Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33745 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
OGGETTO: subappalto -improcedibilità del ricorso
R.G. 7056/2020
C.C. 14-11-2023
sul ricorso n. 7056/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con indirizzo pec EMAIL controricorrente
avente a oggetto la sentenza n. 2898/2019 della Corte d’appello di Firenze depositata il 3-12-2019
udite la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1411-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE, dichiarando di avere subappaltato a RAGIONE_SOCIALE la fornitura e posa in opera dei vetri destinati al complesso
immobiliare denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a Pistoia, la citò avanti il Tribunale di Pistoia per fare accertare il suo inadempimento, consistito nell’avere omesso di fornire i vetri nelle quantità e nelle qualità ordinati, per non avere rispettato i tempi di consegna pattuiti e per non avere corredato i prodotti delle certificazioni di conformità. Lamentan do che tale inadempimento le aveva precluso l’ottenimento dell’agibilità dei locali e la collocazione nella fascia energetica ‘A+’, chiese che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di Euro 150.000,00, ovvero della diversa somma minore o maggiore entro il limite di Euro 260.000,00 a titolo di quanti minoris e di risarcimento dei danni.
Si costituì RAGIONE_SOCIALE, contestando la domanda e proponendo in via riconvenzionale domanda di pagamento della somma di Euro 95.556,46 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a titolo di corrispettivo per la fornitura dei vetri indicati nelle fatture prodotte.
Il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 73 pubblicata il 28-1-2016 rigettò la domanda principale e la domanda riconvenzionale compensando le spese di lite.
2.L’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE è stato accolto dalla Corte d’appello di Firenze con la sentenza n. 2898 pubblicata il 3 -12-2019 che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE Euro 95.556,46, con gli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, oltre le spese di lite di entrambi i gradi, rigettando la domanda proposta dall’appellante ex art. 96 cod. proc. civ.
La sentenza, premesso che era coperta da giudicato la pronuncia del primo giudice che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato che RAGIONE_SOCIALE aveva dato piena prova dell’esatto adempimento della propria prestazione. Ha considerato che
la società aveva prodotto le conferme d’ordine sottoscritte per accettazione da RAGIONE_SOCIALE, che comprovavano la corrispondenza tra quanto fatturato e ciò che era stato ordinato; ha dichiarato che la società aveva dato piena prova anche della consegna del materiale ordinato, con la produzione dei documenti di trasporto sottoscritti dal vettore e dal destinatario, ha considerato che la mail 14-1-2014 di RAGIONE_SOCIALE attestava che la consegna era avvenuta tramite le società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per cui era irrilevante il disconoscimento dei documenti di trasporto da parte del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE Ha aggiunto che la società appellata non aveva offerto specificazione dei ritardi nella consegna lamentati e le conferme d’ordine non prevedevano neppure termini di consegna; in ordine alle certificazioni di conformità dei vetri, la contestazione della società appellata era generica come le altre, non risultava che la mancanza di tali cert ificazioni fosse stata lamentata prima dell’instaurazione del giudizio e la società appellante aveva prodotto le certificazioni unitamente alla comparsa di costituzione in primo grado.
3.Con atto notificato il 12-12-2020 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ..
All’esito della camera di consiglio del 14-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo rubricato ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1476, comma 1, n. 1 c.c., dell’art. 183, comma VI c.p.c. e dell’art. 214 c.p.c. in relazione alla mancata prova della consegna della
merce richiesta in pagamento da RAGIONE_SOCIALE‘ la ricorrente evidenzia che, diversamente da quanto dichiarato dalla sentenza impugnata, essa non aveva mai affermato che le erano stati consegnati vetri diversi da quelli ordinati, perché aveva sempre sostenuto che non erano state fornite le qualità e quantità dei vetri ordinati; lamenta che, con riguardo ai documenti di trasporto, la sentenza abbia compiuto una errata valutazione della prova, in quanto i documenti di trasporto indicavano la merce acquistata da RAGIONE_SOCIALE dai propri fornitori. Aggiunge che i documenti di trasporto prodotti con la memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cod. proc. civ. da n. 29 a n. 37 erano diversi da quelli prodotti con l’atto di costituzione, in quanto presentavano sottoscrizioni non riconducibili a RAGIONE_SOCIALE; lamenta che nella memoria ex art. 183 co.6 n. 2 cod. proc. civ. la società abbia eseguito una descrizione dei fatti relativi alla formazione dei documenti che avrebbero dovuto essere eseguita nella prima memoria ex art. 183 co. 6 cod. proc. civ., con conseguente violazione dell’art . 183 co. 6 cod. proc. civ. Lamenta altresì che non sia stato ritenuto validamente eseguito il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai documenti da n. 29 a n. 37, per cui sostiene che i documenti avrebbero dovuto essere estromessi dal giudizio e non avrebbe potuto essere ritenuta la prova della consegna della merce.
2.Con il secondo motivo ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1 c.c., in relazione alla mancata prova del credito azionato da RAGIONE_SOCIALE‘ la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia ritenuto fornita la prova del credito perché RAGIONE_SOCIALE aveva riconosciuto la debenza della somma di Euro 28.392,95 con la mail del 14-11-2014; rileva che questa mail non riferisce alcunché in merito alla fornitura in oggetto, essendo comunicazione generica, per cui la corte d’app ello avrebbe dovuto prendere atto che RAGIONE_SOCIALE non aveva fornito prova della corrispondenza tra le fatture e la merce consegnata e che non esisteva
né riconoscimento di debito né atto scritto con il quale RAGIONE_SOCIALE avesse dato contezza della consistenza patrimoniale della merce consegnatale.
3.Con il terzo motivo ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione al rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e, conseguente, mancata applicazione dell’art. 92, comma 2 c.p.c .’ la ricorrente censura la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado, per il fatto di essere state le spese poste integralmente a suo carico nonostante fosse stata rigettata la domanda di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. formulata dall’appellata.
4.Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
La ricorrente dichiara alla pag. 1 del ricorso che la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2898/2019 è stata notificata il 18-12-2019 (medesima dichiarazione è contenuta nella procura speciale), ma non produce la copia notificata della sentenza. Infatti il suo doc. All. B n.1 è la copia conforme della sentenza della Corte d’appello , che risulta priva della relata di notifica; la copia notificata della sentenza non è indicata tra i documenti prodotti alla pag. 18 del ricorso e tale copia notificata non si rinviene né fascicolo della ricorrente né in quello della controricorrente, come direttamente verificato e attestato anche dal cancelliere nella certificazione di data 9-11-2023 inserita nel fascicolo d’ufficio.
Secondo l’indirizzo anche delle Sezioni Unite, la dichiarazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ -l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a fare decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ., in quanto manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo
sorgere, in capo alla stessa, ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cod. proc. civ. l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U 6-7-2022 n. 21349, Cass. Sez. 6 7-6-2021 n. 15832 Rv. 661874-02, Cass. Sez. 1 25-5-2021 n. 1430 Rv. 661397-01, per tutte). L ‘effetto è l’improcedibilità del ricorso , da rilevare d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando la parte ricorrente, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, depositi copia della sentenza priva della relata di notificazione, tale documentazione non sia stata prodotta neppure dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza dichiarata ma non provata (Cass. Sez. L 12-2- 2020 n. 3466 Rv. 656775-01, Cass. Sez. 6-2 22-7-2019 n. 19695 Rv. 654987-01, Cass. Sez. 6-2 159-2017 n. 21386 Rv. 645764-01, Cass. Sez. U 2-5-2017 n. 10648, per tutte).
E’ stato altresì posto il principio secondo il quale, pur in difetto della produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso assicura comunque lo scopo, al quale tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 co.2 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6-3 30-42019 n. 11386 Rv. 653711-01, Cass. Sez. 6-3 10-7-2013 n. 17066 Rv. 628539-01). Però nella fattispecie il ricorso non può ritenersi procedibile neppure sulla base di tale prova di resistenza, perché il tempo trascorso tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del
ricorso è superiore a sessanta giorni, essendo stato il ricorso notificato il 12-2-2020 a fronte di sentenza pubblicata il 3-12-2019.
5.In applicazione del principio della soccombenza le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della società ricorrente.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione