Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17324 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17324 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16294/2023 R.G.
proposto da
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, rappresentate e difese dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrenti –
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE – BANCA MONTE DEI PASCHI RAGIONE_SOCIALE SIENA RAGIONE_SOCIALE – NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
– intimate – avverso la sentenza n. 1295 del 12/4/2023 del Tribunale di Bari;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME letta la memoria delle ricorrenti;
RILEVATO CHE:
-nella procedura esecutiva n. 96/2005 r.g. esec., riunita alla procedura esecutiva n. 414/2005 r.g. esec., promosse contro NOME COGNOME e NOME COGNOME e pendenti innanzi al Tribunale di Bari, con ricorso del 19/6/2017, l ‘ esecutata COGNOME ed NOME COGNOME proponevano «opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell ‘ articolo 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento n. 281/2017» (così qualificata dalle opponenti) e, cioè, avverso l ‘ atto traslativo, datato 29/5/2017, col quale erano stati trasferiti all ‘ aggiudicatario gli immobili (lotto VI) identificati alle particelle 117, 652 e 653 del foglio 103;
-affermavano che i predetti beni non erano stati colpiti dal pignoramento del Banco di Napoli (dal quale aveva avuto origine la procedura n. 96/2005), ma solo nella successiva e autonoma procedura n. 414/2005, senza che la disposta riunione potesse spiegare alcun effetto sulla possibilità di vendere detti cespiti; inoltre, il decreto era stato emesso senza la necessaria previa aggiudicazione, non riportava l ‘ iscrizione ipotecaria del 5/7/2007 in favore di Banco di Roma; poi, l ‘ atto traslativo non considerava l ‘ acquisto compiuto da NOME COGNOME trascritto il 28/6/2007, anteriormente alla predetta ipoteca e in continuità col preliminare trascritto il 28/6/2004, grazie al quale la menzionata opponente aveva da tempo acquisito il possesso dei beni (pretermesso dagli organi della procedura); rilevavano, infine, l ‘ impossibilità di procedere alle formalità di trascrizione e voltura in ragione della discontinuità delle trascrizioni, attesa la mancata accettazione di eredità di NOME COGNOME;
-introdotto il giudizio di merito e instaurato il contraddittorio con Banco di Napoli S.p.A., NOME COGNOME, Banca Finanziaria Internazionale –
RAGIONE_SOCIALE, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1295 del 12/4/2023 il Tribunale di Bari rigettava l ‘ opposizione e regolava le spese di lite;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME ed NOME COGNOME proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità le intimate Banco di Napoli S.p.A., Banca Finanziaria Internazionale – Finint S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-le ricorrenti depositavano memoria ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 21/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, si osserva che – in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell ‘ improcedibilità del ricorso – può prescindersi dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti delle parti intimate;
-è altresì superfluo illustrare i motivi d ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile;
-infatti, nel fascicolo non risulta inserito (da alcuna delle parti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dalle stesse ricorrenti circa l ‘ avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ricorso è esplicitamente volto ad impugnare la sentenza che «è stata notificata in data 17 maggio 2023»; v. pag. 2 dell ‘ atto introduttivo);
-dalla violazione dell ‘ art. 369 c.p.c. deriva l ‘ improcedibilità del ricorso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certa data, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare la relata della notifica, incorre nella sanzione dell ‘ improcedibilità, trattandosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica – a tutela dell ‘ esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell ‘ esercizio del diritto di impugnazione, a nulla valendo la non contestazione dell ‘ osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fascicolo d ‘ ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell ‘impugnazione … Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino comunque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero eventualmente acquisite – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve d ‘ impugnazione ex art. 325 c.p.c.) – mediante l ‘ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);
-come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) – la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di im-
pugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);
-neppure soccorre la parte ricorrente il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l ‘ inapplicabilità della sanzione dell ‘ improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive conformi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il
12/4/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 17/7/2023 (era martedì 2/5/2023 il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione);
-in conclusione, come già statuito da questa Corte, «la sanzione di improcedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente e dalla necessità di conformarsi all ‘ indirizzo indicato dalle Sezioni Unite (neppure rilevandosi elementi o argomenti tali da rimetterlo in discussione), del tutto congrua per la fattispecie in esame, anche alla luce dei principi nelle more espressi dalla Corte EDU» (così Cass. Sez. 3, 19/03/2025, n. 7339);
-tale dirimente conclusione preclude di osservare che, comunque, le impugnazioni sarebbero state inammissibili: quella della La Selva, perché la doglianza attinente all ‘ inespropriabilità del bene, in quanto di proprietà di un terzo, integra un ‘ opposizione ex art. 619 c.p.c., in relazione alla quale si sarebbe dovuto proporre appello, non già ricorso straordinario per cassazione; quella della COGNOME, perché il ricorso non ha attinto la ratio decidendi (autonoma e di per sé sola idonea a sorreggere la pronuncia) riguardante la tardività dell ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c.;
-all ‘ improcedibilità del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,