Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32731 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32731 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2176-2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE titolare della ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale apposta in calce al ricorso
–
ricorrente –
contro
FALLIMENTO della ditta RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore fallimentare rag. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’ avv. NOME COGNOME giusta procura speciale apposta in calce al controricorso
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata in data 7.1.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.10.2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il reclamo presentato, ai sensi dell’art. 18 l. fall. , da NOME COGNOME titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento emessa dal Tribunale di Vicenza su istanza del Pubblico Ministero.
La corte del merito: i) ha ritenuto infondato il primo motivo di reclamo -col quale si denunciava l’improcedibilità del ricorso per fallimento , presentato dal P.M. nella vigenza dell’art. 10 d.l. n. 23/2020 – in quanto l ‘istanza era stata reiterata all’udienza del 16.7.2020 e dunque ad essa era applicabile la nuova previsione normativa dettata dalla l. n. 40/20, di conversione del predetto decreto legge, entrata in vigore l’8.6.2020 ; ii) ha aggiunto che, in ogni caso, anche il d.l. n. 23/20 nella sua formulazione originaria prevedeva un ‘ eccezione alla regola dell’ improcedibilità, nell’ipotesi in cui il ricorso fosse stato presentato dal P.M. unitamente alla richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, 8 ° comma, l. fall. e che tale disposizione risultava applicabile anche nel caso di caso di specie, in cui il P.M. non aveva chiesto l’adozione di misure cautelari solo perché la ditta del reclamante era stata già destinataria di un sequestro preventivo, emesso nell’ambito del procedimento penale dal quale era sortita l’iniziativa : ricorreva, dunque, l’ eadem ratio di tutela perseguita dall ‘ eccezione in parola, essendo la richiesta di fallimento finalizzata ad impedire il protrarsi della condotta penalmente rilevante posta in essere da COGNOME; iii) ha infine respinto il secondo motivo di impugnazione, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 10 l. fall.
La sentenza, pubblicata il 7.12.2020, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria datata 29.5.2024, il collegio ha rinviato la causa alla adunanza camerale del 2.10.2024, avendo rilevato ‘il mancato avviso ai difensori del controricorrente della comunicazione di fissazione dell ‘u dienza camerale di discussione della causa, fissata per la data del 29.5.2024’.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, vigente al momento della presentazione dell’ istanza di fallimento, nonché degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Sostiene che la corte di appello avrebbe errato sia nel ritenere procedibile la domanda ex art. 7 l. fall., nonostante fosse stata depositata nel periodo nel quale il legislatore aveva disposto, con l’art. 10 d.l. cit., l ‘ improcedibilità di tutti i ricorsi per fallimento, compresi quelli presentati dal P.M. non accompagnati dalla richiesta di misure cautelari o conservative di cui all’art. 15, comma 8, l. fall., sia nell’affermare che la domanda fosse stata comunque reiterata nel corso dell’ udienza prefa llimentare del 16.7.2020. alla quale il P.M. non aveva presenziato.
Deduce inoltre che l’unica e chiara eccezione al regime di improcedibilità previsto dal l’art. 10 del d.l. era quella relativa alla presentazione da parte del P.M. di un’ istanza di fallimento corredata della richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 15, 8° comma, l. fall., sicché l ‘ interpretazione della norma propugnata dalla corte di appello costituirebbe applicazione analogica in malam partem dell’istituto, come tale vietata dall’art. 12 delle preleggi.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comm i 2 e 3, l. fall., in quanto la corte di appello avrebbe errato nel ritenere implicitamente riproposta l’istanza di fallimento nel vigore della legge di conversione.
2.1 I motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -sono fondati. 2.2 Non è qui in discussione (e comunque il dato è evincibile dall’esame de gli atti, cui questo collegio è abilitato ad accedere quale giudice del fatto processuale ) che l’istanza di fallimento fosse stata presentata dal P. M. nel periodo interessato dall’applicazione della normativa processuale emergenziale pandemica (9 marzo-30 giugno 2020), e cioè nella vigenza
dell’art. 10 del d.l. n. 23/20 che prevedeva l’improcedibilit à dei ricorsi di fallimento depositati nel predetto lasso temporale.
2.3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, nel caso di specie non ricorreva l’eccezione alla regola dell’ improcedibilità, prevista per le sole istanze di fallimento presentate dal P.M. con contestuale richiesta di adozione di misure cautelari ex art. 15, 8° comma, l. fall.
2.3 La diversa lettura della norma fatta propria dai giudici del merito si pone contra legem, posto che l ‘ interpretazione analogica di una disposizione eccezionale -quale quella che disponeva un diverso regime applicativo della regole generale dell’ improcedibilità dei ricorsi per fallimento presentati nel periodo pandemico -è espressamente vietata dall’art. 1 4 delle preleggi: il dettato dell’art. 10 cit., che faceva esplicito riferimento alle sole istanze del P.M. corredate da richieste cautelari di matrice civilistica non era perciò estensibile ad ipotesi in esso non contemplate.
2.4 Va infine escluso che il P.M. avesse correttamente reiterato l ‘ istanza di fallimento nella vigenza della nuova normativa, e cioè all ‘ udienza del 16 luglio 2020 (ove era comparso solo dopo la chiusura del verbale) perché il ricorso era ab origine improcedibile e dunque avrebbe dovuto essere dichiarato tale d’ufficio ( ad avviso di questa Corte senza che fosse neppure necessario fissare l’udienza di trattazione e, comunque, senza tener conto di quanto accaduto nel suo corso, posto che la sua fissazione non poteva certo servire ad aggirare la sanzione di improcedibilità). Peraltro, anche a voler considerare la domanda di fallimento del P.M. come reiterata, in modo a dir poco irrituale, dopo la chiusura del verbale di udienza del 16 luglio, non v’è dubbio che allora la stessa avrebbe dovuto seguire l’ iter procedimentale previsto dall’art. 15, primo, secondo e terzo comma, l. fall., con la necessaria notifica, alla parte legittimata passiva ed odierna ricorrente, sia del nuovo ricorso per fallimento che del pedissequo decreto di convocazione.
Adempimenti quest’ultimi mai intervenuti nel caso di specie.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il giudizio prefallimentare non poteva essere utilmente proseguito, con conseguente revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il terzo motivo – con cui si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 10 l. fall. e dell’art. 2193 c.c. -resta assorbito.
5.Le spese del giudizio di legittimità e di quello di reclamo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere prosegui to e, per l’effetto, revoca la sentenza dichiarativa del fallimento di COGNOME Flavio, titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE
Condanna il Fallimento controricorrente a pagare al Faccin le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, e le spese del giudizio di reclamo, che liquida in euro 3.500,00 per compensi e in € 1000 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, Iva e Cap.
Così deciso in Roma, il 2.10.2024