Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29246 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5812-2021 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. , , rappresentato e difeso, dall’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente – avverso il provvedimento reso in data 13.1.2021, depositato in pari data dal Tribunale di Roma;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.1.2021 reso in udienza, ha dichiarato improcedibile, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata comparizione delle parti all’udienza medesima, il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dall’AVV_NOTAIO contro il decreto del giudice delegato al Fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di liquidazione dei compensi dovutigli per aver prestato la propria opera professionale in favore RAGIONE_SOCIALE procedura, n
2.Il provvedimento è stato impugnato dall ‘ AVV_NOTAIO con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento ha depositato controricorso, col quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo e il rigetto del secondo.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta ‘ Violazione e falsa applicazione degli articoli da 737 a 742-bis c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 25, comma 1 n. 4 e 26 R.D. n. 267/1942 e con l’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4c.p.c .’, dolendosi -in sintesi -del l’erroneità del provvedimento impugnato , in quanto il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo, nonostante la mancata comparizione delle p arti all’udienza .
1.2 Il motivo è fondato.
Come già affermato da questa Corte, il giudice del procedimento camerale, quale è il reclamo ex art. 26 l. fall., verificato che siano stati regolarmente notificati l’istanza ed il decreto di fissazione dell’udienza, deve decidere sul merito RAGIONE_SOCIALE controversia anche nel caso in cui nessuna delle parti compaia all’udienza, restando esclusa la declaratoria di improcedibilità per tacita rinunzia all’impugnativa,
atteso che i procedimenti in camera di consiglio sono caratterizzati da particolare celerità e semplicità di forme e sono dominati, quanto allo svolgimento, dall’impulso officioso. La sanzione dell’ “improcedibilità” costruisce infatti a carico del reclamante – nel totale silenzio RAGIONE_SOCIALE legge sul punto – un onere processuale addirittura più rigoroso di quello previsto a carico dell’appellante nel processo ordinario di cognizione, dato che – per l’espresso disposto dell’art. 348, comma 2, c.p.c. l’improcedibilità dell’appello si determina solo qualora l’appellante ometta di comparire, non soltanto alla prima udienza, ma anche a quella successiva cui il giudice deve rinviare la causa (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25967 del 16/11/2020; v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27531 del 02/12/2020).
L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che procederà all’esame nel merito del reclamo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
Il secondo motivo del ricorso, col quale si denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 4, comma 9, del D.M. n. 10/03/2014 n. 55 del RAGIONE_SOCIALE ‘ va invece dichiarato inammissibile, in quanto attiene a questione che il tribunale non ha esaminato e che dovrà formare oggetto del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024