Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10812 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10812 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27101/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME e dall ‘ avv. NOME COGNOME con domicilî digitali EMAIL e EMAIL
– controricorrente –
avverso sentenza del Tribunale di Nola nr. 1375/2021 dell ‘ 11/7/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell ‘ 11/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la memoria della controricorrente;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 494/2011 del Giudice di Pace di Nola con il quale le era stato ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di Euro 3.551,16 per le forniture di pezzi di ricambi per autoveicoli, documentate da fatture (solo parzialmente pagate) e documenti di trasporto; sosteneva che nel rapporto commerciale tra le società i debiti dell ‘ opponente erano stati saldati, come dimostrato dal libro di cassa e dal libro mastro, in parte con cessioni di effetti cambiari ed assegni bancari e in parte in contanti;
-la società opposta contestava l ‘ erroneità della contabilità prodotta dall ‘ opponente, sia perché essa non riportava tutti i rapporti intercorsi tra le parti, sia perché dal libro mastro e suo libro giornale non risultava alcuna prova del pagamento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo;
-con la sentenza n. 1249/2013, il Giudice di Pace di Nola rigettava l ‘ opposizione, rilevando che non era stato soddisfatto l ‘ onere, incombente sull ‘ opponente, di dare prova dell ‘ avvenuto pagamento delle fatture;
-adito dalla Palmacar, il Tribunale di Nola, con la sentenza nr. 1375/2021 dell ‘ 11/7/2021, accoglieva parzialmente l ‘ appello e, in conseguenza, revocava il decreto ingiuntivo emettendo contestuale condanna dell ‘ opponente al pagamento di Euro 2.351,16 (oltre a interessi dalla domanda al soddisfo); compensava le spese del giudizio;
-avverso la predetta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione (affidato a due motivi) notificato il 18/10/2021;
-la RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso e ha pure depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile;
-infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dalla stessa ricorrente circa
l ‘ avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la «Sentenza n.1375/2021 emessa dal Tribunale di Nola il 11.07.2021, pubblicata il 12.07.2021, nel giudizio di appello R.G. 5901/2013, notificata il 20.07.2021»);
-dalla violazione dell ‘ art. 369 cod. proc. civ. deriva l ‘ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell ‘ improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica -a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell ‘impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d ‘ impugnazione ex art. 325 c.p.c.) -mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);
-come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 §
1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);
-neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l ‘ inapplicabilità della sanzione dell ‘ improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013,
Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 12/7/2021 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 18/10/2021;
-all ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione