Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33617 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33617 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23296 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrenti –
e contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME
– intimate –
avverso la sentenza n. 993/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata il 21/05/2020 e asseritamente notificata in data 29/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/3/2025 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie dei controricorrenti; rilevato che:
con sentenza n. 993/2020, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza n. 4159/2012, con cui il Tribunale di Firenze aveva rigettato la loro domanda di accertamento del loro diritto di prelazione e del correlato loro diritto di riscatto sul fondo in Firenze, con accesso dal numero INDIRIZZO di INDIRIZZO, adiacente al fondo ad uso magazzino/deposito posto al INDIRIZZO in loro proprietà e di condanna della proprietaria venditrice, NOME COGNOME, al risarcimento dei danni conseguenti; il diritto di prelazione era stato loro riconosciuto dai proprietari COGNOME nel contratto di acquisto del loro fondo, stipulato in data 16/7/1999, ma era stato asseritamente violato, sicché sussisteva il loro diritto di riscattare da NOME COGNOME, terza acquirente, la proprietà del fondo adiacente; ad istanza di NOME COGNOME il contraddittorio era stato esteso agli altri comproprietari acquirenti NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, tutti originari comproprietari degli immobili oggetto di causa;
avverso questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, quale cessionaria del credito litigioso, ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con
contro
ricorso, illustrato da successiva memoria, mentre NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
in data 7/5/2024, la Consigliera delegata ha depositato proposta di definizione anticipata nel senso della improcedibilità del ricorso;
-in data 18/6/2025, l’AVV_NOTAIO ha rinunciato al mandato; considerato che:
non si deve disporre alcuna rinnovazione della notificazione del ricorso agli eredi di NOME COGNOME, contumace in secondo grado e deceduto nel corso di quel giudizio, perché, per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è improcedibile, sicché, nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, devono essere evitati e impediti comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio e che non risultino indispensabili a garantire l’effettività della struttura dialettica del processo nelle sue essenziali attuazioni del contraddittorio e della difesa; in particolare, la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, si tradurrebbe nella fattispecie in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, non giustificato da un effettivo pregiudizio dei diritti processuali dei soggetti controinteressati nella cui sfera giuridica la dichiarazione di improcedibilità del ricorso è destinata a produrre i suoi effetti (cfr., in ultimo, Cass. Sez. 6-3, n. 8980 del 15/05/2020, con numerosi richiami);
è superfluo altresì dar conto in dettaglio dei motivi di censura, perché il ricorso è improcedibile;
la ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza è stata notificata in data 29/5/2020, non ha depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, come previsto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod. proc. civ.;
-il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione di parte controricorrente perché l’improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017);
la copia notificata non è neppure nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte della ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non sia stato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017 cit.);
la copia non può essere in possesso dell’ufficio perché presente nel fascicolo trasmesso dal giudice di appello (cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.), atteso che, nella specie, non era previsto obbligo di comunicazione del provvedimento (come nel caso di cui all’ordinanza ex art. 348 ter cod.proc.civ.), né notificazione da parte della cancelleria né onere di allegazione al fascicolo d’ufficio della copia notificata della sentenza impugnata, trattandosi evidentemente di attività avvenuta in un momento successivo alla definizione del giudizio e non sussistendo un diritto delle parti a provvedere ad ulteriori inserimenti di atti nel fascicolo, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dal legislatore (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
poiché la prima notifica del ricorso è avvenuta in data 28/11/2020, l’improcedibilità del ricorso non può essere neppure scongiurata in riferimento alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (21/5/2020), come stabilito dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è
perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019);
non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine lungo decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021);
dalla dichiarazione di improcedibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre non vi è luogo ad alcuna statuizione nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME che non hanno svolto difese;
poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente deve essere condannata al pagamento a favore dei controricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-102023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazi one legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che
trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata;
– stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna altresì la ricorrente, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 3.000,00 in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 26 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME