Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3092/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE E PER RAGIONE_SOCIALE QUALE PROCURATRICE MB RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE E PER RAGIONE_SOCIALE QUALE MANDATARIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, FBS NEXT SPA, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, RAGIONE_SOCIALE.
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intimati – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1676/2023 depositata il 20/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La RAGIONE_SOCIALE conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno NOME, NOME, NOME ed NOME, per sentir dichiarare la nullità per simulazione e/o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto pubblico con cui NOME COGNOME aveva ceduto ai figli NOME, NOME e NOME la proprietà, gravata dal diritto di uso e di abitazione, di un appartamento e di un locale ad uso autorimessa siti in San Benedetto del Tronto.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo il rigetto delle domande avversarie per insussistenza dei presupposti sia dell’azione di simulazione sia dell’azione revocatoria.
Interveniva altresì volontariamente in giudizio la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Emilia Romagna RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’accertamento del proprio credito dei confronti di NOME COGNOME, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di 521.831,16 € oltre interessi e proponendo, nei confronti di tutti i convenuti, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto dispositivo impugnato dalla RAGIONE_SOCIALE.
Intervenivano altresì la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, tutte chiedendo la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, di inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 cod. civ. del summenzionato atto di trasferimento.
All’udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima quale mandataria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionarie dei crediti vantati nei confronti di NOME COGNOME rispettivamente dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Emilia Romagna.
2. Con sentenza n. 275/2020 il Tribunale di Ascoli Piceno: ammetteva gli interventi spiegati da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Emilia Romagna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da RAGIONE_SOCIALE s.p.a., da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in virtù delle rispettive ragioni di credito vantate nei confronti del convenuto NOME COGNOME; estrometteva invece la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Emilia Romagna e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’intervenuta cessione dei loro crediti, rispettivamente in favore di RAGIONE_SOCIALE, mandante dell’intervenuta RAGIONE_SOCIALE, e di RAGIONE_SOCIALE, mandante di RAGIONE_SOCIALE, che interveniva in giudizio; nel merito, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta dell’atto pubblico impugnato, mentre accoglieva la domanda subordinata di revocatoria
ordinaria ex art. 2901 c.c., anche accertando l’esistenza del credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dell’Emilia Romagna.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; si costituiva anche RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di RAGIONE_SOCIALE, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) e, per essa, in qualità di procuratrice, interveniva ex art. 111 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE, facendo proprie le conclusioni già rassegnate da RAGIONE_SOCIALE, nel senso del rigetto dell’appello.
Interveniva anche RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE, mandante di RAGIONE_SOCIALE, in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco.
NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME restavano intimati.
Successivamente, RAGIONE_SOCIALE depositava atto di accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’appellante, rinuncia che la corte d’appello, tuttavia, non rinveniva nelle produzioni, per cui non risultava perfezionata la fattispecie di estinzione ex art. 306 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 1676 del 20 novembre 2023 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE, e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE
Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata; il difensore del ricorrente ha richiesto la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato all’adunanza camerale.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.
7 .1. Dall’esame del contenuto del fascicolo telematico risulta: a) che lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso essergli stata l’impugnata sentenza notificata, il che vale a far decorrere il c .d. ‘termine breve’ per l’impugnazione; b) che , tuttavia, il ricorrente non ha depositato la relata di notifica dell’impugnata sentenza, né, in caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e di ricezione; c) che nessuno dei controricorrenti l’ha depositata (v. Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il mancato deposito RAGIONE_SOCIALE relata di notifica dell’impugnata sentenza che il ricorrente asserisce essergli stata notificata determina l’improcedibilità del ricorso, che va rilevata d’ufficio, a prescindere dall’assenza di contestazioni RAGIONE_SOCIALE controparte (v. Cass., n. 15189/2024; Cass., n. 28781/2024; Cass., 22/07/2019, n. 19695, Rv. 654987-01), essendo la previsione dell’onere di siffatto deposito funzionale al riscontro RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve (v. Cass., n. 25237/2011).
7.2. Neppure il ricorso supera la c.d. prova di resistenza [evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza (e non da altra diversa e successiva data, come assume infondatamente il ricorrente in memoria illustrativa), giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE
sentenza (indicata nel ricorso) e quella RAGIONE_SOCIALE notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 10/07/2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass., 22/09/2015, n. 18645; Cass., 30/04/2019, n. 11386)], atteso che nella specie la sentenza risulta essere stata pubblicata il 20 novembre 2023, mentre il ricorso è stato notificato, secondo quanto risulta dal fascicolo telematico in data 22 febbraio 2024; e quand’anche fosse stato notificato in data 22 gennaio 2024, come sostiene il ricorrente nella memoria, i sessanta giorni dalla pubblicazione scadevano il 19 gennaio 2024 (venerdì).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuno delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
Il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle somme- liquidate come in dispositivo- ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE, e per essa -quale mandataria- RAGIONE_SOCIALE: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; RAGIONE_SOCIALE somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE, e per essa -quale mandataria- RAGIONE_SOCIALE: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro
10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; RAGIONE_SOCIALE somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.; Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione il 4 aprile 2025
Il Presidente NOME COGNOME