Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19708/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in FANO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETARAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Fermignano INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente nonché ricorrente incidentale-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PESARO n. 235/2022 depositato il 24/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Pesaro, con decreto del 24.3.2022, ha rigettato l’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato l’istanza di insinuazione in prededuzione del credito vantato a titolo di restituzione del prezzo di acquisto di un immobile il cui contratto di vendita era stato risolto con sentenza emessa dopo il fallimento.
Il giudice di merito ha richiamato un precedente di questa Corte nel quale è stato affermato il principio secondo il credito del compratore alla restituzione del presso non è prededucibile a norma dell’art. 111 L.F. in quanto, pur avendo titolo nella sentenza di risoluzione emessa in corso del fallimento del venditore, ha causa in un fatto anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto assorbite e irrilevanti le questioni sollevate dall’opponente in ordine all’asserita violazione degli artt. 42 e 43 L.F. e alla trascrizione della domanda di risoluzione, non incidendo sulla natura del credito.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso ed ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Possono essere omessi i motivi di ricorso (principale e incidentale).
Il ricorso principale va dichiarato improcedibile (e ciò anche in accoglimento dell’eccezione sollevata sul punto dalla curatela nella memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c.).
Va osservato che, come risulta, dall’esame degli atti processuali attività consentita questa Corte, giudice del fatto processuale -il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione in data 26.4.2022 e poi non ha provveduto al deposito dello stesso (e all’iscrizione a ruolo) entro il termine di giorni venti, prescritto dall’art. 369 comma 1° c.p.c. a pena di improcedibilità.
L’iscrizione a ruolo del presente giudizio è, infatti, avvenuta a cura della curatela ricorrente incidentale in data 17.8.2022, quando ha provveduto al deposito del proprio ricorso incidentale, a sua volta tardivo. Il deposito del ricorso da parte del ricorrente è avvenuto con un ulteriore ritardo solo in data 25.8.2022.
L’improcedibilità del ricorso principale determina l’assorbimento di tutte le questioni contenute nei motivi di ricorso.
L’improcedibilità del ricorso principale comporta, altresì, l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo. Sul punto, le Sezioni di questa Corte, con sentenza n. 9741/2008, sono pervenute a tale soluzione non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. -dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso principale.
Dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25.3.2025