Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35086 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35086 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4024/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente -avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna n. 21/2024 depositato il 4/1/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data 12 aprile 2023, omologava il concordato preventivo presentato da COGNOME
omologazione
di
concordato preventivo
Ud.11/12/2024 CC
RAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE rigettando l’opposizione presentata da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, R.H.).
La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da R.HCOGNOME, osservava -fra l’altro e per quanto qui di interesse -che i rischi dedotti da parte della reclamante incidevano sulla mera fattibilità economica, già valutata positivamente dai creditori, ma non consentivano di affermare che il piano concordatario fosse manifestamente inidoneo a raggiungere i risultati prefissati e, dunque, privo di causa.
Rilevava, inoltre, che la supposizione del tribunale in ordine al fatto che le scadenze dei pagamenti previsti nel piano concordatario fossero correlati al deposito del provvedimento di omologa piuttosto che alla definitività dello stesso, risultava del tutto irrilevante nella valutazione in questione; ciò in quanto l’aumento dei crediti per la maturazione degli interessi per un periodo verosimilmente contenuto non consentiva, di per sé, di affermare che il piano non potesse avere alcuna attuazione.
Giudicava, infine, che non vi fossero elementi per ritenere che il patrimonio aziendale fosse stato sottostimato, sia perché le valutazioni compiute dai proponenti i concordati concorrenti non potevano essere ridotte al mero valore del patrimonio aziendale, ma si ricollegavano a molteplici fattori, sia perché non era logicamente corretto estrapolare singoli dati da un piano concordatario e considerarli attendibili, sia perché la possibilità di esperire azioni revocatorie era stata dedotta in maniera generica, senza alcuna quantificazione.
R.H. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 4 gennaio 2024, prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta comunicazione della decisione impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia del decreto comunicato munito delle copie dei messaggi di spedizione e di ricezione ad opera della cancelleria (senza che sia possibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.; cfr. Cass., Sez. U., 21349/2022).
Nel caso di specie la stessa ricorrente ha dichiarato (a pag. 1) di impugnare il decreto ‘ pubblicato in data 4 gennaio 2024, comunicato alle parti in data 9 gennaio 2024 ‘; non si è curata, però, di depositare la copia della comunicazione della cancelleria a cui ha fatto espresso riferimento.
Ne deriva, poiché la decisione impugnata è stata comunicata e la ricorrente ha depositato la sola copia autentica della stessa priva dei relativi messaggi, che il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio, non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, giacché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (da ultimo Cass. 17014/2024).
Il mancato deposito della comunicazione effettuata ad opera della cancelleria assume rilevanza decisiva, in quanto la stessa non risulta comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché neppure parte controricorrente si è curata di produrla, e il ricorso non è stato notificato entro trenta giorni (termine entro cui è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso dalla Corte d’appello ai sensi dell’art. 183, comma 1, l. fall. che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, applicandosi la disciplina prevista dall’art. 18, comma 14, l. fall.; Cass. 30201/2019) dalla pubblicazione del decreto, dato
che la notifica del ricorso è avvenuta in data 7 febbraio 2024 (mercoledì) mentre la pubblicazione del decreto impugnato risale al 4 gennaio 2024.
Va detto, infine, che l’improcedibilità dell’odierna impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell’art. 6, § 1, della CEDU, il quale – nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. 7356/2022; in senso sostanzialmente conforme si veda pure Cass. 6218/2019).
In conclusione, il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato improcedibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2024.