Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1011 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1011 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
Oggetto: divisione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10079/2023 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che lo rappresentano e difendono con procura speciale in atti;
– RICORRENTE –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende, con procura speciale in atti;
– CONTRORICORRENTI – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 76/2023, depositata il 12/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 675/2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado, che, pronunciando sulla domanda di divisione proposta da NOME COGNOME e coltivata dopo il decesso dell’attore, dai figli NOME e NOME COGNOME, ha disposto la divisione di un compendio immobiliare sito in Marina di Pisa, INDIRIZZO MontefioreINDIRIZZO
Per la cassazione della decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso in due motivi, cui COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , ravvisando la manifesta improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della relata di notifica della sentenza di appello.
Il ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo la decisione.
In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memorie illustrative.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 113, 115 c.p.c. e dei principi di difesa e del giusto processo, per non aver la Corte di merito accolto la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica al fine di correttamente stimare il valore dei cespiti caduti in successione.
Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per non aver la Corte valutato le censure e i rilievi tecnici mossi dal ricorrente alla consulenza tecnica d’ufficio riguardo alle conseguenze alla concreta fattibilità dello scorporo dal lotto I di un bagno e del locale cantina posto al piano seminterrato, e vizio di motivazione riguardo all’ accorpamento ai locali commerciali anziché alle porzioni a destinazione abitativa dei locali destinati a bagni.
Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente ha dedotto che la sentenza di appello, depositata in data 12.1.2023, è stata notificata in data 22.2.2023, ma non ha prodotto la relata, che non si rinviene neppure nel fascicolo dei
contro
ricorrenti.
Il ricorso è stato notificato con invio PEC del 24.4.2023, oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della pronuncia impugnata in cassazione.
Se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio, non potendo ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. 17014/2024; Cass. 3466/2020).
L’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio del processo.
Detta sanzione può essere evitata se: a) il giudice abbia comunque disponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenuta nel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass. su 10648/2017; Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023); b) se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza (Cass. 17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass. 14839/2020; Cass. 15832/2021).
L ‘assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con i principi del giusto processo, né introduce restrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processo essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da precise scansioni temporali; non si profila alcun contrasto con l ‘art. 6 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte in un tempo ragionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell’ordinamento è tale da giustificare regole d’accesso più rigorose (Cass. 19475/2024; Cass., sez. un., 25513/2016: Cass., sez. un., 10648/2017).
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis, cod. proc. civ. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad € 500 e non superiore a € 5.000; cfr. Cass. , sez. un., 27433/2023; Cass., sez. un., 27195/2023; Cass., sez. un., 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 8.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 8.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di € 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione