Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20076 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16760/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE DELL’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO ILTRIBUNALE PALERMO, e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DELL’ RAGIONE_SOCIALE E CONSERVATORI,
-intimati-
Avverso la DECISIONE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E.CONSERVATORI n. 13/2022 depositata il 14.4.2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘emissione di decreto dispositivo di giudizio per il reato di concorso in lottizzazione abusiva del giugno 2015 a carico RAGIONE_SOCIALE‘architetto NOME COGNOME, all’epoca consigliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il Presidente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del suddetto RAGIONE_SOCIALE investiva RAGIONE_SOCIALE questione del conseguente procedimento disciplinare l’RAGIONE_SOCIALE, che però alla fine del 2017, essendo cessata la carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, restituiva gli atti all’RAGIONE_SOCIALE.
Il 22.3.2018 il Tribunale penale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 1840/2018, condannava COGNOME NOME, che ricopriva, all’epoca dei fatti, la carica di funzionario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che aveva gestito la pratica, per il reato di concorso in lottizzazione abusiva (processo penale poi conclusosi con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2896/2021 del 18.5.2021).
Il 5.7.2018 l’AVV_NOTAIO COGNOME veniva convocato dal RAGIONE_SOCIALE, ed in occasione RAGIONE_SOCIALE‘audizione del 31.7.2018, sosteneva che la condotta contestatagli in sede penale esulava dalle sue competenze presso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aggiungendo che egli non era intervenuto come progettista, né come direttore dei lavori, avendo solo
acquistato uno dei lotti del complesso immobiliare, e contestava che nell’incolpazione disciplinare fossero stati richiamati solo gli articoli del codice deontologico asseritamente violati, ma non fossero indicate le condotte materiali a lui ascritte, eccependo la nullità RAGIONE_SOCIALE sua citazione.
Citato nuovamente a comparire il 13.2.2019, nell’audizione del 12.3.2019 davanti al RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente aveva reiterato l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE citazione per mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE condotta materiale contestatagli, ed il 16.6.2019 gli veniva trasmessa una terza citazione ex art. 44 del R.D. n. 2537/1925, sempre senza la suindicata specificazione RAGIONE_SOCIALE condotta.
All’esito del procedimento disciplinare, il RAGIONE_SOCIALE, con la decisione n. 57 del 14.10.2020, infliggeva all’AVV_NOTAIO la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE sospensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE professione per sei mesi, per violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 1 comma 2, 3 comma 1, 5 comma 1 e 5 bis comma 1 del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione proponeva ricorso al RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ed il RAGIONE_SOCIALE, previa comunicazione alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la decisione n. 13/2022 del 26.1/14.4.2022, respingeva il ricorso, confermando la sanzione disciplinare e compensando le spese.
Avverso tale decisione, asseritamente notificata il 26.4.2022, ha proposto ricorso a questa Corte, notificato il 23.6.2022 al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, ed alla Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, affidandosi a due motivi.
I destinatari RAGIONE_SOCIALEe notifiche sono rimasti intimati.
Il ricorrente non ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione per la salvaguardia dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali, in relazione alla violazione di legge connessa alla totale assenza di motivazione rispetto alle doglianze difensive espresse nei motivi di gravame, circa la mancata preventiva contestazione in sede disciplinare RAGIONE_SOCIALEe condotte materiali a lui ascritte in pregiudizio del suo diritto di difesa, circa la violazione del termine di durata massima del procedimento disciplinare, e circa il fatto che in base all’art. 62 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, essendo egli un dipendente pubblico all’epoca dei fatti addebitati sotto il profilo deontologico, il potere disciplinare competeva alla Pubblica Amministrazione RAGIONE_SOCIALE quale era dipendente (che aveva, infatti, iniziato e sospeso il procedimento disciplinare a suo carico, in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione del processo penale), e non al RAGIONE_SOCIALE.
Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE articoli 3, 97 e 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, in relazione alla violazione di legge connessa alla totale assenza di motivazione rispetto alle doglianze difensive espresse nei motivi di gravame, circa la disparità di trattamento da lui subita nel procedimento disciplinare, rispetto all’AVV_NOTAIO, che pur essendo stato imputato RAGIONE_SOCIALE stessi fatti oggetto RAGIONE_SOCIALE sentenza penale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n.1840/2018 del 22.3.2018 che aveva condannato il ricorrente, aveva visto archiviato il procedimento disciplinare per quei fatti a suo carico.
Ritiene la Corte, in via preliminare e d’ufficio, che debba essere rilevata l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. per il mancato deposito da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE decisione n.13/2022 del 26.1/14.4.2022 del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, asseritamente notificatagli il 26.4.2022, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione, avvenuta il 23.6.2022.
A pagina 2 del ricorso l’AVV_NOTAIO COGNOME ha allegato che la decisione sopra indicata gli sarebbe stata notificata il 26.4.2022, ma non ha depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, ossia entro il 13.7.2022, alcuna relata di notifica riferibile a quella decisione.
Né l’adempimento del deposito RAGIONE_SOCIALE copia notificata RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata poteva essere ritenuto superfluo per essere stato notificato il ricorso entro il termine breve RAGIONE_SOCIALE‘art. 325 comma 2° c.p.c. di sessanta giorni dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE decisione, atteso che quest’ultima è avvenuta il 14.4.2022, come emerge dalla copia comunicata dalla segreteria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta, mentre la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta il 23.6.2022, e quindi quando quel termine breve era già decorso (vedi sull’improcedibilità del ricorso quando pur avendo il ricorrente allegato di avere ricevuto la notifica RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non abbia provveduto a depositare entro venti giorni dall’ultima notifica del ricorso la copia RAGIONE_SOCIALE sentenza notificatagli, a meno che tale copia non sia comunque resa disponibile tempestivamente anche da altre parti, salvo il caso in cui la notifica del ricorso sia avvenuta nel rispetto del termine RAGIONE_SOCIALE‘art. 325 comma 2° c.p.c. decorrente dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata Cass. 25.3.2024 n. 7975; Cass. n. 22822/2022; Cass. sez. un. n.21349/2022; Cass. n. 16926/2021; Cass. n. 15832/2021; Cass. sez. un. n. 25394/2020; Cass. n.17450/2017; Cass. sez. un. n. 10648/2017; Cass. n. 27184/2016).
Nulla va disposto per le spese del giudizio di legittimità, in quanto i destinatari RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso sono rimasti intimati.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALEo Stato -Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 -quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di COGNOME NOME. Visto l’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 27.6.2024