Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10853 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1338/2022 R.G.
proposto da
SOCIETÀ AGRICOLA RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME), rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
SOCIETÀ SVIZZERA D ‘ ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALESEDE SECONDARIA ITALIANA, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege – controricorrente e contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE e dall ‘ avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 3073 del 26/10/2021; udita la relazione della causa svolta all ‘ udienza del 5/3/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. NOME COGNOME che ha concluso per l ‘ accoglimento del nono e del decimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti;
uditi i difensori di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE e lette le memorie.
FATTI DI CAUSA
1. La Società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME) -affermandosi titolare di contratti di assicurazione contro gli eventi atmosferici conclusi, per il tramite dell ‘ agente con rappresentanza RAGIONE_SOCIALE, con la Società RAGIONE_SOCIALE (in seguito, AGS), sia nelle forme delle polizze collettive agevolate (con contribuzione pubblica), sia di quelle integrative di prezzo e di franchigia (cc.dd. SARGA) -asseriva che, a seguito del verificarsi (il 6/7/2012 e il 29/7/2012) del rischio di eventi atmosferici avversi che avevano colpito i raccolti dell ‘ impresa, aveva invano avanzato richieste di indennizzo in base alle polizze RAGIONE_SOCIALE nn. 4788, 4805, 3431 e 3457; conseguentemente, conveniva in giudizio la predetta RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell ‘ indennizzo contrattualmente dovuto.
2. La AGS si costituiva nel giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, negando la conclusione dei contratti assicurativi e il pagamento dei premi da parte della società attrice; domandava, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la RAGIONE_SOCIALE al fine di esserne manlevata nel caso di accoglimento dell ‘ istanza attorea.
3. La RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio e deduceva che il mandato era stato correttamente espletato e che i contratti assicurativi erano stati regolarmente conclusi, con corresponsione del premio assicurativo nel termine indicato dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. sentenza n. 12949 del 21/12/2018, accoglieva la domanda della RAGIONE_SOCIALE e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di Euro 27.126,04, oltre a rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese di lite.
Proponeva impugnazione la compagnia assicuratrice e la Corte d ‘ appello di Milano, con la sentenza n. 3073 del 26/10/2021, in riforma della decisione del Tribunale, accertava l ‘ inesistenza dei contratti assicurativi e, conseguentemente, condannava la società agricola RAGIONE_SOCIALE a rimborsare ad AGS quanto corrisposto, in ottemperanza alla sentenza di primo grado, a titolo di indennizzo, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, e di spese di giudizio
Avverso tale decisione la Società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattordici motivi.
Resistevano con distinti controricorsi la RAGIONE_SOCIALE e la Società RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero concludeva per l ‘ accoglimento del nono e del decimo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti.
Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile.
Infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dagli stessi ricorrenti circa l ‘ avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la «sentenza n. 3073/2021, emessa il 20.10.2021 dalla Sez. IV della Corte d ‘ Appello Civile di Milano, depositata il 26.10.2021 e notificata da AGS il 17.11.2021»).
Dalla violazione dell ‘ art. 369 cod. proc. civ. deriva l ‘ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n.
21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell ‘ improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica -a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell ‘impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite -nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d ‘ impugnazione ex art. 325 c.p.c.) -mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»).
4. Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di
notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84).
5. Neppure soccorre la ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l ‘ inapplicabilità della sanzione dell ‘ improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 26/10/2021 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 17/1/2022.
6. All ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
7. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,