Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34037 Anno 2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al N. 16782/2022 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34037 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
e contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 444/2022 pubblicata l ‘8 .2.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 15.10.2025 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 19.12.2017, RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO, nonché ‘ il Sig. Presidente del Tribunale di Biella ed il Giudice dell’Esecuzione AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO, quindi, per loro, lo RAGIONE_SOCIALE Italiano nella persona del legale rappresentante pro tempore, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE nella persona del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE in carica, presso l’ Avvocatura dello RAGIONE_SOCIALE di Roma ‘, dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo: che il 10.12.2009, nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 137/2007 R.G.E., aveva partecipato alla vendita all’incanto disposta dal Tribunale di Biella, avente ad oggetto un compendio immobiliare di proprietà della debitrice esecutata RAGIONE_SOCIALE, composto da terreni e fabbricati rustici, siti in Comune di Donato, individuati in catasto al Foglio 17, partt. 19, 26, 27, 34, 36, 162, 171, 182, 183, 194, 210, 223; che sul compendio era stato elaborato un progetto edilizio per la costruzione di una struttura socio-sanitaria, con trasformazione del compendio stesso da agricolo ad edificabile; che la
procedura esecutiva era stata promossa dalla creditrice RAGIONE_SOCIALE; che la vendita era stata delegata al AVV_NOTAIO; che la perizia estimativa aveva evidenziato come da tempo l’area fosse occupata da un ‘ coltivatore di pecore che vi dimorava ‘, poi identificato in tale NOME COGNOME; che costui aveva segnalato agli organi della procedura di occupare alcuni degli immobili sine titulo , altri sulla scorta di contratto di locazione; che il giudice dell’esecuzione, ritenendo non opponibile alla procedura il contratto di locazione agricola relativo ai fabbricati, aveva ordinato la liberazione degli immobili di cui al Foglio 17, partt. 19 e 26; che essa RAGIONE_SOCIALE si era aggiudicata l’immobile per l’importo di € 883.500,00; che a saldo avvenuto, comprensivo delle spese (per l’importo complessivo di € 983.785,00), in data 10.5.2010 era stato emesso il decreto di trasferimento, trascritto il 28.5.2010; che il 5.10.2010, essa RAGIONE_SOCIALE era pervenuta ad un accordo con il COGNOME, col quale gli consentiva l’utilizzo gratuito dei fabbricati di cui alle partt. n. 19 e 26, a fronte dell’impegno a rilasciarli quando fossero state completate le pratiche per la realizzazione della struttura socio-sanitaria; che essa attrice aveva poi appreso che in precedenza, in data 20.11.2009, il COGNOME aveva iscritto a ruolo, dinanzi al Tribunale di Biella, la causa per l’accertamento dell’usucapione dei terreni di cui alle partt. 3, 27, 34, 36, 162, 171, 182, 183, 194, 210, 223 del Foglio 17; che la causa (rubricata al N. 3177NUMERO_DOCUMENTO R.G.) era stata decisa con sentenza del 14.12.2010, che aveva dichiarato il COGNOME esclusivo proprietario per intervenuto acquisto della proprietà per usucapione dei suddetti terreni. Pertanto, l’attrice chiese al Tribunale di accertare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, nella causazione dei danni subiti per la parziale evizione – essendo stata indotta in
errore dalle carenze informative del custode e professionista delegato ex art. 591bis c.p.c., AVV_NOTAIO, nonché dai provvedimenti del giudice dell’esecuzione, che aveva ordinato la liberazione del bene oggetto di procedura con provvedimento del 17.10.2009, benché fosse noto che l’area era occupata da un terzo, con la conseguenza che la situazione possessoria avrebbe dovuto essere meglio approfondita prima di dare corso alla vendita forzata -condannandoli in solido o disgiuntamente al risarcimento di tutti i danni sostenuti per l’aggiudicazione e il trasferimento della proprietà del compendio, nonché per tutti i danni ulteriori, consistenti nei costi sostenuti per l’ideazione, progettazione e lo sviluppo del progetto imprenditoriale e socio-assistenziale di cui sopra, nonché nei mancati proventi che sarebbero da esso derivati, quantificati (alla data del 30.9.2016) in € 17.037.388,93, o in subordine in € 4.718.657,21, o ancor più in subordine in € 983.785,00.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, contestando le avverse domande e chiedendone il rigetto, perché infondate, pure eccependo l’intervenuta prescrizione. Si costituì anche RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, esponendo che era pendente dinanzi al Tribunale di Biella il procedimento N. 1381/2016 R.G., promosso da RAGIONE_SOCIALE come terza opponente ex art. 404 c.p.c. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, onde ottenere la caducazione della sentenza n. 839/2010 del Tribunale di Biella di accertamento dell’usucapione in favore del COGNOME; eccepì, altresì, la prescrizione quinquennale, contestando, inoltre, le avverse domande, di cui chiedeva il rigetto. Si costituì, infine, il AVV_NOTAIO, eccependo la prescrizione quinquennale e negando ogni propria responsabilità. Non si costituì invece la debitrice esecutata
