Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6468 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6468 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9621 del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del procuratore ad negotia NOME COGNOME o NOME COGNOME (C.F.:
rappresentata e difesa dall’avvocat CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Trento
-Sezione distaccata di Bolzano n. 13/2024, pubblicata in data 3 febbraio 2024;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI CAUSATI DA ANIMALI CIRCOLAZIONE STRADALE
Ad. 11/03/2026 C.C.
R.G. n. 9621/2024
Rep.
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 1916 c.c., surrogandosi nei diritti di un proprio assicurato indennizzato, per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di proprietà di quest’ultimo, a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio provinciale, sull’assunto che il sinistro fosse stato causato da un animale selvatico (capriolo).
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Bolzano.
La Corte d’a ppello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione del motivo alla base dello stesso.
La parte ricorrente non ha, infatti, proAVV_NOTAIOo, nel termine perentorio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato -che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 12 febbraio 2024 -corredata dalla relazione di notificazione.
Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avvenuta in data 3 febbraio 2024; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data 12 aprile 2024), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resistenza, ai fini
Ric. n. 9621/2024 – Sez. 3 – Ad. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 4
dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 -3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 – 3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025).
Non risulta proAVV_NOTAIOa dalla parte ricorrente nessuna documentazione, né cartacea, né telematica, della dichiarata notificazione della sentenza impugnata (la relazione di notificazione in questione non è nemmeno richiamata nell’indice dei documenti proAVV_NOTAIOi, in calce al ricorso); né, tanto meno, alla relativa produzione ha regolarmente e tempestivamente provveduto la parte controricorrente.
Il ricorso è, quindi, improcedibile.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara improcedibile il ricorso;
-condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: dichiarazione di improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se
dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 11 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME