Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16647 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
ASSICURAZIONE DANNI (FURTO)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 22/05/2024 C.C.
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 17544/2021
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 17544 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto
da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Roma n. 2989/2021, pubblicata in data 23 aprile 2021 (e che si assume notificata in data 3 maggio 2021);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’indennizzo dalla stessa dovuto in virtù di un contratto di assicurazione contro i danni, per il furto di un autoveicolo di sua proprietà.
La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Roma, che ha condannato la società convenuta a pagare all’attrice l’importo di 31.500,00, oltre accessori .
La Corte d’a ppello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece integralmente rigettata .
Ricorre la COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
È pregiudiziale -in quanto attinente alla procedibilità del ricorso -la verifica del regolare e tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relazione di notificazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente stesso dichiara espressamente -nel ricorso -che la sentenza impugnata, la quale risulta pronunciata in data 23 aprile 2021, gli sarebbe stata notificata in data 3 maggio 2021, a mezzo P.E.C..
Unitamente al ricorso, notificato a mezzo P.E.C. in data 1° luglio 2021 e depositato in data 6 luglio 2021, in modalità analogica, ha proAVV_NOTAIOo (sempre in modalità analogica) una copia cartacea del provvedimento impugnato, con certificazione di conformità all’originale digitale contenuto nel fascicolo telematico; ha, inoltre, proAVV_NOTAIOo una copia cartacea della relazione di notificazione di tale provvedimento (avvenuta, come già chiarito, a mezzo P.E.C.), nonché una copia del relativo messaggio di posta elettronica, ma senza alcuna attestazione
di conformità di tali copie cartacee agli originali digitali ricevuti a mezzo posta elettronica.
In base all’indirizzo sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, « il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall ‘ ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo EMAIL priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l ‘ improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all ‘ originale notificatogli; nell ‘ ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l ‘ onere di depositare l ‘ asseverazione di conformità all ‘ originale della copia analogica, entro l ‘ udienza di discussione o l ‘ adunanza in camera di consiglio » (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -01).
Il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (data di pubblicazione: 23 aprile 2021; data di notificazione del ricorso: 1° luglio 2021); la relazione di notificazione di quest’ultimo non risulta proAVV_NOTAIOa neanche dalla controparte, che è rimasta intimata. L ‘a ttestazione di conformità all ‘ originale della copia analogica non è stata proAVV_NOTAIOa dalla parte ricorrente neanche entro l’adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso.
Non ricorre, quindi, nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02, già richiamata; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 – 01), non vi è spazio per la sanzione dell’improcedibilità.
Va, peraltro, considerato che, con sentenza pronunciata in data 23 maggio 2024, la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), in causa NOME ed NOME contro Italia ( applications n. 37943/17 and 2 others ), ha condannato la Repubblica Italiana a risarcire, in favore di alcuni ricorrenti, i danni derivanti dalla dichiarazione di improcedibilità di due ricorsi per cassazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., proprio in ipotesi di mancata produzione dell’attestazione di conformità agli originali digitali delle relazioni di notificazione delle sentenze impugnate, ravvisando una violazione dell’art. 6, § 1, della relativa Convenzione, per la ritenuta lesione del loro diritto di accesso ad un tribunale.
In tale pronuncia viene, in verità, richiamato anche l’indirizzo delle Sezioni Unite di questa stessa Corte di cui si è dato atto, in ordine alla necessità e, al tempo stesso, alla possibilità di depositare , entro l’adunanza camerale o la pubblica udienza , l’attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali digitali dei documenti di cui l’art. 369 c.p.c. impone la produzione a pena di improcedibilità del ricorso, quanto meno in caso di mancata costituzione delle controparti.
Ciò nonostante, nella medesima pronuncia, viene anche affermato che « la veridicità delle copie cartacee degli originali elettronici può essere facilmente verificata invitando i ricorrenti a depositare l ‘ apposita attestazione in una fase successiva del procedimento ».
Non viene, però, chiarito se un siffatto invito sia sempre considerato necessario, per evitare una soluzione in rito lesiva dei diritti dei ricorrenti, anche a seguito del consolidarsi dell’indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale la produzione dell’attestazione di conformità non è necessaria in caso di costituzione di tutti gli intimati e di mancata contestazione della stessa conformità e, anche in mancanza, è sempre sanabile da una produzione successiva, purché anteriore alla data della adunanza o della pubblica udienza fissata per la decisione del ricorso, ovvero se tali ultime precisazioni in ordine alla possibilità di pervenire ad una decisione del merito del ricorso, siano tali da assorbire la prospettata possibilità di un espresso invito della Corte (che potrebbe dilatare i tempi di durata del processo) e costituiscano, dunque, già di per sé, una adeguata tutela dei diritti delle parti ricorrenti ad ottenere una pronuncia di merito sulle proprie istanze giudiziarie.
D’altra parte , l’espresso invito alla parte ricorrente a produrre l’attestazione di conformità all’originale digitale della relazione di notificazione della sentenza impugnata (o, meglio, non essendo ormai più consentito alcun deposito cartaceo presso la Corte Suprema di Cassazione, a produrre direttamente gli originali digitali della relazione di notificazione ed il messaggio P.E.C.), pur essendo prospettato dalla Corte EDU, potrebbe addirittura porsi in contrasto con i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, che, con riguardo alla produzione dell’attestazione di conformità in oggetto, hanno confermato la sussistenza di un onere facente carico alle parti, che può non essere necessario adempiere in caso di costituzione della controparte senza contestazioni e che può essere adempiuto anche successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 369 c.p.c., ma che va pur sempre adempiuto (senza alcuna sollecitazione da parte della
Corte), a pena della definizione in rito, entro l’udienza pubblica o l’adunanza camerale fissata per la decisione del ricorso .
L’interazione tra la consolidata giurisprudenza di questa Corte e quella, sopravvenuta alla decisione del presente ricorso, della Corte europea dei diritti dell’Uomo , deve essere oggetto di adeguata riflessione, onde consentire l’individuazione del modo più opportuno in cui assicurare continuità ai principi espressi dall’una e dall’altra e applicare i primi in conformità all’interpretazione sovranazionale del diritto f ondamentale in tema di giusto processo, quale risulta dai secondi ed in base alla recentissima sentenza.
Deve, pertanto, anche valutarsi se, laddove non fosse possibile semplicemente continuare a dare corso, de plano , ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, sia necessario, o meno, sottoporre a più ponderata meditazione -e, se del caso, da parte delle stesse Sezioni Unite -la valutazione dell’opportunità di una eventuale precisazione o modificazione di quei principi. È, pertanto, certamente opportuno -ad avviso del Collegio -che la questione sia trattata in una pubblica udienza, al fine di consentire l’interlocuzione delle parti e della Procura Generale, onde pervenire, sul tema, ed all’esito dello specifico approfondimento della questione delle conseguenze della richiamata pronuncia della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della tenuta o meno dei pregressi orientamenti nella applicazione della normativa processuale, ad una decisione che possa esprimere l’indirizzo di questa Corte alla stregua della richiamata giurisprudenza sovranazionale.
Il ricorso è rinviato a nuovo ruolo, al fine della sua trattazione in pubblica udienza.
Per questi motivi
La Corte:
-dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza, rinviando all’uopo a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione