Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5450 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23683.2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; – controricorrente
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 563/2019 depositata il 25.1.2019; udita la relazione svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 21.12.2023 dal Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha per oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della RAGIONE_SOCIALE per lire 74.121.455.832,00 pari al corrispettivo per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature in uso presso gli uffici postali elettronici prestato dalla società RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del contratto n. 1219 del 20.6.1991. L’opposizione, proposta da RAGIONE_SOCIALE, è stata respinta in primo grado dal Tribunale di Roma ma accolta dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 2075/2009 che è stata cassata con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 13216/2012.
RAGIONE_SOCIALE (in qualità di cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE), a seguito della citata pronuncia della Corte di Cassazione, ha riassunto davanti alla Corte di appello di Roma il giudizio di gravame avverso la sentenza di primo grado . Con l’atto di riassunzione RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il rigetto dell’appello di RAGIONE_SOCIALE e la conferma della sentenza del Tribunale di Roma di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo.
Lo stesso giudizio è stato riassunto separatamente da RAGIONE_SOCIALE chiedendo che previa dichiarazione di nullità o invalidità del contratto n. 1219NUMERO_DOCUMENTO venisse accolta la opposizione al decreto ingiuntivo e condannata RAGIONE_SOCIALE a restituire le somme medio tempore incassate pari a euro 39.879.836,30 e a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c.
Disposta la riunione dei due giudizi la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte distrettuale romana all’udienza del 3.12.2018 e decisa con sentenza depositata in cancelleria in data 25.1.2019 che ha respinto l’appello e condannato RAGIONE_SOCIALE alle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.
Contro la decisione della Corte territoriale ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE con ricorso notificato in data 29 luglio 2019 affidandosi a quattro motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In data 22.2.2023 il AVV_NOTAIO. delegato NOME COGNOME ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione ex art. 369 c. 2 n. 2 c.p.c., documento che non era stato prodotto dalla controricorrente né acquisito a seguito dell’istanza di trasmissione del fasci colo di ufficio.
I difensori di RAGIONE_SOCIALE hanno presentato istanza per la decisione del ricorso e contestato la sussistenza della improcedibilità con memoria difensiva dell’11.12.2023.
La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza in camera di AVV_NOTAIOiglio non partecipata del 21 dicembre 2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte condivide il rilievo della improcedibilità del ricorso.
La contestazione della RAGIONE_SOCIALE si basa infatti esclusivamente sulla circostanza per cui nell’intestazione del controricorso RAGIONE_SOCIALE ha riportato la data del 31 maggio 2019 come data di notifica della sentenza della Corte di appello di Roma. Ritiene la difesa di RAGIONE_SOCIALE che per effetto di tale indicazione dovrebbe ritenersi provata la notifica in tale data della sentenza impugnata per cassazione. Non può tuttavia attribuirsi a tale indicazione la prova dell’avvenuta notifica in quella data della sentenza emessa dal giudice del rinvio. La prova gravava sulla ricorrente e poteva semmai essere supplita, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite citato dalla stessa ricorrente nella sua memoria (Cass. Civ. S.U. n.10645 del 2.5.2017), dalla presenza agli atti, entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, ricorrendone i presupposti o perché essa era stata acquisita eccezionalmente mediante la trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio o perché tale documento era stato prodotto dalla parte controricorrente e allegato all’interno del proprio fascicolo di parte . Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame e non può attribuirsi rilievo alla mera indicazione contenuta nell’intestazione del controricorso che non può sostituire la prova documentale della data dell’avvenuta notificazione. Né l’indicazione può assumere come pretende la ricorrente il valore di riconoscimento dell’effettività della data non essendo rimessa alla non contestazione della controparte la prova della tempestività del ricorso (cfr. Cass. Sez. lavoro n. 3466 del 12.2.2020). Spetta infatti esclusivamente al giudice verificare, anche in assenza di una specifica eccezione di parte, la esistenza agli atti della prova per tabulas della data di notificazione della sentenza impugnata al fine di verificare la procedibilità del ricorso e tale verifica si basa esclusivamente sul riscontro oggettivo dell’acquisizione agli atti della relata di notifica della sentenza impugnata e non anche sull’ interpretazione del comportamento delle parti.
La decisione di improcedibilità del ricorso per cassazione è conforme alla proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sia quanto all’esito della controversia che alle ragioni che lo giustificano cosicché sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c. senza che sussistano ragioni per derogare a tale applicazione in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite, nelle ordinanze nn. 28619, 27195 e 27433 del 2023, secondo cui nei casi di conformità tra proposta e decisione finale ricorre una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, sui presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma c.p.c.) e al pagamento di una ulteriore somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 5.000 euro (art. 96, comma 4, c.p.c.) in favore della cassa delle ammende perché – nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta -le condanne devono essere pronunciate anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo esse una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento spese a favore della controricorrente delle spese a favore della controricorrente liquidate in euro 7.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori di legge nonché al
pagamento della somma di euro 7.000 ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa Ammende di una somma pari a euro 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c.;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Prima Sezione civile il 21 dicembre 2023