Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 517 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 517 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4280 – 2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1384/2022 AVV_NOTAIOa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 6/12/2022 e notificata il 12/12/2022; udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 /12/2024 dal consigliere COGNOME; lette le memorie AVV_NOTAIOe parti; rilevato che:
con sentenza n. 1384/2022, pubblicata il 6/12/2022 e notificata il 12/12/2022, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza n. 1722/2019 del Tribunale di Cosenza, con cui è stata accolta la domanda AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE ed è stato dichiarato «il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile, nonché di acquedotto, di scarico e di telefonia per il raggiungimento AVV_NOTAIOa strada statale e di tutto quanto necessario ai due palazzi costruendi», in favore del fondo di proprietà AVV_NOTAIOa società, ubicato nel Comune di Montalto Uffugo (Cs), in località Marinella, identificato in catasto al foglio di mappa 37, p.lla 646, meglio individuato nell’atto di compravendita rep. n. 5760 del 04.03.2011 per AVV_NOTAIO, e a carico del fondo di proprietà di NOME COGNOME, « sulla particella 109, (indicata come ‘soluzione B’) »;
avverso questa sentenza NOME COGNOME ha formulato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed entrambe le parti hanno depositato memorie;
in data 11/12/2023, il Consigliere delegato di questa Corte ha proposto la definizione accelerata del ricorso, ex art. 380 bis cod. proc. civ., per improcedibilità del ricorso, non risultando depositata tempestivamente la copia AVV_NOTAIOa relazione di notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, ex art. 369 comma II n. 2 cod. proc. civ.;
in data 31/1/2014 NOME COGNOME ha chiesto la decisione AVV_NOTAIOa causa;
considerato che:
è superfluo dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile;
il ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza gli è stata notificata in data 12/12/2022, non ha depositato copia AVV_NOTAIOa relazione di notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II AVV_NOTAIO‘art. 369 cod.proc.civ.;
la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione AVV_NOTAIOa sentenza – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità AVV_NOTAIOa parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia AVV_NOTAIOa sentenza munita AVV_NOTAIOa relata di notifica (ovvero AVV_NOTAIOe copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 372 cod. proc. civ. (Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022);
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte AVV_NOTAIOa controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
la mancata produzione tempestiva è riconosciuta dallo stesso ricorrente che, nell’istanza di decisione, ha esplicitamente affermato
che «non avrebbe potuto, né potrebbe mai produrre le copie AVV_NOTAIOe ricevute di accettazione e consegna AVV_NOTAIOa notifica AVV_NOTAIOa sentenza poiché esso non è notificante, ma destinatario AVV_NOTAIOa notifica», sicché la copia AVV_NOTAIOa relazione di notificazione AVV_NOTAIOa sentenza impugnata sarebbe non in suo possesso, ma in possesso del notificante; ha, quindi, prodotto tardivamente, soltanto in sede di istanza di decisione, il messaggio del 12 dicembre 2022, in formato EML, contenente la notifica AVV_NOTAIOa s entenza AVV_NOTAIOa Corte d’ap pello di Catanzaro pervenuta dallo AVV_NOTAIO;
la copia notificata non è nella tempestiva disponibilità di questa Corte neppure perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò ha precluso anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio AVV_NOTAIOa sequenza procedimentale non fosse stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non era neanche in possesso AVV_NOTAIO‘ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte AVV_NOTAIOa cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio AVV_NOTAIOa copia notificata AVV_NOTAIOa sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività che avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto AVV_NOTAIOe parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori AVV_NOTAIOe ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 9/2/2023, l’improcedibilità del ricorso non poteva e non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data AVV_NOTAIOa pubblicazione AVV_NOTAIOa sentenza
impugnata (6/12/2022), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto AVV_NOTAIOa produzione AVV_NOTAIOa relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione AVV_NOTAIOa sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice AVV_NOTAIO‘impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione AVV_NOTAIOa decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione AVV_NOTAIOa sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese in favore AVV_NOTAIOa società controricorrente, liquidate in dispositivo in considerazione del valore;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo AVV_NOTAIOo stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma AVV_NOTAIO‘art. 96 cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato al pagamento a favore AVV_NOTAIOa controricorrente di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore AVV_NOTAIOa Cassa AVV_NOTAIOe ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV
cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata;
– stante il tenore AVV_NOTAIOa pronuncia, va dato atto -ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione AVV_NOTAIO‘impugnazione, se dovuto ; sul punto deve ribadirsi che in tema di patrocinio a spese AVV_NOTAIOo Stato nei processi civili, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia AVV_NOTAIOa sentenza AVV_NOTAIOa Corte di cassazione ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 388 cod. proc. civ., è tenuto a valutare la sussistenza AVV_NOTAIOe condizioni previste dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002 per la revoca AVV_NOTAIO‘ammissione (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020);
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIOe spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna NOME COGNOME, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 3.500,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALEr.l. e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 3.000,00 in favore AVV_NOTAIOa Cassa AVV_NOTAIOe ammende.
Dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio AVV_NOTAIOa seconda