Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28441 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28441 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11945/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE che hanno sottoscritto la polizza n. CODICE_FISCALE; RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 10298695D;
– intimati –
avverso la sentenza n. 306/2022 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositata il 25/2/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 25/2/2022, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna della geometra NOME COGNOME al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall’attore in conseguenza del preteso inadempimento, da parte della COGNOME, degli obblighi assunti nei confronti dell’attore, nella specie consistiti nell’elaborazione, su incarico del COGNOME, di un progetto per la costruzione di tre capannoni per svezzamento avicolo, nella specie redatto in assenza dei requisiti necessari per la relativa conformità alla normativa urbanistico-edilizia;
a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come del tutto correttamente il primo giudice avesse escluso la responsabilità della COGNOME, atteso che gli errori in cui quest’ultima era incorsa dovevano considerarsi espressione di mera colpa lieve, come tale irrilevante, ai sensi dell’art. 2236 c.c., in considerazione della natura della prestazione professionale alla stessa richiesta, nella specie consistita nella risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
sotto altro profilo, il giudice d’appello ha rilevato come il COGNOME non avesse fornito alcuna prova adeguata, tanto del nesso di causalità tra il comportamento asseritamente inadempiente della COGNOME e le conseguenze dannose indicate dal COGNOME come derivate da detto
comportamento professionale della controparte, quanto dell’effettiva sussistenza di tali conseguenze dannose;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALE che hanno sottoscritto la polizza n. CODICE_FISCALE e gli RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio di cui alla polizza n. 10298695D (entrambi chiamati in giudizio a fini di manleva) non hanno svolto difese in questa sede;
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato memorie;
considerato che, dev ‘ essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘ lungo ‘ di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di
cui all ‘ art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti proAVV_NOTAIOa dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 7/06/2021, Rv. 661874 – 01);
più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza -è idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01);
nel caso di specie, a fronte della dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 28/2/2022 (cfr. pag. 2 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositare tempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia la copia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione), con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del 27/4/2022 (coincidente con la
data di confezione del ricorso: v. pag. 24 del ricorso) (cfr. la documentazione di notificazione del ricorso proAVV_NOTAIOa dal ricorrente), lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamente proposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539 -01, e successive conformi), essendo quest’ultima avvenuta in data 25/2/2022 (con scadenza in data 26/4/2022);
ciò posto, non ricorrendo, nella specie, l’evenienza della produzione della relazione di notificazione della sentenza da parte della controricorrente, né risultando comunque presente tale produzione nel fascicolo d’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile;
varrà in ogni caso rilevare la complessiva inammissibilità delle censure avanzate dal ricorrente, essendosi le stesse risolte, da un lato, in una sostanziale rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove (secondo un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità) con riguardo al tema della prova del nesso di causalità tra il comportamento esecutivo della convenuta e le conseguenze dannose asseritamente sofferte dall’attore (e della stessa sussistenza di queste ultime) e, dall’altro, nella prospettazione di circostanze del tutto irrilevanti ai fini della decisione, alla luce del mancato superamento della dirimente questione (solo inammissibilmente contestata in questa sede) del nesso di causalità tra inadempimento e danni e della concreta sussistenza di questi ultimi;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione