Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29695 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29695 Anno 2025
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2431/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2348/2022, depositata il 03/11/2022 e notificata il 07/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2348/2022, depositata il 03/11/2022 e notificata il 07/11/2022, ha confermato la pronunzia n. 798/2020 con cui il Tribunale di Padova aveva accolto parzialmente l’opposizione al decreto n. 07/2019 che aveva ingiunto a RAGIONE_SOCIALE di corrispondere in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 16.548,36, oltre agli interessi e alle spese di lite, riconoscendo la prescrizione di solo una parte del credito vantato dall’ingiungente, vale a dire quello maturato anteriormente alla data di notifica del decreto ingiuntivo, ed esigibile quello maturato successivamente, e, per l’effetto, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha condannato l’opponente a pagare a RAGIONE_SOCIALE la minor somma di euro 12.874,80, al netto degli interessi legali e delle spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza n. 2348/2022, formulando quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE non svolge attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo si denunzia la violazione di cui all’art 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello fatto erronea applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., nonché la violazione dell’art 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per l’omessa valutazione e applicazione dei presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., ai fini della soccombenza reciproca.
Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha confermato la sentenza di prime cure in punto di liquidazione delle spese di lite, ritenendola prevalentemente soccombente.
2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ai sensi dell’art 116 cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 2710, 2727, 2729, 2697 c. c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Al giudice a quo si contesta di avere ritenuto provato il credito della ingiungente per avere essa prodotto in giudizio il contratto stipulato con l’appellante e depositato le fatture emesse in base al contratto stesso.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod.civ., con riferimento all’art 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., in quanto la Corte d’Appello non si si sarebbe avveduta di un fatto decisivo, ossia della tempestiva contestazione della mancata allegazione probatoria del credito oggetto del provvedimento monitorio, e della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e agli artt. 1299 e 2697 cod. civ., non avendo considerato che l’accoglimento della domanda di regresso presuppone la prova del pagamento oltre che per avere ritenuto erroneamente sussistenti le prove a fondamento dell’esercizio dell’azione di regresso esercitata da RAGIONE_SOCIALE
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo di aver violato l’art. 115 cod. proc. civ., per avere ritenuto non provata la sussistenza della polizza fideiussoria nonché la sua mancata escussione, quale elemento decisivo ai fini del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art 1227 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso è improcedibile.
Va rilevato che:
il ricorso è stato notificato in data 9 gennaio 2023;
il termine breve decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata che il ricorrente fa risalire al 7 novembre 2022 scadeva il 7 gennaio 2023;
parte ricorrente non ha depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.
Sulla scorta di tali rilievi, va fatta applicazione del seguente principio di diritto: «in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine ‘lungo’ di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio (v . ex plurimis ,
tra le più recenti, Cass., sez. 3, 31/03/2025, n. 8463; Cass., sez. 3, 07/03/2025, n. 6112; Cass., Sez. Un., 06/07/2022, n. 21349).
Mette conto, altresì, rilevare che, nella specie, la copia autentica della sentenza impugnata non è agli atti e che quella depositata dalla società controricorrente non è munita di glifo; trattandosi, però, di ricorso per cassazione notificato successivamente al 1° gennaio 2023, in applicazione del principio secondo cui «qualora la copia informatica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente non rechi la stampigliatura (cosiddetto glifo) relativa alla data di pubblicazione della stessa ed al numero di raccolta generale ad essa automaticamente attribuito dai sistemi in uso presso la cancelleria del giudice a quo (dati ovviamente indispensabili per verificare la tempestività dell’impugnazione), i dati relativi alla pubblicazione, là dove non evincibili (…) tramite gli stessi sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione, possono essere verificati (…) attraverso la consultazione del fascicolo informatico del giudizio di merito acquisito d’ufficio ai sensi dell’articolo 137bis disposizioni attuazione cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis l’ articolo 35, comma 5, del Dlgs n. 149 del 2022), a tanto non ostando che manchi l’istanza ex articolo 369 del Cod. proc. civ. previgente, trattandosi di ricorso che, come detto, è stato introdotto successivamente al 1 gennaio 2023, per il quale è dunque applicabile il nuovo testo di tale articolo dal quale è stato eliminato l’ultimo comma » (Cass., sez. 3, 03/02/2025, n.2525).
Il Collegio ha verificato, tramite l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, che l’impugnata sentenza è stata depositata in data 3 novembre 2022; pertanto, il ricorso è improcedibile, anche conteggiando il termine breve decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. prova di resistenza).
Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo la RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME CONDELLO