Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5390 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5390 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7166/2022 RG proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma via
INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE Lazio , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
e
Comune RAGIONE_SOCIALE Montalto di Castro, elettivamente domiciliato in Montalto di CastroINDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende; avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 6206/2021 depositata il 24.9.2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6206/2021 la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1034/2015 con la quale era stata respinta la domanda di annullamento del l’atto di cessione volontaria intercorso fra RAGIONE_SOCIALE, proprietaria del terreno, e il Comune di Montalto di Castro, acquirente, con l’intervento nell’atto del sig. NOME COGNOME nella sua qualità di concessionario e possessore di buona fede del terreno. Il COGNOME , con l’atto di cessione, in quanto titolare del diritto all’indennità , prevista dalla convenzione stipulata nel 1964 fra RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, aveva ottenuto il riconoscimento e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità secondo i criteri indicati dall’art. 1150 c.c. nonché la sua corresponsione. La sentenza di primo grado aveva escluso il vizio del consenso del COGNOME nella percezione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto e aveva comunque ritenuto il difetto di interesse all’annullamento RAGIONE_SOCIALEa cession e, alla quale era estraneo. Aveva altresì rigettato per difetto di prova le domande risarcitorie proposte nei confronti del Comune in relazione al comportamento lesivo tenuto nei suoi confronti dal Comune di Montalto di Castro produttivo, secondo l’attore, anche RAGIONE_SOCIALEa perdita di un terreno in località Pescia Romana con quattro annessi agricoli.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi di ricorso con i quali deducono: a) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e di appello; b) la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione volontaria per errata identificazione RAGIONE_SOCIALEa vendita anche relativamente a i sub. 1 e 5 del figlio 15 p.lla 138 e la derivata nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto notarile per la mancanza di conformità catastale RAGIONE_SOCIALE‘immobile; c) la nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione volontaria e la derivata nullità RAGIONE_SOCIALE‘atto notarile per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 327/2001 e violazione dei principi sanciti dalla sentenza n. 181 RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale; d) il diritto al risarcimento dei danni negati dalla Corte di appello.
Propongono controricorsi il Comune di Montalto dI Castro e RAGIONE_SOCIALE.
In data 16.3.2023 il consigliere delegato ha proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cpc la definizione del ricorso di cui ha rilevato l’improcedibilità per tardività del deposito e RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo.
I sigg.ri COGNOME e COGNOME hanno presentato istanza di decisione con la quale hanno contestato la rilevata tardività.
Hanno depositato memorie RAGIONE_SOCIALE e il Comune di Montalto di Castro
La causa è stata trattata nell’adunanza non partecipata in camera di consiglio del 21 dicembre 2023 RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte rileva come la contestazione RAGIONE_SOCIALEa improcedibilità del ricorso per tardività del deposito nel termine di cui all’art. 369 c. 1 c.p.c. sia palesemente infondata e sostanzialmente inconferente rispetto al riscontro cronologico evidenziato nella proposta di definizione accelerata.
Infatti il deposito ‘cartaceo’ è avvenuto incontestatamente il 23.3.2022 e quindi oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Il successivo deposito telematico del ricorso del 31.3.2022, effettuato secondo il difensore dei ricorrenti per mero scrupolo difensivo, è stato accompagnato dalla produzione RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALE‘accettazione e consegna dei messaggi p.e.c. di notifica del ricorso avvenuti il 22.2.2022. E’ lo stesso ricorrente quindi che attesta come il deposito del ricorso sia avvenuto 31 giorni dopo la sua notifica e il conseguente superamento del termine di cui all’art. 369 c. 1 c.p.c.
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso è conforme alla proposta di definizione accelerata e alla sua motivazione cosicché sussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 c.p.c. senza che ricorrano ragioni per derogare a tale applicazione in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite, nelle ordinanze nn. 28619, 27195 e 27433 del 2023, secondo cui nei casi di conformità tra proposta e decisione finale interviene una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, sui presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte (art. 96 terzo comma c.p.c.) e al pagamento di una ulteriore somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 5.000 euro (art. 96, comma 4, c.p.c.) in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, perché – nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta -le condanne devono essere pronunciate anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo esse una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese a favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, liquidate in euro 12.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori di legge nonché al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 12.000 ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa Ammende di una somma pari a euro 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile il 21 dicembre 2023