Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31018 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31018 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20883/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono congiuntamRAGIONE_SOCIALE,
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIOCOGNOME, che li rappresenta e difende,
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 892/2021 depositata l’ 11.5.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione del 2007, NOME conveniva innanzi al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, COGNOME NOME, sostenendo di aver concluso con lo stesso e con COGNOME NOME, figlia del predetto ed ex sua convivRAGIONE_SOCIALE, un preliminare di vendita con scrittura privata del 10.12.1994, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto una porzione di ha 2.38.26 di un più ampio podere, assegnato a COGNOME NOME in agro di Gravina di Puglia dall’RAGIONE_SOCIALE, nonché un secondo preliminare con il solo COGNOME NOME con scrittura privata del 16.1.1996, avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto un’altra porzione dello stesso podere di 5400 mq.
L’attore sosteneva di avere corrisposto l’intero prezzo previsto nei preliminari, ed essendo ormai decorsi i trenta anni dall’assegnazione del podere a COGNOME NOME, chiedeva la pronuncia traslativa della proprietà dei terreni a lui promessi ex art. 2932 cod. civ..
Con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 566/2017, per quanto in questa sede rileva, il Tribunale di Bari, nella resistenza di COGNOME NOME, dichiarava la nullità di tutti preliminari conclusi tra le parti per indeterminatezza ed indeterminabilità dell’oggetto, risultando le indicazioni contenute nelle scritture private del 10.12.1994 e del 16.1.1996 non sufficienti ad individuare con certezza i beni oggetto delle due promesse di vendita.
NOME proponeva appello principale avverso la predetta sRAGIONE_SOCIALEnza, e COGNOME NOME e COGNOME NOME ne chiedevano il rigetto, spiegando peraltro appello incidentale condizionato.
Con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 892/2021 del 6/11.5.2021, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello principale, assorbito quello incidentale, condannando l’appellante principale alle spese di secondo grado.
Avverso questa sRAGIONE_SOCIALEnza, NOME COGNOME ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi ed i COGNOME hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è improcedibile ex art. 369 comma secondo n. 2) c.p.c., in quanto il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha affermato che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata gli è stata notificata dalla controparte in data 19.5.2021, ma non ha prodotto la copia del provvedimento munito della relata di notifica, che non é stato depositato neppure dai controricorrenti, rinvenendosi nel fascicolo solamRAGIONE_SOCIALE la copia della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata estratta dal fascicolo telematico con l’attestazione di conformità del legale che l’ha estratta, AVV_NOTAIO Lorusso, priva della relata di notifica, come certificato dalla cancelleria, e ciò benché in calce al ricorso, al n. 1) dei documenti allegati, sia indicata la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 892/2021 notificata, posto che la cosiddetta prova di resistenza dà esito negativo.
Il ricorso, infatti, è stato notificato in data 15.7.2021 e dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da computarsi -in assenza di prova della notificazione della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata -a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie avvenuta l’11.5.2021.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, ‘ la previsione dell’art. 369, comma 2, c.p.c. non consRAGIONE_SOCIALE di distinguere tra il deposito della sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l’improcedibilità del ricorso, a meno che il deposito del documento mancante avvenga entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione, o detto documento sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o presRAGIONE_SOCIALE nel fascicolo d’ufficio
senza che, però, ove tale fascicolo manchi, ancorché richiesto, se ne debba attendere l’acquisizione. L’improcedibilità non sussiste altresì quando il ricorso per cassazione è notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sRAGIONE_SOCIALEnza, perdendo rilievo in questo caso la data della notifica del provvedimento impugnato ‘ (Cass. ord. 8.11.2024 n. 28781; Cass. ord. 30.4.2019 n. 11386).
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrRAGIONE_SOCIALE, che ha dato causa al giudizio di legittimità.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrRAGIONE_SOCIALE, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrRAGIONE_SOCIALE, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22.10.2025
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME