Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2656 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23961/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrenti –
Contro
NOME, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 423/2019 depositata il 02/05/2019.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Distanze
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2001, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un immobile posto in Gagliano del Capo (INDIRIZZO), assumendo che NOME COGNOME, proprietario del terreno confinante, aveva iniziato la costruzione di un edificio in aderenza al loro, preesistente al nuovo fabbricato, e che il progetto era illegittimo sotto diversi profili e, soprattutto, per quanto ancora rileva, perché la costruzione non rispettava il piano particolareggiato che prevedeva la distanza di tre metri tra edifici su fondi confinanti, domandarono al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Tricase, di vietare al convenuto di portare a termine l’opera intrapresa, il ripristino dello stato dei luoghi e d il ristoro dei danni.
Il sig. COGNOME, nel resistere alla domanda, oppose che il progetto non violava le distanze legali poiché la costruzione era in aderenza a quella dei ricorrenti.
Il Tribunale, con sentenza n. 2516/2015, rigettò la domanda sul presupposto che lo strumento urbanistico del Comune di Gagliano del Capo consentiva di costruire in aderenza ad un edificio preesistente posto sul confine.
L a Corte d’appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’appello dei sig.ri NOME e NOME .
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; NOME COGNOME resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato ciascuna una memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Il ricorso è improcedibile per mancata produzione, da parte dei ricorrenti, della copia autentica della sentenza impugnata munita
della relata di notifica (art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.).
I ricorrenti (cfr. pag. 1 del ricorso) dichiarano che la sentenza d’appello gli è stata notificata in data 30/05/2019 e, quindi, per la disposizione sopra richiamata, dovevano produrre, a pena di improcedibilità, la sentenza munita della relata di notifica.
Ed infatti la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘ fatto processuale ‘ – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘ breve ‘ di impugnazione e, quale manifestazione di ‘ autoresponsabilità ‘ della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369, cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188 – 01).
Non soccorre il principio (cfr. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 -3, sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza d’appello pubblicata il 02/05/2019 e ricorso notificato il 29/07/2019).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.800,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre alle spese generali, e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 23 gennaio 2024.