Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2254 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
R.G.N. 7307/2021
C.C. 24/10/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7307/2021) proposto da:
NOMECOGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-Ufficio per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ‘ex lege’ dall’Avvocatura Generale dello Stato e con la stessa domiciliata in Roma, INDIRIZZO
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 654/2020, pubblicata il 17 dicembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Potenza , decidendo – con sentenza n. 942/2017 -sull’opposizione formulata da COGNOME NOME nei confronti dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise, con la quale era stata impugnata l’ordinanza -ingiunzione emessa in data 29.04.2015 con
riferimento alla violazione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f -ter TULPS, l’accoglieva.
La Corte di appello di Potenza, pronunciando sull’appello formulato dal suddetto Ufficio dei Monopoli, lo accoglieva con sentenza n. 654/2020 e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione, confermava la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato, rigettando la relativa opposizione, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata sentenza la Corte lucana ravvisava la sussistenza dell’illecito amministrativo nei suoi elementi oggettivo e soggettivo di cui all’opposta ordinanza -ingiunzione a carico del Grieco, sulla scorta degli acquisiti accertamenti probatori e delle modalità di esercizio dei giochi riconducibili agli apparecchi oggetto di verifica.
Il COGNOME NOME impugnava per cassazione la citata sentenza di appello con ricorso affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’intimata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata ed il Molise.
Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del dr. NOME COGNOME ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisandone la sua improcedibilità, siccome incorso nella violazione dell’art. 369, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p.c., non avendo la ricorrente depositato la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relazione di notifica entro il termine fissato.
Il citato ricorrente COGNOME AntonioCOGNOME con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380 -bis c.p.c.
Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l’adunanza camerale nelle forme dell’art. 380 -bis.1. c.p.c. (per la composizione del cui collegio è stato tenuto conto del principio statuito dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9611/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 110,
comma 6, lett. b, e comma 9, lett. F -ter del R.D. n. 773/1931, nonché la violazione dell’art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e mancata applicazione degli artt. 342, 324 e 434 c.p.c., oltre che dell’art. 2909 c.c., sostenendo l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva accertato il fatto.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha lamentato – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma 1, e 2700 c.c., nonché degli artt. 116, comma 1, 244 e segg. c.p.c. e dell’art. 23, ultimo comma, della legge n. 689/1981, prospettando, altresì, il vizio di motivazione illogica della sentenza impugnata per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili da cui derivava la violazione dell’art. 24, comma 2, Cost.
Rileva il collegio che debba trovare conferma la proposta di definizione anticipata ex art. 380 -bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso.
Infatti, dall’esame complessivo degli atti del giudizio è rimasto riscontrato che il ricorrente -il quale ha attestato in ricorso di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata in data 12 febbraio 2021 -non ha prodotto la copia autentica di detta sentenza con la relativa relata di notifica ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quale onere prescritto a pena di improcedibilità, né a tale deposito ha provveduto la parte controricorrente (non rilevando che quest’ultima non abbia fatto alcuna contestazione circa il mancato rispetto del suddetto onere incombente al ricorrente), senza che, peraltro, il ricorrente stesso abbia offerto alcun elemento in senso contrario (non avendo, oltretutto, nemmeno depositato memoria). Né il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l’impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., n. 21349 del 06/07/2022; Cass n. 11386 del 30/04/2019), per essere stata la sentenza pubblicata in data 17 dicembre 2020 ed il ricorso notificato il’11 marzo 2021 .
In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile (cfr., tra le tante, Cass. SU
n. 10648/2017; Cass. n. 19695/2019 e, da ultimo, Cass. n. 17014/2024 e Cass. n. 19475/2024), con conseguente condanna del ricorrente soccombente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che si quantificano nei sensi di cui in dispositivo.
Essendo stato definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata, vanno applicati -ai sensi dell’art. 380 -bis, ultimo comma, c.p.c. -il terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per le cui statuizioni si rinvia allo stesso dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in euro 2.200,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Condanna, altresì, lo stesso ricorrente al pagamento, a favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 2.200,00, nonché all’ulteriore pagamento, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., dell’importo di euro 800,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della