Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31460 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31105/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4874/2018 depositata il 13/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Con atto di citazione notificato il 9.1.1985 la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio davanti al Tribunale di Latina il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, esponendo di essere proprietaria di un’area di terreno occupata nell’anno 1979 dal RAGIONE_SOCIALE e da questo irreversibilmente trasformata con la realizzazione di un parco pubblico, senza che fosse intervenuto decreto di espropriazione, e che era stato annullato dal TAR del Lazio il decreto di occupazione, e chiese la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente territoriale convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Si oppose il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza n. 1591 del 28.6.2002 il Tribunale adito, accertata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘occupazione e la destinazione edilizia RAGIONE_SOCIALE‘area, accolse la domanda, condannando il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1.371.855,86, oltre rivalutazione e interessi.
Avverso tale decisione propose appello il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, notificando il relativo atto, presso il difensore, non già alla RAGIONE_SOCIALE, bensì alla RAGIONE_SOCIALE, che, si costituì unitamente alla originaria attrice RAGIONE_SOCIALE con unico atto, per eccepire preliminarmente la nullità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e proporre appello incidentale tardivo.
Con sentenza n. 1841 del 29.4.2008 la Corte di Appello di Roma dichiarò inammissibile tanto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE, in quanto notificato a società estranea al giudizio, quanto il gravame incidentale, per la sua ritenuta tardività.
Per la cassazione di tale decisione il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propose ricorso, affidato a due motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 160, 163 e 164 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il RAGIONE_SOCIALE affermò che erroneamente sarebbe stata esclusa l’efficacia sanante RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in quanto, ancorché l’impugnazione fosse rivolta contro altra società, con denominazione del tutto simile, l’atto era stato notificato al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte costituita in primo grado.
Con la seconda censura il RAGIONE_SOCIALE affermò la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sopra indicate sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa possibilità di individuare, attraverso il tenore RAGIONE_SOCIALE‘atto, l’effettivo destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, che, per altro, aveva conseguito il suo scopo, essendosi la controparte costituita.
Si opposero le società intimate con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da unico motivo, per sostenere che nell’ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte e di riconoscimento, quindi, RAGIONE_SOCIALE‘efficacia sanante RAGIONE_SOCIALEa costituzione nel giudizio di appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, anche il gravame proposta dalla stessa in via incidentale avrebbe dovuto considerarsi tempestivamente proposto.
Con sentenza n.2441 del 1.12.2015 la Corte di Cassazione accolse entrambi i ricorsi, cassò la sentenza impugnata e rinviò, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Debitamente riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma, giudice del rinvio, con sentenza n.4874 del 13.7.2018 ha accolto l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE e l’appello incidentale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a pagare alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE la somma di € 8.075.204,37 e la somma di € 1.211.278,80, oltre accessori e spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio, con la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese quanto alla RAGIONE_SOCIALE. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, contestata dal RAGIONE_SOCIALE; ha confermato l’irreversibile trasformazione del fondo occupato, considerato di natura edificabile, alla stregua del previgente programma di fabbricazione, stante il carattere espropriativo del vincolo a parco pubblico imposto dal piano regolatore generale, per la cui attuazione era stata adottata la delibera del Consiglio Comunale n.77 del 5.9.1979 che aveva disposto l’occupazione d’urgenza con procedimento mai terminato; ha determinato il risarcimento alla stregua del valore venale del bene, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa disposta consulenza tecnica; ha accordato altresì il risarcimento del danno conseguente all’occupazione senza titolo sino alla irreversibile trasformazione del bene.
Avverso la predetta sentenza, dichiarata notificata in data 21.7.2018, con atto notificato il 19.10.2018 ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, svolgendo cinque motivi.
Con atto notificato il 28.11.2018 hanno proposto controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversaria impugnazione.
È stata formulata in data 9.3.2023 proposta di definizione anticipata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis c.p.c. A tal fine il Consigliere delegato ha rilevato: « Il ricorrente indica il 21.7.2018 quale data di notifica del provvedimento impugnato. Nel fascicolo di ufficio non è stata rinvenuta copia RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione del provvedimento impugnato, peraltro non indicata neppure tra i documenti depositati nell’elenco in calce al ricorso. Pertanto, si ravvisa l’improcedibilità del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di copia
autentica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022) .»
Con atto in data 6.4.2023 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, depositando nuova procura, ha chiesto tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis , comma 2, cod.proc.civ.
Con la predetta richiesta il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto che al pari RAGIONE_SOCIALEa relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, l’attestazione di conformità effettuata dagli avvocati in qualità di pubblici ufficiali ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 53 del 1994 è assistita anch’essa da pubblica fede, fino a querela di falso, e che la piena equivalenza, a tali fini, dei suddetti atti pubblici assume rilevanza dirimente, in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa procedibilità del ricorso.
Il ricorrente ricorda che secondo l’art.9, comma 1 -bis , RAGIONE_SOCIALEa legge 21.1.1994 n.53, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3bis , l’AVV_NOTAIO estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82. Il successivo comma 1ter dispone che in tutti i casi in cui l’AVV_NOTAIO debba fornire prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis .
Inoltre l’AVV_NOTAIO o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
Poiché l’attestazione di un pubblico ufficiale, nell’esercizio legittimo di una speciale funzione pubblica, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che egli attesti avvenuti in sua presenza e/o da lui immediatamente percepiti, ciò assumerebbe rilievo anche per l’attestazione fatta dall’AVV_NOTAIO quale pubblico ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 9 RAGIONE_SOCIALEa L. 53/1994.
Secondo il ricorrente, dunque, il potere di attestazione non sarebbe limitato alla mera conformità degli atti, bensì si estenderebbe a tutto ciò che viene dichiarato all’interno RAGIONE_SOCIALE‘attestazione, come fatto di cui l’AVV_NOTAIO/pubblico ufficiale acquisisce diretta cognizione, per il tramite di strumenti telematici in sua esclusiva disponibilità, ivi compresa la data di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricevuta a mezzo p.e.c.
Nel caso in questione, quindi, l’avvenuto deposito, entro il termine indicato dall’art. 369, comma 1, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità, effettuata dal difensore del ricorrente, con i poteri conferitigli dall’art. 9, commi 1 -bis e 1ter RAGIONE_SOCIALEa L.53/1994, RAGIONE_SOCIALEa sentenza alla copia « notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018 » costituirebbe elemento idoneo ad escludere la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memoria rispettivamente in data 14.09.2023 e 16.09.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente non contesta di non aver depositato, come rilevato nella proposta di definizione anticipata, la relazione di notificazione del provvedimento impugnato, non indicata neppure tra i documenti depositati nell’elenco in calce al ricorso.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, per il mancato deposito contestualmente al ricorso nella cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di copia
autentica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata notificata con la relazione di notificazione ex art.369, comma 2, n.2, c.p.c., neppure prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato – mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022).
Il ricorso non supera neppure la cosiddetta «prova di resistenza»
perché la sentenza è stata pubblicata il 13.7.2018 e il ricorso è stato notificato solo il 19.10.2018 e quindi, pur tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa sospensione feriale dei termini processuali, oltre i sessanta giorni dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, data prima RAGIONE_SOCIALEa quale materialmente la sentenza non avrebbe potuto essere stata notificata.
È stato infatti precisato che pur in difetto RAGIONE_SOCIALEa produzione di copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e RAGIONE_SOCIALEa relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEa medesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata nel ricorso e quella RAGIONE_SOCIALEa notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30.4.2019; Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10.7.2013; Sez. 6, n. 15832 del 7.6.2021; nonché punto 4.2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza 21349/2022 RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite).
Come si è esposto in precedenza, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sostiene in diritto l’equipollenza RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa data di notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata contenuta nella relata di notifica del ricorso redatta ed effettuata dal difensore notificante ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n.53 del 1994, poiché questa affermazione proverrebbe da un soggetto dotato al riguardo di poteri certificativi di pubblico ufficiale facenti fede sino a querela di falso.
La tesi così propugnata non può certamente essere condivisa.
La legge 21.1.1994, n. 53 e successive modifiche e integrazioni concerne la facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.
L’art.1 prevede che l’AVV_NOTAIO, munito di procura alle liti a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 83 del codice di procedura civile e RAGIONE_SOCIALEa autorizzazione del RAGIONE_SOCIALEordine nel cui albo è iscritto a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20.11.1982, n. 890, o a mezzo di posta elettronica certificata (in tal caso senza necessità di autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine) salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
L’art.3, comma 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge dispone che il notificante procedente debba scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia RAGIONE_SOCIALE‘atto.
L’art.6, specificamente invocato dal ricorrente, stabilisce che l’AVV_NOTAIO o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3bis e 9 o le annotazioni di cui all’ articolo 5 , è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
L’art.9, commi 1 -bis e 1ter , dispongono che qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche RAGIONE_SOCIALE‘atto notificato a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3bis , l’AVV_NOTAIO estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e
ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 23, comma 1, del d.lgs. 7.3.2005, n. 82 e che in tutti i casi in cui l’AVV_NOTAIO debba fornire prova RAGIONE_SOCIALEa notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1bis .
Il punto essenziale, secondo il ricorrente, è che all’atto del deposito del ricorso, è stata depositata, in allegato alla copia analogica RAGIONE_SOCIALEa sentenza notificata a mezzo p.e.c., l’attestazione di conformità, effettuata dall’AVV_NOTAIO COGNOME con i poteri conferitigli
dall’art. 9, commi 1 -bis e 1ter, RAGIONE_SOCIALEa legge 53/1994, RAGIONE_SOCIALEa sentenza alla copia « notificata a mezzo p.e.c. in data 21.07.2018 ».
Il ricorrente non ha tuttavia prodotto le copie analogiche del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e RAGIONE_SOCIALEe relative ricevute, del legale di controparte che aveva notificato la sentenza impugnata nella dichiarata data del 21.7.2018 e ha formulato l’attestazione di conformità esclusivamente con riguardo al documento «sentenza» e non già al documento «relata di notifica» neppure prodotto.
I poteri certificativi che competono all’AVV_NOTAIO notificante riguardano le attività del procedimento notificatorio da lui poste in essere e la conformità RAGIONE_SOCIALEe copie analogiche prodotte ai documenti informatici originali e non si estendono a qualsiasi altra affermazione da lui compiuta nel testo RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica o RAGIONE_SOCIALE‘attestazione di conformità, disancorata dalle produzioni documentali effettuate, e ciò vale evidentemente anche per la enfatizzata equiparazione al pubblico ufficiale.
Nessun rilievo ha quindi l’affermazione compiuta in sede di attestazione di conformità da parte RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO del fatto che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al RAGIONE_SOCIALE in data 21.7.2018, poiché tale affermazione non era accompagnata dal deposito RAGIONE_SOCIALEa copia analogica RAGIONE_SOCIALEa relata di
notifica; tale dichiarazione, quindi, non possiede una efficacia maggiore RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione ricognitiva RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata agli effetti di cui agli artt.325 e 326 c.p.c., formulata in sede di ricorso.
La giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite, richiamata nella proposta di definizione anticipata, è infatti chiarissima nel precisare che « la previsione di un termine perentorio per il deposito RAGIONE_SOCIALEa relata a cura del ricorrente, ex art. 369 c.p.c., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370 c.p.c., comma 3, è funzionale all’immediato e diretto riscontro da parte del giudicante RAGIONE_SOCIALE‘ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato » e che « l’improcedibilità… trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo… essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa….la selezione RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati (Cass. SU n. 10648 del 2017). Ed infatti, consentire il recupero RAGIONE_SOCIALEa omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini RAGIONE_SOCIALEa scelta del rito processuale di legittimità più consono. ».
Le Sezioni Unite escludono infine qualsiasi rilievo alla ammissione RAGIONE_SOCIALEa data di notifica da parte del controricorrente, a meno che questi non abbia a sua volta depositato con il controricorso la relata mancante.
Secondo le Sezioni Unite « il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica RAGIONE_SOCIALEa stessa omettendo di depositare la relata RAGIONE_SOCIALEa notifica, incorre nella sanzione RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela RAGIONE_SOCIALE‘esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata formale – RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione RAGIONE_SOCIALE‘osservanza del termine breve da parte del controricorrente…… ».
Non rileva per le stesse ragioni la tardiva produzione RAGIONE_SOCIALEa relata di notifica effettuata dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente in data 21.3.2023 ben dopo la fase introduttiva del giudizio di legittimità e addirittura dopo aver ricevuto la proposta di definizione anticipata.
Per i motivi esposti il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, che si sono difese unitariamente.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis , comma 3, c.p.c., se la parte ha chiesto la decisione e la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta, debbono trovare applicazione il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 c.p.c., regola questa, a cui, in questo caso non vi è ragione alcuna di derogare.
Il RAGIONE_SOCIALE deve quindi essere condannato al pagamento, a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte, ex art.96, comma 3, di una somma equitativamente determinata in misura pari all’importo RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad € 3.000.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, liquidate nella somma di € 13.000 per compensi, € 200,00 per es borsi oltre accessori di legge, nonché al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, di una somma pari ad € 3.000 ex art.96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione