Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 3409 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3409 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 279-2022 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
– licorrente-
contro
PA T? DIN’ A NTCYNTIC), ATITAN7 A SSICI Tp A 7TClIII SP A ;
– intimati – avverso la sentenza n. 1486/2021 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 03/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
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Ritenuto in fatto
Cir. 1 {n 1-1-4,en “r~r.e.ctni GLYPH bnio.r. ci: GLYPH lct cassazione della – sentenza n. 1486/21, del 3 settembre 2021, del Tribunale di Trani, che ha dichiarato inammissibile il gravame dalla CtPCS , A GLYPH ppri tc n crcrprcn 111 cpn ti.117 , 2 n . 947/1R, API 1R nprdp 9(11R , clp1 Giudice di pace di Trani, di rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti di NOME COGNOME e della società RAGIONE_SOCIALE .RAGIONE_SOCIALE
che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver adito i Giudice di pace tranese, lamentando che la propria autovettura era stata attinta in Terlizzi, nelle prime ore del 26 aprile 2015, da un incendio, originatosi del veicolo di proprietà del COGNOME (ed assicurato da RAGIONE_SOCIALE), chiedendo, a costoro, il ristoro dei danni materiali subiti, ammontanti “a € 912,00, ovvero alla diversa misura ritenuta di giustizia”;
che il giudice di prime cure, nella contumacia del COGNOME, sul presupposto dell’assenza di prova del nesso causale -e del danno subito, rigettava la domanda;
che il gravame proposto dall’attrice soccombente veniva dichiarato inammissibile, sul rilievo che, essendo quella impugnata una sentenza resa secondo equità, ex art. 113 cornrna 2, cod. proc. civ., la stessa doveva ritenersi non appellabile, visto che nessuno dei motivi formulati denunciava violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia;
che avverso la sentenza del Tribunale di Trani ricorre per cassazione laTempesta, sulla base – come detto – di cinque motivi;
che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – errata applicazione degli artt. 7, 10, 14, 115 e 116 Ci” ( -’11-4.' 4 1‘ rL”” ‘irtt i 91 -914 904.1 9(1R4 e 9497 e- GLYPH r-icr ‘”‘” · *5 contestando la qualificazione della sentenza del primo giudice come resa secondo equità; ccd. Prcc.
ellía il ceenntin rnevi-iyn ciPnurry-ia GLYPH Px “Art . An, er., 12, -“12.1 GLYPH ·A), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazio:ne dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando la violazione del tiineiri di nnn e(Thntegta7inne ;nfela7inno all’eCigtP1172 incendio e del nesso causale rispetto ai danni che lo stesso avrebbe cagionato;
che il terzo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 113, 115, 167 e 339 cod. proc. civ., oltre a violazione dei principi regolatori della materia, del giusto processo ex art. 111 Cost. e delle norme sul procedimento;
che il quarto motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 113, 115, 167 e 339 cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discuss:ione tra le parti anche in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc.. eiv.;
che, infine, il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., per vizio di omessa clo apparente motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.;
che il COGNOME e la società RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 23 novembre 2022;
che la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato in diritto
cu c ivi n .rn 1-r n GLYPH ‘.· ,,,,· n · nn ·· n ·,
che ritiene, infatti, questo Collegio di dover disattendere la diversa proposta – peraltro, da intendersi sempre effettuata previa verifica dei Ficq . rit -nrcr. Fr.rmIllatn Cl1lenne-inl:F·rp. irc.1,-Atem,rp· di Profili
che, secondo quanto si legge nel ricorso, la sentenza del Tribunale di Trani, oggetto della presente impugnazione, risulta essere stata notificata “a me7.7n PF,C”, alla Tempesta , il 9(1 ottobre 9091;
che agli atti del presente giudizio, tuttavia, mancano sia la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione della medesima (adempimento nrescritto GLYPH 369 ; mmma 2 ; numero 2, cod. proc. civ.), sia la relata di notificazione del ricorso nei confront della società RAGIONE_SOCIALE, che pure si attesta – ma con dichiarazione priva di sottoscrizione autografa – avvenuta a mezzo “PEC”;
che, invero, vi è solo copia della relata di notificazione del ricorso nei confronti del COGNOME, avvenuta – presso quello che è risultato essere, in Terlizzi, il suo indirizzo di residenza, ovvero INDIRIZZO (e non, invece, INDIRIZZO, come si legge nell’intestazione del ricorso) – a mezzo del servizio postale, con raccomandata inviata in data 26 gennaio 2022, e dunque oltre il termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc., raccomandata ritirata dalla figlia convivente in data 31 gennaio 2022;
che, in particolare, l’assenza della retata di notificazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE impedisce di verificare se il ricorso possa considerarsi procedibile (adempimento preliminare rispetto a quello costituito dalla verifica della sua ammissibilità);
che questa Corte, infatti, reputa che, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di ext.; g GLYPH ’71 ryen CCA 44 t … In”! Ir n 4- .01 C O ‘7.1 (NYI egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro i chlb GLYPH e.r rip11,3 GLYPH i 1-~ y zn prvi eh GLYPH il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di nntifira7inne delln 17. teg CC)) GLYPH irnra enmrun inne lC C4ThtC (‘lli tencle la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cni all’art. 325 commi 2 cod. proc. civ.” (Cs. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 65371101); delle medesims, per sessantesimo giomno
che, nella specie, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3 settembre 2021, risultano decorsi più di sessanta iorni rispetto alla notificazione del ricorso al COGNOME (giacché la relativa procedura risulta essersi perfezionata, per la Tempesta, solo il :26 gennaio 202:2), mentre nulla è dato sapere, in difetto della produzione della relata, quanto alla notificazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE;
che, in conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile;
che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasti il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE sol intimati;
che in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-qx.rter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un n ete-r.4 -1-n4in 4.4 .1 trs C1 , 40,1- 1, 14, t n11 2n tyver ire; strn GLYPH 11.1; n – iin·ri n 5Al sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, re rn r ci et cor r i gy, 1 . his Acne stecQo art. 1 1 .
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Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre ?ni GLYPH 1-1. 9952, !n Cro-tr. r1.; attrt GLYPH srmsietplyz, / GLYPH rvacrippr.sti pp.r il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, normad1 enmma 1 -hi dello ctesso ars- 1
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 23