Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29780 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29780 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
R.G.N. 7059/24
C.C. 22/10/2025
Vendita
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, ha eletto domicilio;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO ;
-controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 579/2023, pubblicata il 29 dicembre 2023, asseritamente notificata il 15 gennaio 2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
vista l’opposizione tempestivamente spiegata dalla ricorrente avverso la proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis c.p.c.;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Pordenone, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, al fine di sentire pronunciare la risoluzione del trasferimento della proprietà immobiliare di un terreno -trasferimento disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. nonché la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme percepite a titolo di prezzo ovvero della parte di corrispettivo non più proporzionata alla volumetria realizzabile sul lotto in questione, in ragione della drastica riduzione dell’indice di edificabilità del lotto trasferito per effetto delle nuove previsioni delle P.R.G.C. approvato dal Comune RAGIONE_SOCIALE Pordenone con delibera consiliare n. 15 del 22 marzo 2016.
Si costituivano in giudizio COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali resistevano alle pretese attoree e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni causati dal prolungato inadempimento della promissaria acquirente nel versamento del prezzo residuo dovuto all’esito del trasferimento immobiliare, con
il conseguente esborso delle imposte connesse alla proprietà del sedime.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 49/2022, depositata il 2 febbraio 2022, rigettava la domanda di risoluzione dell’effetto traslativo prodottosi in ragione di sentenza passata in giudicato ex art. 2932 c.c., alla stregua del sopravvenuto ridotto indice di edificabilità del lotto, e accoglieva la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del residuo prezzo dovuto.
-La RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure.
Si costituivano nel giudizio d’impugnazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali instavano per il rigetto dell’appello.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava la pronuncia appellata.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la RAGIONE_SOCIALE
Hanno resistito, con controricorso, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
-All’esito, è stata formulata proposta di definizione del giudizio depositata il 6 dicembre 2024, comunicata il 17 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., alla stregua della ritenuta improcedibilità del ricorso.
Con atto depositato il 26 febbraio 2025, la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del ricorso.
5. -I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Si premette che il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte ed essere nominato relatore del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 c.p.c. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024).
2. -Tanto premesso, con i tre motivi articolati la ricorrente denuncia: A) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 2697, 2727 e 2932 c.c. e degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per avere la Corte di merito mancato di valutare la rilevanza della sentenza ex art. 2932 c.c. e della sua efficacia costitutiva, con difetto, apparenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto; B) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 1218, 2697, 2727, 2932 e 2946 c.c. e dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nonché degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale risarcitoria e mancato di rinnovare l’istruttoria in appello, con erronea valutazione delle norme relative alla prescrizione del diritto/credito ed erronea condanna al risarcimento dei danni, con motivazione mancante, apparente, contraddittoria e illogica; C) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché degli artt. 1448, 2697 e 2932 c.c., in relazione alla mancata valutazione del
titolo sotteso all’effetto traslativo connesso alla sentenza ex art. 2932 c.c., con violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato e con motivazione mancante, apparente, contraddittoria e illogica.
3. -In via preliminare, si rileva che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notifica, sicché il ricorso è improcedibile ai seni dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc, posto che, a fronte della pubblicazione della pronuncia il 29 dicembre 2023, il ricorso di legittimità è stato notificato a mezzo PEC il 13 marzo 2024, ossia oltre il termine breve di 60 giorni dal deposito, che scadeva il 27 febbraio 2024.
4. -E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un ‘fatto processuale’ l’avvenuta notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ di impugnazione e, in quanto manifestazione della ‘autoresponsabilità’ della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022; Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; con riferimento alla notifica a mezzo PEC Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024).
A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente
notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019).
Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso -la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica non disponibile dalle parti -del rispetto della ‘cosa giudicata formale’ (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella ‘incontrovertibilità’ delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.
Segnatamente, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28119 del 31/10/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 19475 del 15/07/2024).
Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti, anche attraverso deposito telematico (da effettuare nel giudizio di legittimità).
Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza -da parte della Corte -della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.
Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge, a carico dello stesso, l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello
stesso senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014).
La mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., della relata di notifica comporta -escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) -l’improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia proposto controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità, finanche riconoscendo la notificazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17014 del 20/06/2024; Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18479 del 07/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 10461 del 22/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28119 del 31/10/2024), come nel caso di specie.
Non può, tuttavia, l’improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio trasmesso (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez.
3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009), ipotesi che non riguarda la fattispecie.
Non vale, dunque, a sanare tale carenza la tardiva produzione in giudizio di detta relata di notifica, avvenuta solo con l’istanza di decisione ex art. 380 -bis c.p.c., poiché il deposito del documento mancante deve avvenire -come già evidenziato -entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24199 del 29/08/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 28781 del 08/11/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 27883 del 29/10/2024).
5. -Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni ricorrono nella fattispecie, posto che: a ) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 dicembre 2023; b ) la ricorrente ha dato atto nel ricorso che la medesima sentenza impugnata è stata notificata il 15 gennaio 2024; c ) il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il 13 marzo 2024; d ) benché i controricorrenti non abbiano contestato l’avvenuta notifica nella data indicata, né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, né nel fascicolo di parte controricorrente è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza (mediante tempestivo deposito).
6. -In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente
al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma equitativamente determinata in euro 5.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME