Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10676 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37829/2019 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO SASSARI, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari N.346/2019 depositata il 12/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME citò in giudizio, innanzi al Tribunale di Sassari, il Condominio INDIRIZZO per ottenere la condanna al pagamento di euro 5.646,66 a titolo di compensi professionali per l’attività di amministratore condominiale svolta negli anni 2012 e
2013, nonché della somma di euro 32.438,64 a titolo di anticipazioni effettuate negli anni 2009 -2013 per conto e nell’interesse del Condominio nella sua qualità di amministratore. La Corte di Appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari con sentenza 346/2019, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda.
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale sulla base di quattro motivi.
Il Condominio INDIRIZZO ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione della copia autentica della sentenza impugnata, depositata in data 12/07/2019 e notificata (come attestato espressamente a pag. 1 del ricorso) l’8/10/2019 .
Afferma questa Corte che, in tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte ai fini dell’adempimento del dovere di verificare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti. Difatti, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza.
Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso
del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all’art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso (Cass. n. 15832 del 2021).
Inoltre tale vizio non supera la c.d. prova di resistenza , la quale esclude l’improcedibilità qualora risulti che la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Ciò in quanto il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso, quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019; Cass. 18389/2022; SSUU 21349/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539).
Ebbene, nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12.7.2019 mentre il ricorso risulta notificato in data 7.12.2019, quindi ben oltre i sessanta giorni dal deposito.
Un’ulteriore sanatoria si verifica qualora la relata di notifica risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. SSUU n. 10648 del 2017; Cass. n. 15832 del 2021).
In tali ipotesi le ragioni della tempestiva conoscenza, che avevano sorretto in passato un’interpretazione rigorista, cedono alla verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di proporzionalità della sanzione, costituita dal divieto di accesso al giudice.
Nel caso in esame, il ricorrente, come già rilevato, ha dichiarato che la sentenza è stata notificata in data 8.10.2019., ma ha omesso di produrre la relata di notifica della sentenza, che non si rinviene neppure nel fascicolo dell’altra parte o in quello di ufficio.
Né, del resto, si può ritenere che tale vizio sia sanato in quanto non contestato dal controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € . 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € . 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda