Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27079 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27079 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7318/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, giusta procura speciale in calce al
ricorso. – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4059/2020 depositata il 03/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo da questa richiesto per la somma di euro 747.489,38 oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2001, relativa alla prestazione di servizi resi per il trasporto di pazienti e dializzati, di ritiro, trasporto e consegna dei liquidi biologici e di materiale vario.
1.1. Con sentenza n. 438/2017 del 28 marzo 2017 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione.
Avverso detta sentenza la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Si costituiva, resistendo al gravame, il Fallimento della società RAGIONE_SOCIALE
2.1. Con sentenza n. 4059/2020 del 3 settembre 2020 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Fallimento.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Il Fallimento resistente ha depositato soltanto una nota spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in molteplici censure, la ricorrente anzitutto denuncia ‘Nullità della decisione perché corredata da motivazione
apparente in violazione dell’art. 132 co. 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost: il tutto, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: il tutto in relaz ione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte d’appello ha ritenuto inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l’eccezione proposta da essa RAGIONE_SOCIALE di difetto di legittimazione passiva del Fallimento.
1.1. La ricorrente denuncia inoltre ‘Nullità della decisione perché corredata da motivazione apparente in violazione dell’art. 132 co. 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost: il tutto, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264, 2914 cod. proc. civ. e della L. 52/1991: il tutto, in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; Erronea e falsa applicazione dell’art. 1265 cod. civ. e L. 52/91 artt. 3, 5 e 7: il tutto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.’.
Lamenta che la corte territoriale ha considerato la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva del Fallimento anche infondata nel merito, ma tale motivazione ‘risulta del tutto insufficiente perché non ha dato conto di aver preso in considerazione le argomentazioni dell’esponente e perché il giudice ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento’ (v. p. 8 del ricorso).
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità della decisione perché corredata da motivazione apparente in violazione dell’art. 132 co. 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost: il tutto, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.; Violazione ed errata applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Nullità della sentenza per omessa pronuncia su tutte le domande svolte dall’appellante, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ.; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 35, 36, 112, 113 cod. proc. civ.: il tutto in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è st ato discusso tra le parti’.
Censura la motivazione dell’impugnata sentenza, là dove ha affermato la
inammissibilità della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’accertamento del credito, mentre avrebbe dovuto ravvisare nelle deduzioni di essa Asl i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti fatti valere in giudizio dalla controparte e pr ocedere d’ufficio ad una compensazione impropria, trattandosi di reciproche pretese derivanti da un unico rapporto giuridico.
Rileva il Collegio, in via preliminare, che il ricorso risulta essere stato depositato in data 24 marzo 2021, dunque fuori dal termine di cui all’art. 369, comma 1, cod. proc. civ., dato che – come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna, cd. rac l’ultima notificazione è avvenuta in data 1° marzo 2021.
Cosicché rileva l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass., 06/08/2020, n. 16799; Cass., 26/10/2017, n. 25453; Cass., 24/05/2013, n. 12894).
3.1. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Quand’anche si potesse prescindere da tale rilievo, il ricorso sarebbe comunque inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile.
Nonostante la formale invocazione del vizio di motivazione, assunta come apparente, e di violazione di legge, trascura che, pur nella sua stringatezza, l’impugnata sentenza ha pronunciato in maniera conforme all’orientamento di legittimità secondo cui l’ap pello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che, pur senza la necessità di formule sacramentali, confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice e, sulla base di tali principi, ha ritenuto inammissibili
le censure svolte dall’allora appellante, odierna ricorrente, sul rilievo che la ratio decidendi della sentenza di prime cure ‘non solo non è stata confutata, ma l’appellante si è sostanzialmente limitato a ribadire gli originari assunti’.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risulta non specifico, e dunque inammissibile, il motivo che sia privo di correlazione tra le ragioni argomentate dall’impugnata sentenza e quelle poste a fondamento della impugnazione proposta (Cass., 10/02/2017, n. 6324; Cass., 07/04/2016, n. 13981).
Anche il secondo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ.
Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria (Cass., Sez. Un., 21499/2004 e le successive conformi, tra cui Cass., 453/2005; Cass., 17749/2009; Cass., 73/2010).
Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la corte territoriale ha motivato conformemente al suindicato orientamento di legittimità, mentre il rilievo del ricorrente per cui poteva essere operata la cd. compensazione impropria o atecnica non consente di superare tale orientamento, perché è necessario che l’accertamento del credito avvenga in sede di accertamento del passivo fallimentare.
In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione