Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6415 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6415 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12953-2025 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1259/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/04/2025 R.G.N. 2623/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2026 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/02/2026
CC
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, dichiarava il diritto di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dapprima Dirigenti Scolastici e poi Dirigenti Tecnici presso il RAGIONE_SOCIALE, alla corresponsione di assegno ad personam dal 27.2.2014 nella specificata misura in essere senza riassorbimento , e condannava l’ amministrazione appellata a riattivare la suddetta voce retributiva, con restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, oltre accessori;
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui hanno resistito i dirigenti con controricorso, illustrato da memoria;
CONSIDERATO CHE
1. nei motivi di ricorso si denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 31 e 63 d. lgs. n. 165/2001, 58 CCNL Area V RAGIONE_SOCIALE‘11.4.2006, 5 CCNL Area I del 12.2.2010; (secondo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1230 c.c.; (terzo motivo) violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 4 c.p.c.) degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c.;
2. preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso è improcedibile;
3. può farsi richiamo alle argomentazioni di Cass. n. 7213/2025, n. 12480/2025, n. 24199/2025, relative a fattispecie sovrapponibili (cfr. anche Cass. n. 10648/2017, n. 27883/2024);
4. agli atti del presente giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata,
adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso;
5. trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c., copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza, priva però RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. n. 19695/2019);
6. d’altra parte, nel caso di specie, neppure è ipotizzabile quella evenienza -nota come cd. prova di resistenza -idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità; evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza (indicata nel ricorso) e quella RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al t ermine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. n. 17066/2013, n. 18645/2015, n. 11386/2019 ); nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 9.6.2025 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, indicata nel l’ 1.4.2025;
si evidenzia come questa Corte abbia chiarito che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, attesta un «fatto
processuale» -la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza -idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» RAGIONE_SOCIALEa parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in ca po ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza munita RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica (ovvero RAGIONE_SOCIALEe copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c. (Cass. S.U. n. 21349/2022), recupero, peraltro, anch’esso mancante nel caso di specie;
infine, si ribadisc e che l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., conseguente al mancato tempestivo deposito RAGIONE_SOCIALEa relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, in base a quanto affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia, non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzione adeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinato alla verifica RAGIONE_SOCIALEa corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge ed interviene dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel merito RAGIONE_SOCIALEa pretesa, e non costituisce impedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a un tribunale (Cass. n. 24724/2024);
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come da dispositivo;
non è dovuto da parte ricorrente il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di un’amministrazione statale ;
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200 ,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di Cassazione del 3 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME