Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13652 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13652 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15939/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del liquidatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Brescia, alla INDIRIZZO, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO.
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 303/2019, della CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, pubblicata il giorno 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
09/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 27 marzo 2004, RAGIONE_SOCIALE (poi divenuta RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE) citò RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Brescia per: i ) sentirne accertare l’inadempimento agli obblighi assunti con il contratto di associazione in partecipazione del 14 giugno 2000 e, per l’effetto, ottenerne la condanna al risarcimento del danno rimborsando alla prima la somma maggiore investita nell’assoc iazione, pari a £. 468.636.938, equivalenti ad € 242.030,78; ii ) ottenerne la condanna al risarcimento del maggior danno, da determinarsi in corso di cau sa, causato dall’operazione RAGIONE_SOCIALE; iii ) sentirne dichiarare la responsabilità per il danno subito dalla vettura TVR Grantura 1961 e, per l’effetto, averne la condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa.
1.1. Costituitasi RAGIONE_SOCIALE, che contestò le avverse pretese, deducendo, a propria volta, inadempimenti della controparte, l’adito tribunale, con sentenza parziale del 29/31 luglio 2013, n. 2887: i ) respinse le eccezioni di nullità ed inefficacia del contratto suddetto sollevate dalla convenuta; ii ) rigettò le domande di risoluzione e di risarcimento danno di quest’ultima; iii ) dichiarò la cessazione del rapporto contrattuale a seguito della comunicazione di risoluzione e stabilì che le posizioni di credito e debito tra le parti dovessero essere regolate in forza delle previsioni contrattuali; iv ) rimise la causa sul ruolo disponendo una consulenza tecnica di ufficio per la determinazione di tali posizioni, precisando, al riguardo, che nessun valore probatorio si sarebbe potuto attribuire al documento prodotto dall’attrice al n. 2 dell’indice, in quanto privo di sottoscrizione, dovendo l’attività dell’ausiliare basarsi soltanto sui documenti e sulla risultanze della prova testimoniale riferibile all’az ione contrattuale comune.
Il gravame promosso da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso questa decisione fu rigettato dall’adita Corte di appello di Brescia con sentenza del 13/18 febbraio 2019, n. 303, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Per quanto qui di interesse ed in estrema sintesi, quella corte, dopo aver descritto il contenuto del contratto di associazione in partecipazione intercorso tra le parti, altresì illustrandone il regime giuridico, ritenne che il problema che si poneva era quello di stabilire se il comportamento dell’associante (RAGIONE_SOCIALE) « di non avere inteso investire nella promozione dell’attività commerciale oltre le manifestazioni di Lonato e del Motorshow di Bologna , in presenza di un contratto di vendita di autovetture destinate ad un mercato di nicchia, senza alcun diritto di esclusiva e senza la possibilità di contare su una adeguata stabilità temporale -elementi, questi, idonei a pianificare un rientro degli investimenti effettuati -potesse ritenersi contegno contrario a buona fede nell’esecuzione del contratto associativo, così da essere valutato ai fini di un eventuale inadempimento contrattuale ». Opinò, pertanto, che: i ) « Appare evidente, , che l’associante -appellata poteva non avere l’interesse -a cui va comparata l’importanza dell’inadempimento ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto -alla regolare esecuzione del contratto, stante che il recupero degli investimenti effettuandi, in difetto della esclusività e della stabilità del contratto dì vendita delle autovetture TVR, non appariva, ex ante, altamente probabile »; ii ) « Così facendo, l’appellata ha legittimamente operato scelte imprenditoriali che le competevano in via esclusiva, essendo unica titolare dell’affare commerciale, non ravvisandosi nel suo contegno quel grave inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del contratto associativo ed il conseguente risarcimento del danno »; iii ) « Non è possibile, poi, attribuire al documento privo di sottoscrizione -prodotto in primo grado al n. 2) dell’indice di parte attrice -natura di atto ricognitivo di debito, atteso che non si rinviene in tale documento alcuna dichiarazione di volontà di certa provenienza diretta
consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto »; iv ) « La richiesta di risarcimento del danno dedotto alla autovettura TARGA_VEICOLO Grantura TARGA_VEICOLO , infine, non è fondata, non essendo stata fornita idonea prova, da parte dell’appellante, dell’obbligo di custodia dell’appellata, né del danno dedotto, non avendo l’appellante adeguatamente inciso la ratio decidendi su cui si fonda, sul punto, la decisione del primo giudice »; v ) ogni altro motivo doveva considerarsi assorbito.
Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), affidandosi ad otto motivi, illustrato anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc.. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da analoghe memorie, RAGIONE_SOCIALE, che ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità dell’avverso ricorso in ragione del mancato deposito, da parte di RAGIONE_SOCIALE, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di sua notificazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale rispetto all a descrizione ed all’ esame dei formulati otto motivi di ricorso, deve essere scrutinata l’eccezione di improcedibilità dell’odierna impugnazione formulata da RAGIONE_SOCIALE ( cfr . pag. 18-19 del controricorso) sul presupposto dell’essere stata depositata dalla ricorrente una copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di sua notificazione .
1.1. Tale eccezione si rivela fondata.
1.2. Invero, RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di impugnare la sentenza della Corte di appello di Brescia ” pubblicata in data 18.02.2019 , notificata ai procuratori costituiti del ricorrente nel giudizio di secondo grado in data 12.03.2019 “.
1.2.1. Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione ( cfr . pag. 1), costituisce l’attestazione di un ” fatto processuale ” -l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ” breve ” di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, in quanto manifestazione della ” autoresponsabilità ” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369,
comma 2, n. 2, cod. proc. civ., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica ( cfr., ex plurimis , Cass., SU, n. 21349 del 2022; Cass. n. 15832 del 2021). Non varrebbe, quindi, obiettare che tale dichiarazione sarebbe stata frutto di un mero errore materiale di parte ricorrente o che la notificazione sarebbe invalida o indirizzata al precedente difensore.
1.2.2. Come sancito dall’appena menzionata Cass., SU, n. 21349 del 2022, « La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come è avvenuto nel caso in esame – la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (ex plurimis, Cass. n. 19695 del 2019; Cass. n. 3466 del 2020) »
1.2.3. Il ricorso in esame neppure può ritenersi ugualmente procedibile avendo riguardo al tempo decorso tra la pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso ( cfr . Cass. n. 11386 del 2019, Cass. n. 17066 del 2013) che, nella specie, è superiore a sessanta giorni (la sentenza impugnata è del 18 febbraio 2019; la notifica dell’odierno ricorso è avvenuta il 13 maggio 2019).
1.2.4. Né è rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data (indicata nel ricorso) di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come oggetto di una verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità ( cfr., ex multis , Cass. n. 6706 del 2013; Cass. n. 21386 del 2017; Cass. n. 14360 del 2021; Cass., SU, n. 21349 del 2022).
1.3. Si legge ancora in Cass., SU, n. 21349 del 2022, che « Il deposito della relata di notifica (o delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo pec) della sentenza impugnata è onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., e non del controricorrente notificante. Quest’ultima affermazione dev’essere confrontata con
l’orientamento emerso nella più recente giurisprudenza, secondo la quale deve escludersi la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. SU n. 10648 del 2017; n. 15832 del 2021) ».
1.3.1. Nel caso in esame, però, la relata di notifica non è stata prodotta dalla controricorrente (che ha eccepito l’improcedibilità del ricorso), né è presente nel fascicolo d’ufficio.
1.3.2. La previsione di un termine perentorio per il deposito della relata a cura del ricorrente, ex art. 369 cod. proc. civ., o eccezionalmente del controricorrente, ex art. 370, comma 3, cod. proc. civ., è funzionale all’immediato e diretto riscontro, da parte del giudicante, dell’ordinato svolgersi del giudizio di legittimità mediante la verifica d’ufficio della tempestività dell’impugnazione e del conseguente formarsi del giudicato.
1.3.3. Le Sezioni Unite hanno osservato che « l’improcedibilità… trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. È stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa (…) La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati » ( cfr. Cass., SU, n. 10648 del 2017, richiamata nella più recente, già citata, Cass., SU, n. 21349 del 2022). Infatti, « consentire il recupero della omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo processuale » ( cfr . le pronunce appena indicate delle Sezioni Unite), che è anche quello di selezionare tempestivamente i ricorsi ai fini della scelta del rito processuale di legittimità più consono.
1.4. Va rimarcato, infine, che la menzionata Cass., SU, n. 21349 del 2022 ha chiarito pure, affatto opportunamente, che:
i ) non potrebbe condividersi l’assunto secondo cui la sanzione dell’improcedibilità sarebbe inapplicabile quando la controparte (controricorrente) che ha notificato il provvedimento di merito impugnato abbia riconosciuto nel giudizio di legittimità la data in cui l’adempimento è stato da lei stessa curato, rendendo in tal modo inutile ogni accertamento dell’ufficio al riguardo. « Ed infatti, il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione ( ex plurimis, Cass. 3466 del 2020, n. 9987 del 2016, n. 9004 del 2009) »;
ii ) la portata d ell’ affermazione secondo cui la sanzione dell’improcedibilità può essere evitata nel caso in cui la relata sia già in possesso del giudice di legittimità perché acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio « deve essere rettamente confinata alle sole limitate ipotesi in cui la decorrenza del termine breve , ex art. 325 c.p.c., per proporre ricorso per cassazione sia ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria (come, esemplificativamente, nel caso dell’ordinanza ex art. 348ter c.p.c., e, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 -bis , in materia di protezione internazionale, nell’interpretazione resa da Cass. n. 14839 e 22324 del 2020), ovvero nelle altre ipotesi in cui la legge prevede che sia la stessa cancelleria a notificare la sentenza (cfr., a titolo esemplificativo, la L. Fall., art. 17, e art. 18, commi 12 – 14, in materia fallimentare, e la L. n. 184 del 1983, art. 15, u.c., e art. 17, comma 2, in materia di adozione di minori). Solo in tali ipotesi, nelle quali la legge anche implicitamente ricollega la
decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività doverose della cancelleria, sub specie di comunicazione ovvero di notificazione, salvo diversa e specifica disposizione di legge (che imponga alla cancelleria di allegare al fascicolo d’ufficio la copia notificata dalla parte della sentenza impugnata), è previsto o possibile che resti traccia degli adempimenti a cura della cancelleria, cioè della comunicazione e notifica della sentenza nel fascicolo d’ufficio, sicché ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente. Al di fuori di queste ipotesi, invece, laddove la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve, sia frutto di una successiva ed autonoma iniziativa della parte interessata ad abbreviare i tempi di formazione del giudicato, non è previsto che nel fascicolo d’ufficio (nel quale sono inseriti i soli atti indicati nell’art. 168 c.p.c.) debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi evidentemente di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio, non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo nei tempi dalle stesse liberamente decisi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (cfr., in termini, Cass. n. 21386 del 2017 e, in senso conforme, n. 14360 del 2021). Perché la sanzione dell’improcedibilità sia evitata non è, quindi, sufficiente che il documento (la relata di notifica ad istanza di parte) sia materialmente presente nel fascicolo d’ufficio (di cui il ricorrente abbia chiesto la trasmissione) per esservi materialmente inserito dalla parte interessata nei tempi dalla stessa determinati ».
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) deve essere dichiarato improcedibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002,
i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara improcedibile il ricorso promosso da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile