Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27615 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28777/2021 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avvAVV_NOTAIO COGNOME, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
NOME
intimata avverso la sentenza n. 340/2021 della Corte d’appello di Trieste depositata il 3-9-2021,
OGGETTO: scioglimento di comunione ereditaria- improcedibilità del ricorso
R.G. 28777/2021
C.C. 15-10-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1510-2024 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1131/2019 il Tribunale di Udine, pronunciando sulle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, a seguito del decesso di questa, della sua unica erede NOME COGNOME, ha disposto lo scioglimento della comunione tra loro esistente sul compendio immobiliare sito in San Daniele del Friuli costituito da fabbricato e terreno adiacente, assegnando a NOME COGNOME da una parte e dall’altra a NOME COGNOME e NOME COGNOME congiuntamente gli immobili sulla base del progetto divisionale eseguito dal consulente d’ufficio.
NOME COGNOME ha proposto appello, che la Corte d’appello di Trieste ha rigettato con sentenza n. 340/2021 pubblicata il 3-9-2021, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi , rispettivamente rubricati ‘1.violazione art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’, ‘2.nullità della sentenza per insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.’, ‘3.violazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 33 comma 1 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 19 d.d. 11 novembre 2009, nonché dell’art. 17 della legge ‘Ponte’ n. 765/1967 del 6 agosto 1967 e dell’art. 7 d el decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’, ‘4.violazione dell’art. 194 e artt. 718 e 727 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso e NOME COGNOME è rimasta intimata.
Con proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata il 3-5-2023 il consigliere delegato ha rilevato l’improcedibilità del ricorso e ha proposto di definire il giudizio in tal senso, in quanto il ricorrente aveva
dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata, non aveva depositato la relata di notifica della sentenza e il ricorso era stato notificato dopo il decorso di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza.
In data 12-6-2023 il difensore del ricorrente munito di nuova procura speciale ha chiesto la decisione, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 15-10-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che non si pone questione in ordine alle modalità della notificazione a NOME COGNOME, in considerazione dell’esito del ricorso. Infatti, il principio della ragionevole durata del processo impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo; ingiustificata sarebbe nella fattispecie la fissazione di termine per rinnovare la notifica (che non è stata regolarmente eseguita al difensore per il fatto che NOME COGNOME in appello era contumace), in quanto la fissazione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479-01, Cass. Sez. 6-3 17-6-2019 n. 16141 Rv. 654313-01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755-01).
2.Il Collegio condivide e recepisce la proposta del consigliere delegato in ordine alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso
notificato nel termine di sessanta giorni dalla data dichiarata di notifica della sentenza impugnata, in ragione del mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza medesima, in quanto alla verifica ulteriormente svolta non è stata rinvenuta in atti -né nel fascicolo del ricorrente né in quello del controricorrente- tale relazione di notifica. Infatti, neppure il ricorrente nella memoria illustrativa sostiene la presenza agli atti del processo della relata di notifica della sentenza impugnata, ma si limita a sostenere l’irrilevanza della mancanza di tale deposito, a fronte del fatto che la controparte non ha contestato la sua asserzione relativa alla data di notifica della sentenza.
Quindi, acquisito che la relata di notifica della sentenza impugnata non è in atti, si osserva che nel ricorso per cassazione (pag. 1) si dà atto che la sentenza della Corte d’appello di Trieste oggetto di impugnazione, pubblicata il 3-9-2021, è stata notificata il 7-9-2021, ma il ricorso è stato notificato solo il 5-11-2021 (venerdì) e perciò oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
A fronte di questi dati, ricorrono le condizioni per dare continuità al l’indirizzo univoco e consolidato di questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo il quale la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza- idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazione di autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’o nere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-72022 n. 21349 Rv.665188-01, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 14360 Rv. 661397-01, per
tutte). L ‘effetto della mancata produzione della relata di notifica è l’improcedibilità del ricorso, da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 15-9-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte).
Si ribadisce, a confutazione di quanto dedotto dal ricorrente in memoria, che il vizio relativo al mancato deposito nel termine di cui all’art. 369 co. 1 cod. proc. civ. della relazione di notificazione della sentenza non è sanabile dalla non contestazione del controricorrente (cfr. Cass. 3466/2020, già citata); anche Cass. Sez. U 25-3-2019 n. 8312 (pag. 42 sub 2) ha confermato che, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione che sia stata eseguita telematicamente e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, anche se prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tale caso è dato al ricorrente provvedere successivamente al deposito della sola attestazione di conformità all’originale della copia analogica. Come evidenziato da ultimo da Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014 (Rv. 671373-01), richiamando quanto già si legge in motivazione di Cass. Sez. U 10648/2017, il difetto di procedibilità non può essere sanato dalla mancata contestazione della controparte, in quanto l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con
efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato procedimento.
Infine, secondo quanto sopra già evidenziato, nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base della c.d. prova di resistenza, secondo la quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (Cass. Sez. 6-3 30-4-2019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01).
3.Le spese seguono la soccombenza.
Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, come previsto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento a favore del controricorrente di somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 (Rv. 668909-01) e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540 (Rv. 669313-01), l’art. 380 -bis co.3 cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 cod. pro c. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.
Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile;
condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;
condanna il ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. di Euro 2.500,00 a favore del controricorrente e di Euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione