Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2607 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2607 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20470/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-ricorrente-
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Lecce n. 592/2023 depositata il 04/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Presidente di Sezione NOME COGNOME.
R.G. 20470/2023 Cron. Rep.
C.C. 21.1.2026
C.C. 14/4/2022
RICORSO IMPROCEDIBILE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, la Regione Puglia e il Comune RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti a causa dei comportamenti, asseritamente scorretti, tenuti dalle parti convenute, tali da ingenerare un legittimo affidamento, in relazione alla costruzione di un parco eolico.
A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che il procedimento amministrativo aveva subito alterne vicende, accompagnandosi anche a contenziosi amministrativi e ad un processo penale a carico delle parti coinvolte, che aveva comportato il sequestro dell’area e aggiunse che il progetto non si era realizzato in quanto i lavori non erano stati completati entro il termine essenziale previsto dall’autorizzazione unica, che successivamente l’amministrazione regionale aveva ritirato in autotutela.
Si costituirono in giudizio sia la Regione che il Comune, ponendo una serie di eccezioni preliminari, fra cui quella di difetto di giurisdizione, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Il Tribunale, dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione del G.O. su tutte le pretese risarcitorie avanzate, rigettò integralmente la domanda proposta contro il Comune e la accolse parzialmente nei confronti della Regione, che condannò al risarcimento del solo danno patrimoniale, liquidato nella somma di euro 24.388.
La sentenza è stata impugnata sia dalla Regione che dalla società attrice e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 4 luglio 2023, in parziale riforma della decisione impugnata, confermata quanto al resto, ha accolto l’appello della Regione e ha rigettato quello della società; ha declinato la giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, su parte della domanda risarcitoria e ha in tal modo rigettato integralmente la domanda di risarcimento proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE, che è stata condannata anche alla rifusione delle spese del doppio grado.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a due motivi.
Resiste la Regione Puglia con controricorso affiancato da memoria.
Il Comune di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva in questa sede.
La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è improcedibile.
1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato, nel tempo, i seguenti principi.
Le Sezioni Unite, con la sentenza 16 aprile 2009, n. 9005, hanno stabilito che la previsione di cui al secondo comma, n. 2), dell’art. 369 cod. proc. civ. dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione -a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve
da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.
L’estremo rigore di questo principio è stato mitigato, dalle stesse Sezioni Unite, con la successiva sentenza 2 maggio 2017, n. 10648, con la quale è stato affermato che in tema di giudizio di cassazione deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
La sentenza 10 luglio 2013, n. 17066, ha poi precisato che anche in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (principio confermato, tra le altre, dalle ordinanze 30 aprile 2019, n. 11386, e 29 luglio 2025, n. 21749).
In tempi più recenti, poi, le Sezioni Unite sono tornate ancora in argomento con la sentenza 6 luglio 2022, n. 21349, la quale ha affermato
che nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo EMAIL), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) -mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (principio confermato, tra le altre, dall’ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27883; v. pure, in argomento, l’ordinanza 16 settembre 2024, n. 24724, ove si esclude che siffatta sanzione di improcedibilità possa essere in contrasto con l’art. 6 della CEDU).
Le Sezioni Unite hanno poi stabilito, nella stessa sentenza, che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un ‘fatto processuale’ la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 del codice di rito.
1.2. A tale ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte il Collegio intende dare ulteriore continuità.
Nel caso specifico, risulta dagli atti che la sentenza impugnata è stata depositata il 4 luglio 2023, ma la società ricorrente ha dato atto (p. 1 del ricorso) che essa le è stata notificata il 5 luglio 2023, mentre il ricorso risulta notificato il successivo 4 ottobre 2023. La parte ricorrente, però, non ha depositato, com’era appunto suo onere, la copia notificata della sentenza, né essa è a disposizione della Corte per essere stata prodotta dal controricorrente o perché risultante mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Il termine breve per la notifica del ricorso non risulta però rispettato, perché dal 4 luglio al 4 ottobre 2023 (che era un mercoledì) vi sono 61 giorni; la notifica del ricorso, che sarebbe certamente tempestiva rispetto alla data dell’asserita ma indimostrata notifica della sentenza d’appello (5 luglio 2023), non è avvenuta entro i 60 giorni dal deposito, per cui non sussistono neppure le condizioni indicate dalla sentenza n. 17066 del 2013 per la sicura tempestività del ricorso.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato improcedibile.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.500, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME