Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7461 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7461 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 03816/2023 R.G., proposto da
NOME COGNOME COGNOME , in proprio e quale coerede di NOME COGNOME; rappresentato e difeso da ll’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL), in virtù di procura da intendersi apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME , NOME COGNOME ;
-intimati- e nei confronti di
NOME COGNOME ;
-intimata-
per la cassazione della sentenza n. 1673/2022 della CORTE d’APPELLO di BARI, pubblicata in data 16 novembre 2022; udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. il Tribunale di Bari -in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché, dopo il decesso di quest’ultimo (deceduto in corso di giudizio), dai suoi eredi NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME (tutti proprietari di immobili facenti parte del condominio ubicato a Putignano, INDIRIZZO), nei confronti di NOME COGNOME (anche quale coerede della madre, NOME COGNOME anche essa deceduta in corso di giudizio ed a cui era succeduta anche l’altra figlia, NOME COGNOME rimasta contumace) -condannò i convenuti a pagare agli attori la somma di Euro 1.000,00 ciascuno, a titolo di risarcimento del danno per averli privati dell’uso dei beni comuni (in particolare , dell’ ascensore condominiale) nel periodo da ottobre 2007 a gennaio 2008;
il Tribunale, invece, rigettò la domanda di risarcimento dei danni arrecati al lastrico solare condominiale dagli interventi edilizi (asseritamente non autorizzati) compiuti dai convenuti, sul duplice rilievo che, all’esito delle consulenze tecniche d’ufficio, non fosse stata provata la natura condominiale del lastrico medesimo e che neppure fosse stato accertato il nesso di causalità tra l’attività costruttiva svolta dalla famiglia COGNOME e il riscontrato stato di degrado delle strutture;
2. avverso questa decisione proposero appello gli originari attori (ad eccezione di NOME COGNOME, impugnando la statuizione di rigetto del capo di domanda relativo al risarcimento dei danni al lastrico solare;
l a Corte d’appello di Bari -esaminato il rogito notarile stipulato il 30 luglio 1958 in previsione dell’edificazione dello stabile (che attribuiva ai fratelli NOME e NOME COGNOME, originari costruttori e danti causa degli appellati, la proprietà esclusiva, tra gli altri vani, di un appartamento arretrato al piano attico), nonché l’ulteriore rogito stipulato il 30 dicembre 1976 (che indicava la proprietà esclusiva dei sigg.ri COGNOME su due appartamenti al sesto piano) e il regolamento condominiale del 2 aprile 1979 (che definiva comune e indivisibile, oltre ad altri beni, il lastrico solare il cui godimento si estendeva ‘ dal primo piano superiore al piano terra al sesto piano ‘) -, dopo avere ottenuto chiarimenti dal CTU circa l’omessa realizzazione del settimo piano originariamente previsto, ha reputato accertato che il lastrico solare ricoprisse il sesto piano e che avesse natura condominiale;
ciò rilevato in fatto, la Corte territoriale ha dunque ritenuto, in diritto, che fosse fondata la pretesa risarcitoria dei condòmini in relazione ai danni arrecati al lastrico solare dall’attività costruttiva svolta dalla famiglia COGNOME, risultando altresì « incontrovertibile il rapporto di causalità tra la condotta degli appellati (degrado della guaina di protezione del lastrico, oggetto di tagli e rappezzi diffusi, nonché infiltrazioni provocate dal non impermealizzato volume tecnico poi demolito) e i danni lamentati, come accertato in primo grado dal CTU »;
la Corte d’ appello, in accoglimento dell’impugnazione, ha dunque condannato NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME a pagare a
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al lastrico solare condominiale, la somma corrisponden te all’importo già quantificato dal CTU, ripartita tra loro in proporzione alle rispettive quote;
avverso questa decisione propone ricorso per cassazione NOME Antonio COGNOME sulla base di cinque motivi;
non svolgono difese in questa sede né gli originati attori e successivi appellanti, né NOME COGNOME
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte; non sono state depositate memorie.
Considerato che:
non è necessario illustrare i cinque motivi di censura alla sentenza d’appello, i quali non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l’improcedibilità del ricorso ;
il ricorrente ha allegato che la sentenza impugnata, pubblicata il 16 novembre 2022, sarebbe stata notificata il 30 novembre 2022 (pag.4, secondo e terzo rigo del ricorso, il quale è stato del resto notificato agli intimati il 28 gennaio 2023, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla data della dedotta notifica, ai sensi degli artt.325 e 326 cod. proc. civ.);
tuttavia, all’allegazione dell’avvenuta notifica della sentenza il giorno 30 novembre 2022, non è seguita, da parte del ricorrente, l’ottemperanza all’onere previsto a pena di improcedibilità del ricorso -di depositare la relata di notificazione nel rispetto del termine di cui al primo comma dell’art.369 cod. proc. civ. ;
infatti, nel fascicolo telematico, tra gli atti depositati unitamente al ricorso ( o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso) risulta presente unicamente il file postacert.eml.p7m , ma non anche i files delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna relativi alla notifica della sentenza, asseritamente avvenuta in data 30 novembre 2022;
non può pertanto ritenersi integrata la condizione di procedibilità del ricorso di cui all’art.369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il perfezionamento della notifica della sentenza in modalità telematica è certificato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC generate dal sistema, il cui deposito, con corredo di attestazione di conformità agli originali informatici (sia pure in copia analogica e in formato .pdf , non occorrendo il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg , occorrente, invece, al diverso fine della prova dell ‘ avvenuta notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio: Cass., Sez. Un., n.21349/2022; Cass. n.20039/2020; Cass. n.6912/2022; Cass. n.25686/2023), è necessario ai fini della prova della notifica medesima ed in funzione della decorrenza del termine breve per l ‘ impugnazione;
la detta condizione di procedibilità del ricorso, oltre a non essere integrata dal tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, neppure è soddisfatta aliunde , non risultando comunque che la relata medesima sia nella disponibilità del giudice, eventualmente perché prodotta dalla parte controricorrente (Cass., Sez. Un., 02/05/2017, n. 10648; Cass., Sez. VI, 7/06/2021, n. 15832; Cass. Sez. Un., 06/07/2022 n. 21349), posto che nessuno degli intimati ha svolto difese nel giudizio di legittimità;
ne discende che il ricorso per cassazione, notificato (in data 28 gennaio 2023) dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della sentenza (16 novembre 2022), deve essere dichiarato improcedibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, stante la già evidenziata indefensio degli intimati;
sussistono, invece , i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il