Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14304 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14304 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4444/2022 R.G. proposto da
:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CROTONE n. 500/2021 depositata il 25/5/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dopo aver rifornito la sua auto – Mercedes Classe B – di carburante Tamoil il 3 dicembre 2013 al distributore di NOME COGNOME in Sersale (CZ), si era trovato in difficoltà per cui l’auto si era addirittura fermata; il giorno dopo veniva esaminata nell’officina della concessionaria Mercedes di Lamezia Terme, che effettuava riparazione. Egli pertanto agiva davanti al Giudice di pace di Crotone nei confronti del COGNOME per ottenerne il risarcimento dei danni nella misura di euro 4880, attribuendo quanto avvenuto al tipo di carburante.
Il Corea si costituiva, resistendo e otteneva di chiamare in causa RAGIONE_SOCIALE e UnipolSai Assicurazioni S.P.A.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 719/2016, condannava il Corea a risarcire l’attore nella misura di euro 4 .200,00, oltre a interessi e spese di lite, rigettando la domanda del convenuto nei confronti della Tamoil RAGIONE_SOCIALE e dichiarando il difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice.
Il Corea proponeva appello, cui resistevano tutte le altre parti, RAGIONE_SOCIALE proponendo anche appello incidentale relativo alle spese processuali.
Il Tribunale di Crotone, con sentenza n. 500/2021, disatteso l’appello incidentale, accoglieva quello principale, rigettando perciò la domanda risarcitoria del COGNOME verso il Corea.
Il COGNOME ha presentato ricorso, sulla base di due motivi; degli intimati Corea, UnipolSai e Tamoil Italia solo quest’ultima si è difesa con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria, chiedendo di accogliere il ricorso. RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va rilevato che il COGNOME, come pure eccepito dalla parte controricorrente, ha notificato il ricorso a ciascuna delle tre controparti in data 20 dicembre 2021. In applicazione dell’articolo 369, primo comma, c.p.c., avrebbe pertanto dovuto, pena improcedibilità, depositarlo nella cancelleria di questa Suprema Corte entro venti giorni da tale data. Tuttavia, il deposito è avvenuto il 15 febbraio 2022 (a mezzo posta, con iscrizione in data 22 febbraio 2022), e dunque tardivamente.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile, e ciò assorbe ogni altro profilo. Il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 1100, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2025