso, con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza.
Considerato, inoltre, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., a seguito di proposta di definizione anticipata, e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023).
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU.n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, in favore di ciascuno, oltre , per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge e, per il Ministero, spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore di ciascuna parte controricorrente e, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 16 settembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME