Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 187 Anno 2023
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Civile Ord. Sez. 6 Num. 187 Anno 2023
Presidente: COGNOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 32156-2021 proposto da:
NOME, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
— ricorrente-
contro
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controrícorrente – contro
NOME , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente del successivo-
contro
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA (GIA’ PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA) P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente del successivo-
avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 05/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/10/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Ric. 2021 n. 32156 sei. M3 – ud. 11-10-2022 -2-
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Considerato che
NOME COGNOME conveniva in giudizio la Città Metropolitana di Messina al fine di ottenere la condanna dell’ente al risarcimento dei danni subiti dalla azienda agricola indicati come causati dalle piogge per mancanza di un idoneo sbarramento delle acque e per il dissesto idrogeologico del territorio cu convenuta non aveva posto opportuni rimedi;
il Tribunale di Messina rigettava la domanda dell’attrice;
la Corte d’appello di Messina rigettava il gravame proposto dalla COGNOME poiché neanche gli accertamenti tecnici officiosi, rinnovati in s d’impugnazione, avevano consentito di ricondurre i danni, pur riscontrat all’inerzia dell’ente;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME articolando un unico motivo;
resiste con controricorso la Città Metropolitana di Messina;
parte ricorrente ha depositato memoria;
Rilevato che
con l’unico motivo di ricorso si prospetta l’omessa valutazione da part della Corte d’appello di parte, indicata come decisiva, delle considerazion conclusioni della consulenza tecnica officiosa;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c proc. civ.;
Ritenuto che
il ricorso è improcedibile;
la notifica del gravame è del 6 dicembre 2021 e il deposito dello stesso del 30 dicembre 2021, come risulta dal fascicolo telematico;
ne consegue l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ.;
in memoria la parte afferma di aver tentato il deposito il giorno dicembre 2021, tempestivamente, con consegna del messaggio di deposito
nella casella di destinazione, e restituzione di messaggio con esito senza specificazione della natura di quest’ultimo che permettess superamento, con conseguenti tentativi di ulteriori depositi sino a q esito positivo del 30 dicembre 2021;
nella memoria si indicano genericamente allegati, che però, in ogn non risultano depositati nel fascicolo telematico in parola;
le suddette affermazioni sono pertanto rimaste prive di riscontro;
quale seconda ragione decisoria il Collegio al contempo evidenzia ricorso è connotato da evidenti profili d’inammissibilità poiché:
deduce un vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., precl previsione contenuta nell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc.
prospetta ragioni afferenti agli accertamenti fattuali riservati di merito, consistenti nell’apprezzamento delle complessive risu istruttorie, tali essendo non solo quelle peritali ma anch documentali, di cui si chiede esplicitamente una rilettura;
spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorre rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 4.000 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pa dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore impor di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11 ottobre 2022.