Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19951 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 19951 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso 34218-2019 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso il dott. COGNOME rappresentati e difesi da ll’avv. COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi da ll’avv. NOME COGNOME
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 942/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata in data 02/07/2019
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 31.05.2007 COGNOME NOME e COGNOME NOME evocavano in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Eboli, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, materiale e morale, derivante dalla realizzazione, da parte dei convenuti, di una fabbrica in violazione delle distanze ed in difformità dalle norme urbanistiche ed edilizie. Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano che la violazione della distanza era contenuta in soli 15 cm., il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando l’arretramento dell’edificio dei convenuti sino al rispetto della distanza legale e liquidando il danno nella misura di € 79.862,40.
Con la sentenza impugnata, n. 942/2019, la Corte di Appello riformava in parte la decisione di prime cure, determinando il risarcimento nella misura di € 3.000 per ciascun anno, a partire dal 2000, sino all’esecuzione della sentenza penale n. 1528/2000 del G.U.P. del Tribunale di Salerno, pronunciata ai sensi di quanto previsto dall’art. 444 c.p.p., con la quale era stato disposto, inter alia , il dissequestro dell’edificio ai fini della sua demolizione e della remissione in pristino dello stato dei luoghi, oltre interessi legali decorrenti dal
31.12 di ciascun anno, confermando nel resto la pronuncia di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In prossimità dell’udienza pubblica, il P.G. ha depositato requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
E’ comparso all’udienza pubblica il P.G., nella persona del sostituto dott. NOME COGNOME il quale ha modificato le proprie conclusioni, invocando l’improcedibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare ed assorbente, rispetto all’esame dei motivi di ricorso, va rilevata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 comma 2 n. 2 cpc per mancata produzione della sentenza impugnata corredata dalla relazione di notificazione. Ed infatti, il ricorrente afferma che la sentenza impugnata è stata notificata in data 13 settembre 2019 (cfr. pag. 1 del ricorso), ma non produce la copia del provvedimento munito della relata di notifica, rinvenendosi nel fascicolo solamente copia autentica della sentenza.
Neppure nella produzione dell’altra parte o nel fascicolo di ufficio si rinviene la sentenza corredata dalla relata di notifica (cfr. Sez. U Sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945).
Né soccorre il principio (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013 Rv. 628539) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve.
Il ricorso è stato notificato il 12 novembre 2019 e dunque dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., da
computarsi -in assenza di prova della notificazione della sentenza impugnata- a decorrere dalla data della pubblicazione della stessa, nella fattispecie avvenuta il 02 luglio 2019 (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874. Sulla non emendabilità della dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, quale espressione di ‘autoresponsabilità’ della parte, cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874. Sulla conformità dell’improcedibilità ai principi affermati dalla Convenzione E.D.U., invece, cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6758 del 14/03/2025, non massimata, pag. 6).
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P .R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’avv. NOME COGNOME.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda