Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2643 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2643 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
Oggetto: contratti bancari
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23032/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1118/2021, depositata il 7 aprile 2021.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO COGNOME , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME AVV_NOTAIO COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 7 aprile 2021, di reiezione del l’ appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che, previa revoca del decreto ingiuntivo notificato nei suoi confronti, lo aveva condannato al pagamento in favore della Banca Popolare di Sondrio s.p.a. della (minor) somma di euro 36.506,56, di cui euro 14.031,25 quale saldo di un conto corrente ed euro 22.475,30 quale residuo di un mutuo chirografario, oltre rispettivi interessi convenzionali;
il ricorso è affidato a sette motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE, intervenuta nel giudizio di appello quale cessionaria del credito controverso;
la controricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
va preliminarmente esaminata la questione della procedibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente in ragione del mancato deposito del ricorso nel termine di venti giorni dalla sua notifica, e, comunque, rilevabile d’ufficio;
-l’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. prevede che «Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto»;
-dall’esame degli atti del giudizio emerge che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo EMAIL in data 21 giugno 2021, mentre alla data del 21 settembre 2021 non era iscritto a ruolo;
risulta, dunque, evidente il mancato rispetto del termine in esame, che richiedeva il deposito del ricorso entro il 12 luglio 2021, prorogata a tale data la scadenza del termine di venti giorni, cadente in un giorno
festivo ( l’11 luglio 2021 );
– ne consegue che, conformemente alle richieste della controricorrente e del pubblico ministero, va dichiarata l ‘ improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di cui all ‘ art. 369, primo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 26 ottobre 2017, n. 25453; Cass. 8 ottobre 2013, n. 22914; Cass. 24 maggio 2013, n. 12894);
le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 4 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME