Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 24724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 24724 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14565/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, dall ‘ AVV_NOTAIO e dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO con domicilio digitale EMAIL – controricorrente – avverso la sentenza n. 298 del 14/3/2022 della Corte d ‘ appello di Salerno;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/6/2024
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria della ricorrente;
RILEVATO CHE:
-nella procedura esecutiva immobiliare iniziata da RAGIONE_SOCIALE con pignoramento notificato il 18/12/2018, tempestivamente iscritta a ruolo il 16/1/2018 (entro il termine di 15 giorni dalla riconsegna al creditore -avvenuta il 3/1/2018 -da parte dell ‘ ufficiale giudiziario dell ‘ atto notificato), l ‘ esecutata NOME COGNOME depositava istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ., con la quale si contestava l ‘ omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare e la conseguente cessazione dell ‘ efficacia del vincolo, in ragione del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento stesso (richiamava, a sostegno della richiesta, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4751 del 11/03/2016);
-all ‘ udienza del 19/6/2018, fissata per gli adempimenti dell ‘ art. 569 cod. proc. civ., la creditrice precisava che il pignoramento era stato trascritto in data 5/2/2018 e si riservava di depositare la nota, mentre il difensore della debitrice reiterava la richiesta di estinzione;
-il giudice dell ‘ esecuzione del Tribunale di Salerno, in esito alla predetta udienza, disponeva la vendita dell ‘ immobile pignorato, con ordinanza comunicata alle parti il 21/6/2018;
–NOME COGNOME proponeva reclamo a norma dell ‘ art. 630 cod. proc. civ., lamentando, oltre al mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, l ‘ omessa motivazione sull ‘ istanza di estinzione già avanzata;
-con provvedimento del 23/8/2018 il Collegio dichiarava inammissibile il reclamo, mancando un espresso provvedimento del giudice dell ‘ esecuzione e -ad avviso del Tribunale -potendo l ‘ istanza di estinzione essere riproposta;
-conseguentemente, il 12/9/2018, NOME COGNOME presentava una nuova istanza di estinzione ex art. 630 cod. proc. civ. (formulando altresì eccezione di illegittimità costituzionale dell ‘ art. 557 cod. proc. civ.), poi respinta dal giudice dell ‘ esecuzione con ordinanza del 27/9/2018;
-adito dalla COGNOME, il Collegio accoglieva il reclamo con sentenza n. 4183 del 21/11/2018, fatta oggetto di tempestiva impugnazione del creditore procedente, alla quale aderiva il creditore intervenuto NOME COGNOME;
-nelle more, il bene immobile staggito, già aggiudicato in data 1/10/2018, veniva poi trasferito con decreto del 7-10/12/2018, avverso il quale la COGNOME proponeva distinta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.;
-la Corte d ‘ appello di Salerno, con la sentenza n. 298 del 14/3/2022, accoglieva il gravame e, per l ‘ effetto, respingeva il reclamo;
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi;
-resistevano con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE, che, in conseguenza della scissione di Banca RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha acquisito il credito di quest ‘ ultima, e NOME COGNOME;
-la ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile e, comunque, inammissibile;
-infatti, nel fascicolo telematico non risulta inserito (da alcuna delle parti) alcun documento atto a dimostrare quanto affermato dalla ricorrente circa l ‘ avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la decisione «pubblicata in data 14 marzo
2022, con il n. 298/2022, notificata in data 24.03.2022 ex art. 140 c.p.c. e non ritirata nei 10 giorni»);
-dalla violazione dell ‘ art. 369 cod. proc. civ. deriva l ‘ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell ‘ improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica -a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell ‘impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d ‘ impugnazione ex art. 325 c.p.c.) -mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);
-come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 – RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti
dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);
-neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066
del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 14/3/2022 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 1/6/2022;
-inoltre, si osserva che, rispetto all ‘ indicata data di notifica (24/3/2022), il ricorso risulta tardivamente notificato l ‘ 1/6/2022;
-la riscontrata improcedibilità del ricorso preclude il rilievo riguardante l ‘ originaria improponibilità della domanda (secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024, Rv. 670402-01, «L ‘ improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell ‘ omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell ‘ omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione ‘ atipica ‘ ; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell ‘ esecuzione, ma esclusivamente con l ‘ opposizione agli atti esecutivi.»);
-all ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere a ciascun controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate per ognuno in Euro 5.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,