N. 16782/22 R.G.
RAGIONE_SOCIALE, mentre, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, l’attrice rinunciò agli atti prima della costituzione di questa.
Istruita la causa, il Tribunale di Biella, con sentenza del 29.6.2020, dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e rigettò tutte le domande proposte nei confronti del AVV_NOTAIO e di RAGIONE_SOCIALE; condannò l’attrice ex art. 96 c.p.c. in favore delle convenute e regolò le spese.
RAGIONE_SOCIALE propose gravame e la Corte d’appello di Milano nella resistenza di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, del AVV_NOTAIO e della RAGIONE_SOCIALE lo rigettò. , per quanto qui ancora interessa, che la censura concernente la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in relazione al giudizio ex art. 404 c.p.c. al tempo pendente dinanzi al Tribunale del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, e nella contumacia di RAGIONE_SOCIALE -Osservò in particolare il giudice d’appello di Biella, non poteva essere accolta, sia perché la questione era stata sollevata -inammissibilmente -solo con l’appello, sia perché tra i due giudizi non sussisteva un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, né essendovi identità di parti; che la domanda per la responsabilità dei magistrati era stata tardivamente proposta a norma dell’art. 4, comma 2, della legge n. 117/1988 ; che la domanda avanzata nei confronti del AVV_NOTAIO, delegato ex art. 591bis c.p.c., non era fondata, atteso che questi aveva correttamente adottato gli atti di propria competenza, descrivendo esattamente lo stato di occupazione degli immobili staggiti; che, del pari, infondata era la domanda proposta contro la creditrice procedente, RAGIONE_SOCIALE, neppure avendo allegato, l’appellante RAGIONE_SOCIALE, alcun profilo di colpa o negligenza in capo alla
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predetta, nella scelta degli immobili da sottoporre a pignoramento in danno del l’esecutata RAGIONE_SOCIALE, né avendo allegato o dimostrato la perdita definitiva del bene acquistato, stante la pendenza del giudizio ex art. 404 c.p.c., ed ancora avendo la predetta procedente incassato la sola somma di € 17 .047,01, per rimborso spese di procedura, di cui l’art. 2921 c.c. preclude comunque la restituzione; che nessun profilo di responsabilità era ravvisabile nella condotta della esecutata RAGIONE_SOCIALE; che corretta, infine, era da ritenersi la condanna di RAGIONE_SOCIALE alle spese nei confronti di tutti i convenuti secondo soccombenza sulla base del valore della lite (oltre € 17 mln.), nonché al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendo l’azione da essa appellante proposta ‘ grossolanamente infondata ‘.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di formali nove motivi, illustrati da memoria, cui resistono con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. NOME COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Preliminarmente, va rilevato che il ricorso è stato notificato, per la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, presso l’Avvocatura distrettuale dello RAGIONE_SOCIALE, ma la conseguente nullità della notifica risulta sanata dalla avvenuta costituzione dell’intimata , che ha resistito con controricorso.
Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità dell’attività defensionale svolta dalla ricorrente in data 14.10.2025 (ossia, appena il giorno prima dell’odierna adunanza camerale), consistente in produzione documentale
ex art. 372 c.p.c. e nel deposito delle ‘note illustrative ‘ (sostanzialmente, una memoria ex art. 380bis 1 c.p.c.), in quanto avvenuta ampiamente al di là dei rispettivi termini dettati dalle citate disposizioni . L’intera descritta attività, dunque, è da considerare tamquam non esset e la produzione documentale non è utilizzabile in questa sede .
1.2 -Ciò posto, non mette conto esaminare partitamente le singole doglianze, stante l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c. non risultando agli atti la copia notificata della sentenza impugnata, pubblicata l’8 .2.2022, che la ricorrente afferma esserle stata notificata in data 20.4.2024 ( rectius , in data 20.4.2022, come anche si evince dalla analoga indicazione contenuta nel controricorso della parte pubblica, riguardo alla quale -si nota per completezza -nessun rilievo ha svolto parte ricorrente, come avrebbe dovuto fare qualora quello del suo ricorso non fosse stato un mero errore materiale).
La difesa della ricorrente ha infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata, estratta dal fascicolo informatico e attestata conforme all’originale contenuto nello stesso, ma non corredata da alcuna dimostrazione di avvenuta notifica nei suoi confronti.
1.3 -In proposito, deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare continuità, che, riguardo alla produzione della copia notificata della sentenza e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: ‘ In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di
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legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lung o” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’ art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dal l’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio ‘ (così, ex multis , ribadendo consolidati approdi ermeneutici, Cass. n. 15832/2021).
Tale conclusione è ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione peraltro non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).
1.4 Nella specie, peraltro, il ricorso di RAGIONE_SOCIALE risulta essere stato notificato il 20.6.2022 e quindi ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione
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della sentenza del la Corte d’appello di Milano , avvenuta in data 8.2.2022, così neppure operando l’eccezione all’obbligo di deposito della relata di notifica, se la sentenza è stata notificata, individuata fin da Cass. n. 17066/2013; né una copia notificata della sentenza stessa, ritualmente formata, risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte.
2.1 -Davvero ad abundantiam , può anche rilevarsi che i motivi dal primo al settimo, nonché il nono -attinenti, sotto vari profili, al merito della vicenda che occupa -, avrebbero comunque dovuto considerarsi di per sé inammissibili.
Infatti, le domande originariamente proposte da ll’odierna ricorrente muov ono dalla pretesa evizione dalla stessa subita in ordine ad un compendio immobiliare acquistato in seno ad una procedura esecutiva, dinanzi al Tribunale di Biella, a seguito di usucapione maturata in favore di tale NOME COGNOMECOGNOME
Senonché, risulta dagli atti che la sentenza dichiarativa dell’usucapione (Trib. Biella 14.12.2010) è stata dichiarata inefficace dal medesimo Tribunale con sentenza del 12.4.2022 (ritualmente prodotta in questa sede dal controricorrente AVV_NOTAIO), in accoglimento dell’opposizione di terzo ex art. 404, comma primo, c.p.c., proposta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE. Sul punto, quest’ultima null’altro ha ritenuto di dover precisare nel presente giudizio di legittimità, non avendo ritualmente depositato memoria, né avendo tampoco depositato documenti nel termine di cui all’art. 372 c.p.c., ferma l’inutilizzabilità di ogni spunto difensivo al riguardo (v. par. 1.1). Peraltro, la sentenza suddetta è stata resa in data ben antecedente alla stessa notifica del ricorso in esame (avvenuta il 20.6.2022), senza che di ciò si sia dato conto in alcun modo nel ricorso stesso.
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2.2 Ebbene, da tanto sarebbe derivata l’inammissibilità de i primi sette motivi di ricorso, nonché del nono, per difetto d’interesse ex art. 100 c.p.c., sia al tempo della loro proposizione, sia comunque nel momento in cui la presente decisione viene assunta.
Infatti, ritiene la Corte che la sentenza ex art. 404, comma primo, c.p.c., per quanto non passata giudicato, non sia un dato neutro o irrilevante ai fini dello scrutinio sulla sussistenza della condizione dell’azione, perché pur a prescindere dalla questione circa la natura (immediatamente rescindente o meno) di detta sentenza, se non ancora definitiva -la sua mera sussistenza certamente incide sulla configurabilità dell ‘interesse ad agire: e qui, non può che rilevarsi che , all’atto della proposizione del ricorso che occupa, la sentenza del Tribunale di Biella che aveva accertato l’intervenuta usucapione in favore di NOME COGNOME era stata dichiarata inefficace nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con il che era venuto a cadere (quand’anche, in nuce ) l’intero presupposto da cui origina il presente giudizio, ossia l’ evizione in suo danno. Pertanto, nessun interesse -in assenza di ogni (a tal punto) necessaria specificazione – poteva avere la predetta società ad instare in questa sede di legittimità.
2.3 -In ogni caso, anche a sostenere che la sentenza del Tribunale di Biella del 12.4.2022 non spiegasse immediata efficacia , nel senso poc’anzi chiarito , la mancata rituale presa di posizione da parte di RAGIONE_SOCIALE sulla questione, unitamente all ‘ originaria assenza di informazione sia dell’esistenza della sentenza stessa, che degli eventuali sviluppi che la riguardano (ossia, se essa sia stata o meno impugnata ed eventualmente quali ne siano allo stato attuale gli sviluppi: in definitiva, se essa sia passata o meno in giudicato), avrebbero
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comportato una ulteriore ragione di inammissibilità, stavolta per violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis ). Questa Corte, in ipotesi, sarebbe stata chiamata a decidere , all’odierna adunanza camerale, su un ricorso per il quale la ricorrente non solo ha omesso di ritualmente allegare la persistenza dell’interesse alla decisione, ma anche di indicare gli atti del procedimento ex art. 404 c.p.c. che pure (specialmente per quanto oggetto del primo motivo di ricorso) ha assunto avere carattere pregiudiziale in senso logico-giuridico rispetto al presente ( dovendo all’uopo dimostrare la perdurante pendenza dell’altro giudizio v. Cass. n. 26716/2019). Il ricorso, dunque, si rivela anche privo del necessario requisito di contenutoforma, volto ad evitare il rischio che questa Corte, statuendo sul merito cassatorio di cui ai predetti motivi, avrebbe potuto assumere una pronuncia a tal punto inutiliter data.
Tanto avrebbe implicato , dunque, l’inammissibilità dei primi sette motivi del ricorso e del nono (a tacer d’altro, alcuni dei quali il quarto e il sesto consistono in ‘non -motivi’ , neppure recando censure alla sentenza impugnata).
3.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei controricorrenti , tenuto conto dell’attività difensiva effettivamente svolta e sulla base del l’effettivo valore della causa, benché in ricorso il valore della lite sia stato indicato come indeterminabile.
In proposito, occorre osservare che il valore della causa, nei confronti di tutti i convenuti, non può che determinarsi sulla base della domanda (pari in via principale ad oltre € 17 mln ., in subordine ad oltre € 4,7 mln., ed in ulteriore
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subordine a quasi € 1 mln. ), indistintamente proposta nei confronti di tutti i convenuti in solido o disgiuntamente, non potendo certo accedersi alla tesi (invero, non poco originale) sostenuta ad altri fini dalla ricorrente con l’ottavo motivo di ricorso, secondo cui, essendo state rigettate le domande attoree, occorrerebbe tener conto dello scaglione di valore indeterminabile.
Assai di recente, peraltro, con riguardo all’ipotesi (qui non ricorrente) in cui , ad una domanda condannatoria specificamente quantificata, abbia alternativamente fatto seguito la richiesta di condanna alla somma ‘di giustizia’, è stato condivisibilmente affermato che ‘ Nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l’indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall’attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile ‘ (Cass., Sez. Un., n. 20805/2025).
Nulla va disposto con riguardo all’intimata, che non ha svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate: per la RAGIONE_SOCIALE in € 4 0.000,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito; per NOME COGNOME in € 52.000,00 per
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compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge; per RAGIONE_SOCIALE in € 40.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME