Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3092/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA QUALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE E PER ESSA QUALE MANDATARIA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE
–
intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ANCONA n. 1676/2023 depositata il 20/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME, per sentir dichiarare la nullità per simulazione e/o l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto pubblico con cui NOME COGNOME aveva ceduto ai figli NOME, NOME e NOME la proprietà, gravata dal diritto di uso e di abitazione, di un appartamento e di un locale ad uso autorimessa siti in San Benedetto del Tronto.
Si costituivano in giudizio NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo il rigetto delle domande avversarie per insussistenza dei presupposti sia dell’azione di simulazione sia dell’azione revocatoria.
Interveniva altresì volontariamente in giudizio la Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa, chiedendo l’accertamento del proprio credito dei confronti di NOME COGNOME con conseguente condanna dello stesso al pagamento di 521.831,16 € oltre interessi e proponendo, nei confronti di tutti i convenuti, azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. del medesimo atto dispositivo impugnato dalla Carifermo.
Intervenivano altresì la Unicredit s.p.a., la Banca Popolare di Bari s.c.p.a. ed il RAGIONE_SOCIALE tutte chiedendo la declaratoria di nullità ovvero, in subordine, di inefficacia nei loro confronti ex art. 2901 cod. civ. del summenzionato atto di trasferimento.
All’udienza di precisazione delle conclusioni intervenivano in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima quale mandataria della RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionarie dei crediti vantati nei confronti di NOME COGNOME rispettivamente dalla Banca Popolare di Bari e dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
2. Con sentenza n. 275/2020 il Tribunale di Ascoli Piceno: ammetteva gli interventi spiegati da Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa, da Unicredit s.p.a., da Banca Popolare di Bari e dal Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in virtù delle rispettive ragioni di credito vantate nei confronti del convenuto NOME COGNOME; estrometteva invece la Banca Popolare dell’Emilia Romagna e la Banca Popolare di Bari in conseguenza dell’intervenuta cessione dei loro crediti, rispettivamente in favore di RAGIONE_SOCIALE, mandante dell’intervenuta RAGIONE_SOCIALE, e di RAGIONE_SOCIALE, mandante di RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE, che interveniva in giudizio; nel merito, rigettava la domanda principale di simulazione assoluta dell’atto pubblico impugnato, mentre accoglieva la domanda subordinata di revocatoria
ordinaria ex art. 2901 c.c., anche accertando l’esistenza del credito vantato dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, la Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a., RAGIONE_SOCIALE.p.a., quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE ed il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; si costituiva anche RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito di Unicredit s.p.a., in forza di contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. (D.Lgs. 1.9.1993, n. 385) e, per essa, in qualità di procuratrice, interveniva ex art. 111 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE facendo proprie le conclusioni già rassegnate da RAGIONE_SOCIALE nel senso del rigetto dell’appello.
Interveniva anche FBS RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria dei crediti di RAGIONE_SOCIALE, mandante di Cerved Credit Management s.p.a., in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco.
NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME restavano intimati.
Successivamente, RAGIONE_SOCIALE depositava atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio da parte dell’appellante, rinuncia che la corte d’appello, tuttavia, non rinveniva nelle produzioni, per cui non risultava perfezionata la fattispecie di estinzione ex art. 306 cod. proc. civ.
Con sentenza n. 1676 del 20 novembre 2023 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE
Restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.
E’ stata formulata proposta di definizione accelerata; il difensore del ricorrente ha richiesto la decisione nelle forme ordinarie, per cui il ricorso è stato avviato all’adunanza camerale.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che il ricorso è improcedibile.
7 .1. Dall’esame del contenuto del fascicolo telematico risulta: a) che lo stesso ricorrente dichiara nel ricorso essergli stata l’impugnata sentenza notificata, il che vale a far decorrere il c .d. ‘termine breve’ per l’impugnazione; b) che , tuttavia, il ricorrente non ha depositato la relata di notifica dell’impugnata sentenza, né, in caso di notifica telematica, i messaggi di spedizione e di ricezione; c) che nessuno dei controricorrenti l’ha depositata (v. Cass., Sez. Un., n. 21349/2022).
Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, il mancato deposito della relata di notifica dell’impugnata sentenza che il ricorrente asserisce essergli stata notificata determina l’improcedibilità del ricorso, che va rilevata d’ufficio, a prescindere dall’assenza di contestazioni della controparte (v. Cass., n. 15189/2024; Cass., n. 28781/2024; Cass., 22/07/2019, n. 19695, Rv. 654987-01), essendo la previsione dell’onere di siffatto deposito funzionale al riscontro della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione nel termine breve (v. Cass., n. 25237/2011).
7.2. Neppure il ricorso supera la c.d. prova di resistenza [evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (e non da altra diversa e successiva data, come assume infondatamente il ricorrente in memoria illustrativa), giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della
sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 10/07/2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass., 22/09/2015, n. 18645; Cass., 30/04/2019, n. 11386)], atteso che nella specie la sentenza risulta essere stata pubblicata il 20 novembre 2023, mentre il ricorso è stato notificato, secondo quanto risulta dal fascicolo telematico in data 22 febbraio 2024; e quand’anche fosse stato notificato in data 22 gennaio 2024, come sostiene il ricorrente nella memoria, i sessanta giorni dalla pubblicazione scadevano il 19 gennaio 2024 (venerdì).
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore di ciascuno delle controricorrenti, seguono la soccombenza.
Il ricorrente va condannato altresì al pagamento delle somme- liquidate come in dispositivo- ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge (Cass., Sez. Un., 27/09/2023, n. 27433).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE e per essa -quale mandataria- RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE e per essa -quale mandataria- RAGIONE_SOCIALE: delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro
10.200,00, di cui euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; della somma di euro 10.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.; Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° co., c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4 aprile 2025
Il Presidente NOME COGNOME