Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4280 – 2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. prof. NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1384/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 6/12/2022 e notificata il 12/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2024 dal consigliere NOME COGNOME lette le memorie delle parti; rilevato che:
con sentenza n. 1384/2022, pubblicata il 6/12/2022 e notificata il 12/12/2022, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1722/2019 del Tribunale di Cosenza, con cui è stata accolta la domanda dell’Impresa RAGIONE_SOCIALE ed è stato dichiarato «il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, nonché di acquedotto, di scarico e di telefonia per il raggiungimento della strada statale e di tutto quanto necessario ai due palazzi costruendi», in favore del fondo di proprietà della società, ubicato nel Comune di Montalto Uffugo (Cs), in località INDIRIZZO, identificato in catasto al foglio di mappa 37, p.lla 646, meglio individuato nell’atto di compravendita rep. n. 5760 del 04.03.2011 per notaio NOME COGNOME, e a carico del fondo di proprietà di NOME COGNOME, « sulla particella 109, (indicata come ‘soluzione B’) »;
avverso questa sentenza NOME COGNOME ha formulato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’Impresa RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie;
in data 11/12/2023, il Consigliere delegato di questa Corte ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc. civ., per improcedibilità del ricorso, non risultando depositata tempestivamente la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, ex art. 369 comma II n. 2 cod. proc. civ.;
in data 31/1/2014 NOME COGNOME ha chiesto la decisione della causa;
considerato che:
è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile;
il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 12/12/2022, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.;
la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022);
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
la mancata produzione tempestiva è riconosciuta dallo stesso ricorrente che, nell’istanza di decisione, ha esplicitamente affermato
che «non avrebbe potuto, né potrebbe mai produrre le copie delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della sentenza poiché esso non è notificante, ma destinatario della notifica», sicché la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata sarebbe non in suo possesso, ma in possesso del notificante; ha, quindi, prodotto tardivamente, soltanto in sede di istanza di decisione, il messaggio del 12 dicembre 2022, in formato EML, contenente la notifica della s entenza della Corte d’ap pello di Catanzaro pervenuta dallo Studio dell’Avv. NOME COGNOME
la copia notificata non è nella tempestiva disponibilità di questa Corte neppure perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò ha precluso anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non fosse stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non era neanche in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 9/2/2023, l’improcedibilità del ricorso non poteva e non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza
impugnata (6/12/2022), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della società controricorrente, liquidate in dispositivo in considerazione del valore;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore della controricorrente di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV
cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata;
– stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto ; sul punto deve ribadirsi che in tema di patrocinio a spese dello Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca dell’ammissione (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna NOME COGNOME ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 3.500,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE
s.r.l. e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda