Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7523 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7523 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
AGENZIA DELLE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE
LOCAZIONE A NON DOMINO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16169/2021 R.G. proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , con domicilio telematico all’indirizzo PEC de i propri difensori
-ricorrente – contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-controricorrente – nonché
-intimata –
Avverso la sentenza n. 88/2021 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, depositata il 24 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, locatrice di un immobile sito in Oristano, INDIRIZZO e INDIRIZZO, ottenne dal Tribunale di Cagliari nei confronti della locatrice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE un decreto di ingiunzione al pagamento della somma di euro 398.914,08, a titolo di canoni non pagati nel periodo aprile 2006 -aprile 2010 e di oneri condominiali.
Dispiegando opposizione al decreto ex art. 645 cod. proc. civ., l’ingiunto eccepì , in via preliminare, l’incompetenza territoriale del tribunale cagliaritano in favore di quello di Oristano: ed in accoglimento della eccezione, con sentenza n. 3129 del 2012 l’ad ito tribunale declinò la propria competenza a beneficio del Tribunale di Oristano e revocò il provvedimento monitorio opposto.
Innanzi quest’ultimo giudice la controversia venne riassunta dalla parte opposta la quale, nelle forme della cognizione ordinaria, insisté per la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme già ingiunte.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE eccepì il difetto di legittimazione attiva dell’ingiungente e la nullità del contratto di locazione, per nullità del contratto con cui la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (dante causa della locatrice) aveva acquistato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.N.P.D.A.P. l’immobile (poi locato); i n via riconvenzionale, domandò la condanna dell’ingiungente al pagamento della somma di euro 75.000, quale penale per il ritardo nella consegna del cespite.
Nel giudizio spiegò intervento volontario, adesivo alle difese della parte opposta, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente causa di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; su istanza di quest’ultima, venne chiamata in causa,
a scopo di manleva e per l’eventualità di accoglimento della domanda riconvenzionale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
3 . All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Oristano, preso atto di parziali pagamenti operati dalla conduttrice lite pendente, ridusse ad euro 273.521.28 l’importo dovuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEP.S. per canoni ed oneri condominiali; accolse la domanda riconvenzionale di condanna della locatrice al pagamento della penale.
La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rigettato i contrapposti appelli spiegati dalle parti: in via principale dalla conduttrice, in via incidentale dalla locatrice.
5 . Ricorre per cassazione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un motivo, cui resistono, con unitario controricorso, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; non svolge difese nel giudizio di legittimità l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero deposita conclusioni motivate con cui richiede il rigetto del ricorso.
Le parti costituite depositano memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
È superflua l’illustrazione de l motivo di ricorso, palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità d i quest’ultimo .
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza n. 88/2021 della Corte d’appello d i Cagliari pubblicata il 24 marzo 2021 e, per dichiarazione del ricorrente, notificata il 15 aprile 2021.
La dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod.
proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica, ovvero RAGIONE_SOCIALE copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
1.1. Il descritto onere non risulta nella specie adempiuto.
Parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero RAGIONE_SOCIALE copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente.
Affoliata al fascicolo del ricorrente per il presente giudizio, distinta con il numero 2bis, si rinviene (benché non menzionata nell’indice degli atti e dei documenti depositati, nella cui sequenza al numero 2 segue direttamente il numero 3) un’attestazion e , sottoscritta dall’AVV_NOTAIO, difensore costituito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di appello, con cui quest’ultima « attesta che l’antescritto atto è copia conforme, in formato analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data 15 aprile 2015 alle ore 1:03 PM di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digitalmente dalla casella pec:
alla casella di posta elettronica certificata ed è composto da sentenza Corte d’appello n. 88 -2021 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.pdf, notifica attestazione di conformità- sentenza n. 88-15.04..pdf »; congiunte a questo documento vi sono: copia a stampa della relata di notifica redatta dall’AVV_NOTAIO (difensore costituito della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel precedente giudizio di appello) e copia della sentenza impugnata che si assume notificata.
Orbene, il documento descritto , in forza dell’univoco contenuto dello stesso, si risolve nell’attestazione di un fatto di rilievo processuale (l’avvenuta notifica della sentenza), costituente, a ben vedere, replica
di quanto già affermato nel ricorso introduttivo, sicché esso non può in alcun modo surrogare la mancata produzione della copia cartacea del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza impugnata; e tanto a tacer del fatto che nel processo civile il potere del difensore di attestazione concerne la conformità dei documenti (cioè la conformità della copia di essi agli originali), non certo il verificarsi di un fatto.
1.2. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 24 marzo 2021, la notifica del ricorso dell ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è avvenuta il giorno 9 giugno 2021, elasso quindi il menzionato arco temporale.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Il rilievo officioso dell’improcedibilità e le peculiarità della fattispecie esaminata giustificano l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
A ttesa l’i mprocedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione