Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1001 Anno 2026
RAGIONE_SOCIALEe Ord. Sez. 1 Num. 1001 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29611/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso d all’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed COGNOME
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 346/2022 depositata il 24/5/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento di RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio ex art. 2394bis cod. civ. NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in qualità di ex amministratori della società fallita, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, quali soci della medesima compagine, chiedendo che i primi fossero ritenuti responsabili dei danni arrecati alla società consortile ai sensi degli artt. 2393, 2394 e 2476 cod. civ. e, di conseguenza, venissero condannati al ristoro del complessivo pregiudizio arrecato, le altre fossero dichiarate responsabili, ai sensi degli artt. 2055 e 2476, comma 7, cod. civ., per aver concorso nell’illecito gestionale degli amministratori, beneficiando degli effetti delle violazioni, e per l’ inadempimento degli obblighi statutari e venissero quindi condannate al pagamento della somma necessaria al ripianamento dell’intero deficit fallimentare.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 397/2016, accertava l’intervenuta cessazione della materia del contendere fra la procedura attrice, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in ragione dell’accordo transattivo fra loro stipulato, dichiarava interrotta la causa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, stante l’intervenuto fallimento della stessa, e acclarava la responsabilità del COGNOME, condannandolo al risarcimento del danno, equitativamente determinato ex art. 1226 cod. civ. nella somma di € 340.000.
2. La Corte distrettuale di Messina, a seguito dell’appello presentato dal AVV_NOTAIO, riconosceva che all’amministratore di una società che si sia reso responsabile di condotte illecite può essere imputato non ogni effetto patrimoniale dannoso che la società abbia subito, ma solo quello che si ponga come conseguenza immediata e diretta della violazione degli obblighi sullo stesso incombenti, ricordava che la natura contrattuale dell’azione di cui all’art. 2393 cod. civ. non esime l’attore che agisce per ottener e il risarcimento dei danni dal dimostrare la sussistenza delle violazioni, del danno e del nesso causale tra le prime ed il secondo, ma riteneva che sussistesse un’inversione dell’onere probatorio quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendevano impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità, cosicché nel caso di specie
era onere del COGNOME dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti dallo statuto e dalla legge.
Osservava, in ordine alla quantificazione del danno, che la curatela aveva documentalmente provato un’attività gestoria connotata dalla commistione di interessi, che aveva condotto alla soppressione dello scopo consortile della società e a un indiscriminato travaso di perdite.
Giudicava, perciò, che il primo giudice, dopo aver dato atto degli accertamenti circa la tenuta incompleta e irregolare delle scritture contabili, dell’aggravamento dell’integrità patrimoniale, delle condotte gestionali contrarie ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto sociale, oltre che della ‘ congerie di omissioni, inadempimenti, negligenze e malversazioni a carico degli amministratori ‘, avesse correttamente fatto ricorso, ai fini della determinazione del danno risarcibile, al rimedio sussidiario pr evisto dall’art. 1226 cod. civ., tenendo conto della differenza tra attivo e passivo fallimentare emergente dalla C.T.U., dell’avvenuta transazione tra il curatore e COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della consorziata RAGIONE_SOCIALE, e della magg ior incidenza e rilevanza nella vicenda dell’operato di quest’ultimo.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 24 maggio 2022, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE, fallimento di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ed NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALEe ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ancor prima di poter procedere allo scrutinio dei motivi presentati, rileva il collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
4.1 Il ricorrente ha precisato in esordio al proprio atto (a pag. 2) che era sua intenzione impugnare « la sentenza n. 346/2022 della Corte d’Appello di Messina emessa in relazione al giudizio recante il n. Rg. 106/2017 in data 20.5.2022, depositata in cancelleria il 24.5.2022, notificata a mezzo PEC in data 7.10.2022 »; sentenza che, da ultimo, è stata indicata come prodotta quale allegato 2.
Tale allegato, tuttavia, è costituito dalla sola decisione impugnata e non contiene la relazione di notificazione, come previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ.
La relata di notifica non compare neppure nell’indicazione de gli altri documenti prodotti in allegato al ricorso.
Neanche la procedura controricorrente ha effettuato questa produzione, limitandosi a riepilogare in esordio al controricorso quanto già sostenuto dalla controparte nell’ incipit del proprio atto difensivo, ovverosia che il ricorso avversario era stato presentato « avverso la sentenza n. 346/2022 della Corte di Appello di Messina, pubblicata in data 24.05.2022, notificata a mezzo pec in data 07.10.2022, emessa nell’ambito del procedimento iscritto al n. 106/2017 R.G. della Corte di Appello di Messina ».
4.2 La conseguenza di una simile incompleta produzione e indisponibilità agli atti è l’improcedibilità del ricorso.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., impedendo di verificare la tempestività dell’impugnazione ed il conseguente
formarsi del giudicato, determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un’ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d’ufficio, ovvero ancora che la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (si vedano in questo senso, fra tante, Cass. 23982/2025, Cass. 27883/2024, Cass. 27313/2024, Cass. 17014/2024, Cass., Sez. U., 21349/2022, Cass. 15832/2021).
Più in particolare giova ricordare che, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 21349/2022), la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo EMAIL), senza che sia possibile riparare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. civ. (cfr., nel medesimo senso, pure nelle rispettive motivazioni, anche la precedente Cass. 15832/2021 e le più recenti Cass. 14790/2024 e Cass. 19475/2024). Il difetto di procedibilità, poi, deve essere rilevato d’ufficio, né può essere sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo di una parte che ostacola la
stessa sequenza di avvio di un determinato processo (cfr. Cass., Sez. U., 9005/2009, Cass. Sez. U., 10648/2017, Cass., Sez. U., 21349/2022, Cass. nn. 17014 e 19475 del 2024), sicché nessun valore può assumere, al fine di escluderla, l’eventuale comportamento di non contestazione di un’altra parte.
Va rimarcato, inoltre, che, come precisato da Cass. 19475/2024, « in tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia ».
Fermo quanto precede, poiché, nella specie, la notifica del ricorso è avvenuta in data 7 ottobre 2022, l’improcedibilità dello stesso nemmeno può essere scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta il 24 maggio 2022), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, fin dal momento del deposito del ricorso ed in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11386/2019, Cass. 17014/2024).
In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato improcedibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla procedura costituitasi come controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 9.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME