Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8318 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8318 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
Oggetto: Mancata produzione sentenza notificata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13792/2021 R.G. proposto da
COGNOMENOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Pescara, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato.
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME D’NOME COGNOME D’NOME COGNOME D’NOME COGNOME NOME COGNOME D’NOMECOGNOME D’NOME COGNOME
-intimati – avverso la sentenza n. 340/2021 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila il 2/3/2021, pubblicata il 5/3/2021 e notificata il 8/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/2/2025 dalla dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Il Tribunale di Chieti, riunite le due cause promosse da COGNOME NOME, al fine di ottenere, quanto a quella avente n. 105/2013, l’accertamento dell’invalidità, per incapacità di intendere e volere della testatrice, del testamento olografo del 12/9/2009, con il quale la madre, NOME COGNOME aveva disposto dei suoi beni in favore dei figli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e dei nipoti, figli del figlio NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, e, in subordine, la violazione della sua quota di legittima, e, quanto a quello avente n. 409/2013, l’accertamento della nullità del predetto testamento per incapacità di intendere e volere della testatrice, la divisione dei beni relitti e l’accertamento della indegnità a succedere, dispose, con sentenza non definitiva n. 694/2015, l’annullamento del testamento olografo impugnato, ordinò ai beneficiari la restituzione alla massa dei beni eventualmente appresi in forza di tale disposizione testamentaria, dichiarò aperta la successione legittima della de cuius e rigettò la domanda di resa dei conti ex art. 463, n. 4, cod. civ., nei confronti di NOME COGNOME ordinando procedersi alla divisione dei beni e nominando a tal fine un c.t.u.; e, con sentenza definitiva n. 99/2017, pubblicata il 21/02/2017, lo scioglimento della comunione, statuendo anche sulle spese di lite.
Il giudizio di gravame, instaurato, in via principale, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME Elia NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza non definitiva n. 694/2015, si concluse, nella resistenza di COGNOME NOME e COGNOME NOME e nella contumacia di COGNOME NOME, con la sentenza n. 340/2021, pubblicata il 05/03/2021, con la quale la Corte d’Appello dell’Aquila rigettò il gravame.
Contro la predetta sentenza, COGNOME Maurizio propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. COGNOME NOMECOGNOME
COGNOME NOME, COGNOMENOME COGNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME sono rimasti intimati.
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
Considerato che :
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 591, secondo comma, n. 3, cod. civ., e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito effettuato un’arbitraria ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente omesso di produrre la sentenza corredata della relata di notifica, nonostante l’indicazione, contenuta nel ricorso, dell’avvenuta sua notificazione.
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta, infatti, un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC),
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349; anche Cass., Sez. 6, 7/6/2021, n. 15832; Cass., Sez. 5, 19/1/2018, n. 1295), a meno che la sentenza, munita della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), non sia stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, terzo comma, cod. proc. civ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ.) – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass., Sez. U, 6/7/2022, n. 21349).
In materia, opera, peraltro, l’ulteriore principio secondo cui, pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., Sez 6-3, 3/4/2019, n. 11386; Cass., Sez. 3, 10/7/2013, n. 17066).
Nella specie, il ricorrente non ha prodotto gli atti attestanti la notifica della sentenza, né il ricorso risulta notificato entro il
termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza, essendo questa stata pubblicata il 5/3/2021 ed essendo stata la notifica inoltrata il 6/5/2021, benché il termine di sessanta giorni scadesse il 4/5/2021.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.
Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo i controricorrenti spiegato difesa.
Né deve disporsi la condanna del ricorrente ai sensi del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende, non essendo stato il ricorso deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso;
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2025.