Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3613/2023 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1473/2022 del TRIBUNALE DI CASTROVILLARI depositata il 24/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/02/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 24/11/2022, il Tribunale di Castrovillari, in accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME e da NOME COGNOME per la condanna della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del sinistro stradale deAVV_NOTAIOo in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come gli originari attori non avessero comprovato l’interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, avendo trascurato il deposito del proprio fascicolo di parte e, conseguentemente, della documentazione eventualmente utile ai fini della prova di tale interruzione, con il conseguente inevitabile accertamento della prescrizione della pretesa risarcitoria dagli stessi originariamente avanzata;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;
considerato che,
dev ‘ essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumano rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve
ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti proAVV_NOTAIOa dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 – 01);
più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza -è idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza
che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01);
nel caso di specie, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 29/11/2022 (cfr. pag. 1 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 26/01/2023, lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’ : cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 -01, e successive conformi), essendo quest’ultima avvenuta in data 24/11/2022;
ciò posto, non ricorrendo, nella specie, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza da parte della controricorrente, né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolo d’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile;
varrà in ogni caso rilevare, al di là del tema della procedibilità del ricorso, come l’esame di quest’ultimo (impregiudicata la problematica osservanza dell’art. 366 n. 3 c.p.c.) avrebbe in ogni caso evidenziato il carattere lacunoso dell’argomentazione esposta nei motivi di doglianza, risultando del tutto trascurata la considerazione di quanto osservato dal tribunale alla pag. 4, secondo parte; e ciò, tanto in relazione al rilievo di cui all’udienza del 17 luglio 2014, quanto in relazione alla circostanza riguardante l’assenza di alcun rilievo, da parte degli appellati, al momento dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio del Giudice di pace dalla cancelleria del Tribunale. È agevole
evidenziare, al riguardo, come, avendo gli appellati rilevato, a ll’udienza del 17 luglio 2014, la mancanza del proprio fascicolo di parte (in quanto contenuto in quello d ‘ ufficio del primo giudice), gli stessi avrebbero dovuto denunciare l’assenza del proprio fascicolo una volta pervenuto il fascicolo d’ufficio dal giudice di primo grado;
peraltro, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado, proAVV_NOTAIOa in via telematica in questa sede, si evince che la seconda lettera del 2011 non presenta l’avviso di ricevimento della società assicuratrice;
la rilevata sorte del ricorso rende irrilevante l’esame della denunciata violazione dell’art. 102 c.p.c. da parte della resistente;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione