Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32502 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 3 Num. 32502 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
Oggetto
Procedimenti speciali -Rito del lavoro – Impugnazioni Appello – Proposizione dell’appello – Tempestivo deposito del ricorso – Inesistenza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza -Improcedibilità dell’appello -Configurabilità -Esclusione – Fattispecie
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10109/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente – contro
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 838/2020
depositata il 21 febbraio 2020;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo, in principalità che sia accolto il ricorso, in subordine la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 118/2019 del 4 ottobre 2019 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, rigettò l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di Euro 13.740,60 in favore di NOME COGNOME, per canoni di locazione di immobile ad uso non abitativo.
Il gravame interposto dall’opponente è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 838/2020, pubblicata il 21 febbraio 2020, per la mancata prova della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione della udienza di discussione.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con unico mezzo.
L’intimato non ha svolto difese.
All’esito dell’adunanza camerale fissata ai sensi del testo allora vigente dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., la Sesta Sezione Civile di questa Corte, sottosezione 3 (ora soppressa), con ordinanza interlocutoria n. 32748 del 09/11/2021, ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio rinviando conseguentemente la causa a nuovo ruolo.
Acquisito detto fascicolo e rifissata successiva adunanza per la trattazione della causa secondo il medesimo rito, con ordinanza interlocutoria n. 21140 del 04/07/2022 la suddetta Sezione (ora soppressa), reputando insussistenti le condizioni di cui all’art. 375
cod. proc. civ. per la trattazione camerale del ricorso, ha disposto la rimessione della causa a questa sezione ordinaria.
Chiamata quindi la causa all’udienza pubblica del 4 aprile 2023, in vista della quale il P.M. aveva depositato conclusioni scritte, con ordinanza interlocutoria n. 11112/2023, depositata il 27/04/2023, questa Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso, ne ha disposto la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. , rinviando quindi la causa a nuovo ruolo.
È stata quindi fissata l’odierna udienza pubblica, della quale è stata data rituale comunicazione alle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., l’erronea (mancata) applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ..
Sostiene che, non avendo essa ricevuto comunicazione da parte della cancelleria del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, la Corte avrebbe dovuto fissare d’ufficio una nuova udienza di discussione e concedere un nuovo termine per la notifica, in applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ..
A fondamento della dichiarazione di improcedibilità la Corte territoriale ha richiamato il principio ─ desunto in motivazione da Cass. Sez. U. 30/07/2008, n. 20604, e da altri successivi arresti che tale sentenza richiamano ─ secondo cui, nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l’improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento,
entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (v. in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 6159 del 14/03/2018; n. 24033 del 06/09/2021).
Con la proposta censura la ricorrente deduce in sostanza la non pertinenza di tale principio e la sua non applicabilità nel caso, quale quello di specie, in cui l’omessa notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d’udienza dipende dalla mancata comunicazione di quest’ultimo da parte della cancelleria.
Tale censura è fondata, nei termini appresso illustrati.
Il principio richiamato dalla Corte di merito presuppone necessariamente che del decreto di fissazione d’udienza sia stata data rituale comunicazione all’appellante (v. Cass. 23/04/2003, n. 6490, cui adde , Cass. 27/10/2010, n. 21978; 08/09/2014, n. 18851; 11/11/2014 n. 24008; 27/10/2010, n. 21978; 28/09/2016, n. 19176; 29/12/2016, n. 27375; 02/04/2019, n. 9122) o che, comunque, si abbia prova certa equipollente (es. ‘ visto per presa visione ‘; richiesta e rilascio di copia; deposito di ricorso per inibitoria nel quale si indichi la data della prima udienza di merito) che di tale decreto l’appellante abbia avuto tempestiva conoscenza (v. Cass. 11/06/2012, n. 9421; 13/05/2014, n. 10304; 13858/2017; 18/07/2018, n. 19083).
In mancanza di taluno di detti presupposti, l’esclusione dell’insorgere in capo a quest’ultimo dell’onere di provvedere alla notificazione dell’atto di gravame e del decreto stesso non è incompatibile con la conservazione dell’effetto preclusivo del giudicato, conseguente al tempestivo deposito del ricorso in appello.
Pertanto, quando sopravvenga, a causa di detta mancanza, l’impossibilità di eseguire tale notificazione nel rispetto dei termini di cui all’art. 435 c.p.c., commi secondo e terzo, deve essere disposta,
di ufficio o ad istanza dell’appellante medesimo, la fissazione di altra udienza di discussione in data idonea a consentire il rispetto di detti termini, potendo, peraltro, il contraddittorio ritenersi validamente costituito anche quando il collegio, senza emettere un formale provvedimento di rinnovo, si sia limitato, all’udienza di discussione originariamente fissata, a disporre il rinvio della medesima e l’appellante, nell’osservanza dei ripetuti termini, abbia notificato alla controparte copia del ricorso in appello e del decreto del presidente del tribunale nonché del verbale della prima udienza nella quale è stato disposto il rinvio (v. in tal senso Cass. n. 21978 del 2010, cit.; n. 10304 del 2014, cit.; n. 9122 del 2019, cit.).
4.1. Deve rammentarsi in proposito che, con sentenza n. 15 del 14 gennaio 1977, la Corte costituzionale ha dichiarato la «illegittimità costituzionale dell’art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l’avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione sia comunicato all’appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all’appellato».
Ciò in coerenza con il principio affermato dalla precedente sentenza n. 14 dello stesso anno, a sua volta in continuità con precedenti pronunce (Corte cost. sent. n. 159 del 1971 e sent. n. 255 del 1974), secondo cui, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilità del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli.
La Corte delle leggi ha in detta occasione anche opportunamente evidenziato che « il pregiudizio della difesa (nel senso sopra indicato)
neppure può essere, d’altra parte, (sempre) evitato con l’uso della normale diligenza da parte del procuratore dell’appellante .
« Basta considerare l’ipotesi in cui il presidente del Tribunale abbia (come gli è consentito dal comma primo dell’art. 435 citato) fissato l’udienza di discussione in coincidenza con la scadenza del termine (di 35 giorni) risultante dall’esatto computo di dieci giorni previsti per la notifica del ricorso ( ex comma secondo) e dei 25 giorni stabiliti come termine minimo di comparizione ( ex comma terzo art. 435 citato) .
« Con riferimento a tale ipotesi, la diligenza dovrebbe, infatti, spingersi (con ciò superando il limite della normalità) fino al punto di un controllo giornaliero: anche oltre il termine (meramente ordinatorio) di giorni cinque (dal deposito del ricorso) per la emanazione del decreto presidenziale di fissazione d’udienza ».
4.2. Come s’è sopra anticipato, nel conformarsi agli effetti di tale pronuncia, la giurisprudenza di questa Corte ha tuttavia chiarito che la mancata comunicazione di cancelleria non è comunque ostativa al sorgere dell’onere, per l’appellante, di provvedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei termini concessi, ove emerga prova certa equipollente del fatto che di quest’ultimo egli abbia avuto comunque aliunde conoscenza.
In tal senso va letto il principio affermato da Cass. 18/07/2018, n. 19083, secondo cui «nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell’attività processuale cui l’atto è finalizzato con conseguente declaratoria di chiusura del processo in rito, per improcedibilità, non essendo consentito al giudice assegnare all’appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, senza che possa giovare all’appellante la mancata comunicazione del decreto di fissazione da parte della cancelleria quando comunque abbia acquisito
conoscenza, attraverso un mezzo idoneo equipollente, della data fissata per la discussione della causa ».
Nel caso di specie, come già acclarato dalla ordinanza interlocutoria n. 21140 del 2022, dagli atti del fascicolo del giudizio di merito non emerge alcuna prova né della comunicazione di cancelleria, né del fatto che della fissazione d’udienza l’appellante abbia avuto aliunde conoscenza.
Questa Corte ha inoltre acquisito informazioni dalla cancelleria della Corte d’appello a quo le quali confermano che agli atti di quell’ufficio non risulta alcuna documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione di detto decreto.
Erroneamente dunque, in tale contesto, la Corte d’appello ha , nella specie, dichiarato l’improcedibilità, laddove invece , una volta constatata la mancata costituzione dell’appellato, avrebbe dovuto provvedere a fissare nuova udienza di discussione in data idonea a consentire la notifica del ricorso in appello e dell’ordinanza medesima nel rispetto dei termini di cui all’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ..
Tanto però, va precisato, in applicazione non dell’art. 291 cod. proc. civ. secondo una non predicabile analogia, ma proprio dell’art. 435 cod. proc. civ., il cui disposto precettivo, come integrato dalla pronuncia additiva di Corte cost. n. 15 del 1977, avrebbe dovuto nel caso in esame ritenersi non ancora pienamente osservato e conseguentemente non ancora integrata, nemmeno per altre vie equipollenti, la fattispecie legale cui è correlato il sorgere dell’onere in capo all’appellante della notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto.
Sulla questione trattata non emergono dalla giurisprudenza nota indicazioni contrastanti che possano suggerire la rimessione della stessa al vaglio delle Sezioni Unite, come in subordine richiesto
nelle ─ per il resto e in via principale conformi ─ conclusioni scritte del P.G..
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo , al quale va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, comunque in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza