Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 18815 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 18815 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4742/2023 R.G. proposto da:
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI VITERBO n. 930/2022, depositata il 27/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 204bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘ C.d.S. ‘) innanzi al Giudice di Pace di Viterbo, NOME COGNOME impugnava il verbale della Polizia Locale di Soriano nel Cimino n. V/3560/2018, prot. n. 4367/2018, elevato per l’asserita violazione dell’art. 142, comma 8, C.d.S. in data 03.12.2018, contestando al trasgressore il superamento di 20,20 Km/h del limite di velocità di 90 km/h, imposto dall’ente proprietario della strada extraurbana secondaria ove era stata commes sa l’infrazione.
1.1. Il Giudice di Pace Accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza-ingiunzione.
Il Comune di Soriano del Cimino impugnava la suddetta pronuncia innanzi al Tribunale di Viterbo, che confermava la sentenza di prime cure, ritenendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte appellata, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate; riteneva infondata l’eccezione di ultrapetizione, in quanto il giudice di primo grado aveva annullato il provvedimento accogliendo il motivo di ricorso relativo alla mancanza di contestazione immediata; e riteneva corretto il convincimento del giudice sulla non validità della motivazione riportata nel verbale relativa alla sussistenza dei presupposti per non procedere alla contestazione immediata dell’infrazione.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione dal Comune di Soriano del Cimino, e il ricorso affidato a due motivi.
Resiste NOME COGNOME.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
E’ opportuno precisare che, a séguito della decisione di questa Corte resa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere Delegato, proponente ex art. 380bis cod. proc. civ., come componente del Collegio che definisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente osserva che la scarna motivazione resa dal Tribunale di Viterbo non consente di appurare quale esame e quale valutazione di motivi abbia condotto il Giudice dell’Appello al rigetto del gravame. Nella sentenza non è presente nemmeno una specifica considerazione dei motivi di appello e delle deduzioni difensive, cui la pronuncia rinvia senza illustrarle. La semplice affermazione di condivisione delle considerazioni del giudice di prime cure, senza alcun esame critico delle censure mosse da parte appellante certamente non può assurgere a divenire una motivazione valida, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare in ordine ai requisiti per il perfezionamento della eccezione al principio generale di obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 del codic e della strada, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto non valida la motivazione riportata nel verbale e relativa alla sussistenza dei presupposti per non procedere alla contestazione immediata della infrazione, atteso che essa può, invece, dirsi concreta ed esaustiva per configurare e
perfezionare l’eccezione al principio generale dell’obbligo di contestazione immediata.
Preliminarmente, deve essere affrontata la questione di improcedibilità del ricorso sollevata dal Consigliere delegato in sede di PDA, fondata sul fatto che dall’esame degli atti depositati in via telematica dal ricorrente non risulterebbe depositata la relazione di notifica, né una copia della sentenza d’appello con allegata la relazione di notificazione, non rinvenuta nel fascicolo depositato dal controricorrente; né, infine, il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza impugnata (27.10.2022) e la notifica del ricorso (21.02.2023) rispetta il termine breve di 60 giorni, ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ.
A tale eccezione risponde il ricorrente nell’istanza di decisione , obiettando che la notificazione della sentenza impugnata non è stata effettuata al procuratore costituito, come risulta anche dal controricorso (p. 1), sì che tale comunicazione non poteva spiegare l’effetto di fare decorrere il termine breve per l’impugn azione, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità: «A garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica
alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione – del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 – 01).
3.1. Ritiene il Collegio che il principio di diritto espresso delle Sezioni Unite di questa Corte invocato dal ricorrente non possa trovare applicazione al caso di specie: lì, infatti, si discuteva se fosse idonea a far decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. la notifica della sentenza nell’ipotesi di omessa indicazione del difensore nell’atto notificato, senza che venisse in alcun modo in rilievo la condizione di procedibiità -che invece ci occupa in questa sede – di assenza in atti della relazione di notifica e di copia autentica della sentenza d’appello .
Tale condizione, invero, è pregiudiziale rispetto alla decorrenza del termine breve perché, come bene evidenziato nella PDA, si tratta di una «formalità» pretesa dall’art. 369 , comma 2, n. 2) cod. proc civ. a pena di improcedibilità diretta a consentire a questo giudice di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione.
In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n.
149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 800,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%;
condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di € . 500,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. – al pagamento della somma di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda