Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2588 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2588 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19715/2021 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso lo
studio dell’avvocato
NOME
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 30/2021 pubblicata il 22/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n.30/2021 pubblicata il 22/01/2021, ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione di prime cure.
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità del provvedimento di recupero dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta per gli anni 2011 e 2012, oltre che della cancellazione dal suo estratto contributivo delle prestazioni agricole svolte.
Il Tribunale di Palermo rigettava le domande proposte dallo COGNOME.
La Corte territoriale ha ritenuto che incombesse sull’assicurato appellante l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione negli elenchi nominativi oltre che di ogni altro consequenziale diritto a carattere previdenziale. Sulla base di questo presupposto la Corte ha ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie (prova per testi assunta nel corso del giudizio di appello, verbale di assunzione delle prove avanti al Tribunale di Palermo in altro procedimento avente oggetto analogo), «deve ritenersi che parte appellante non abbia assolto all’onere probatorio che sulla stessa incombeva». La Corte ha infine aggiunto che tale convincimento fosse rafforzato dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 31/12/2012, «il giudizio di insufficienza del compendio probatorio offerto dall’appellante è corroborato dall’esito dell’accertamento ispettivo».
Per la cassazione della sentenza ricorre lo COGNOME con ricorso affidato a tre motivi. IRAGIONE_SOCIALE. resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.3 commi 1 e 3 della legge n. 241/1990, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce il difetto di motivazione, sotto vari profili, dei provvedimenti dell’IRAGIONE_SOCIALE oggetto della sua impugnazione in sede giudiziale.
Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.17 d.lgs. n. 124/2004, dell’art.116 cod. proc. civ., degli artt.2094, 2697, 2717 e 2700 cod. civ., con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione sulle risultanze del verbale di accertamento n.55/2012, mai comunicato, notificato o contestatogli prima della sua produzione nel giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. e degli artt.2094, 2697, 2717 e 2700 cod. civ., con riferimento alla erronea valutazione delle risultanze del verbale di accertamento ispettivo rispetto alle altre prove assunte.
In via pregiudiziale deve dichiararsi la improcedibilità del ricorso, perché è stato depositato il 27/07/2021, quando il termine previsto dall’art.369 cod. proc. civ. era già decorso (dies a quo: 5/07/2021, scadenza 26/07/2021).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/01/2025.