Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22342 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/08/2025
AFFITTO DI FONDO RUSTICO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5445/2022 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
COGNOMENOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1475/2021 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO -SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, depositata il giorno 30 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME affittuario di un fondo rustico sito in Castrovillari concessogli da NOME COGNOME, chiese al Tribunale di Castrovillari
-sezione specializzata agraria accertare la scadenza del rapporto di affitto al novembre 2034, dichiarare il proprio diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al fondo ed alla ritenzione di quest’ultimo sino alla corresponsione dell’indennità.
Nella attiva resistenza di NOME COGNOME le domande sono state disattese in ambedue i gradi di merito.
Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, ricorre per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi.
Resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
Con atto depositato in corso di causa, si è costituito nuovo difensore di parte controricorrente, in sostituzione dell’avvocato originariamente nominato, rinunciante al mandato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1. Il primo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 216 e 221 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., deduce che, a fronte della mancata produzione in giudizio dell’originale del contratto di affitto, l’originario resistente (qui contro ricorrente), il quale assumeva la falsità integrale del documento prodotto in copia fotostatica, avrebbe dovuto proporre querela di falso (invece non intentata) e non avrebbe potuto limitarsi al mero disconoscimento della sottoscrizione.
1.2. Il secondo, intestato a « difetto, insufficienza ed illogicità di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. », censura la ritenuta applicabilità al caso dell’art. 2725 cod. civ., per non aver provato la parte qui ricorrente la propria qualità di coltivatore diretto, presupposto, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, per avvalersi del principio di libertà delle forme. L’impugnante sostiene, per contro, che tale qualità emergeva per tabulas dai fascicoli aziendali (di cui la Corte d’appello avrebbe omesso la valutazione) e dalla prova testimoniale richiesta e non ammessa.
r.g. n. 5445/2022 Cons. est. NOME COGNOME
1.3. Il terzo, lamentando « difetto, insufficienza ed illogicità di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. », si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia consentito il ricorso alla prova presuntiva per dimostrare lo status di coltivatore diretto, omettendo altresì la considerazione di risultanze istruttorie documentali.
1.4. Il quarto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e 2724 cod. civ., contesta la mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrate l’esistenza del contratto di affitto.
Rileva la Corte in via officiosa l’ improcedibilità del ricorso.
Con atto notificato il 15 febbraio 2022, NOME COGNOME ha impugnato la sentenza n. 1475/2021 della Corte d’appello di Catanzaro sezione specializzata agraria, pubblicata il 30 novembre 2021 e, per dichiarazione dello stesso ricorrente, notificata il 22 dicembre 2021.
2.1. Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione – contenuta nel ricorso per cassazione – di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale – la notificazione della sentenza, appunto – idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica – ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC – senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. ( ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass. 07/06/2021, n. 15832).
Più specificamente, in caso di impugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di posta elettronica certificata, ai fini della
procedibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l ‘ atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (così Cass. 27/05/2024, n. 14790; Cass. 22/07/2019, n. 19695).
Il deposito della mera copia autentica della sentenza impugnata priva della relazione di notificazione importa dunque – salvo che detta documentazione non risulti prodotta dal controricorrente nel termine di cui all ‘ art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. oppure acquisita dal giudice mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio – il difetto di procedibilità del ricorso, vizio rilevabile di ufficio e non sanato dalla mancata contestazione della controricorrente, l’ improcedibilità trovando la su a ragion d’essere nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio del processo per cassazione (cfr., oltre alle pronunce citate supra, Cass. 12/02/2020, n. 3466; Cass. 20/06/2024, n. 17014).
La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass. 15/07/2024, n. 19475).
2.2. Il descritto onere non risulta nella specie assolto.
Nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., infatti, parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né detta
Cons. est. NOME COGNOME
documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio.
Affoliata al fascicolo del ricorrente per il presente giudizio si rinviene copia dell’impugnata sentenza , copia a stampa della relata di notifica (eseguita a mezzo PEC) redatta dall’Avv. NOME COGNOME (difensore di NOME COGNOME in grado d’appello) ed un’attestazione, a firma dell’Avv. NOME COGNOME difensore costituito di NOME COGNOME in appello, di conformità della sentenza « alla copia informatica estratta dal fascicolo informatico n. 1417/2021 della Corte di appello di Catanzaro -sezione specializzata agraria ».
Orbene, la copia a stampa della relazione di notifica (oltremodo, di provenienza incerta) non può in alcun modo surrogare la mancata produzione della copia cartacea del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza impugnata (messaggio costituente elemento indefettibile della notifica telematica), in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l’avvenuta notifica della sentenza in un determinato giorno.
Peraltro, la citata attestazione si riferisce ad un’estrazione dal fascicolo informatico n. 1417/2021 della Corte di appello di Catanzaro: dunque, al di là del riferimento soltanto alla sentenza, in alcun modo potrebbe concernere detta relata.
2.3. Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte ( ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass. 10/07/2013, n. 17066), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
r.g. n. 5445/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 30 novembre 2021, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 15 febbraio 2022, trascorso quindi il menzionato arco temporale.
Solo per completezza argomentativa, si rileva come le censure sollevate non avrebbero comunque potuto trovare accoglimento, pur se in ipotesi non riscontrata l’improcedibilità del ricorso.
3.1. Il primo motivo pone infatti questione nuova ovvero dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
Della necessità di una proposizione di querela di falso non risulta essersi fatta discussione nei precedenti gradi di merito del giudizio: non v’è traccia nella sentenza gravata (la quale, in risposta al terzo motivo di appello, si occupa della differente tematica degli effetti della mancata acquisizione agli atti del giudizio del contratto di affitto nell’ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione apposta su di esso) né la parte ricorrente specifica quando e con quale atto del giudizio di merito abbia allegato l’esistenza di un onere di querela gravante sulla controparte.
Lo stesso riassunto dei motivi di appello che è presente nel ricorso in alcun modo allude alla prospettazione dell’onere a carico della parte resistente della proposizione della querela.
Da ciò l’inammissibilità del motivo, per esser precluso alla Corte di legittimità lo scrutinio sul merito dello stesso (Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477);
3.2. Inammissibile è pure la seconda doglianza, sotto plurimi profili.
Innanzitutto, per la radicale inconferenza dell’evocazione delle norme processuali asseritamente violate.
Per monolitico indirizzo ermeneutico di questa Corte, abilita la proposizione dell’impugnazione di legittimità la violazione:
-) dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a
fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (tra le tantissime, v. Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769);
-) dell’art. 116 cod. proc. civ., invece, allorquando si deduca che il giudice di merito abbia disatteso il principio del libero apprezzamento delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista ovvero, all’opposto, abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova o una risultanza probatoria soggetta a diverso regime (Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867, cui adde Cass. 31/08/2020, n. 18092; Cass. 18/03/2019, n. 7618; e già Cass. 10/06/2016, n. 11892).
Fattispecie in tutta evidenza eccentriche rispetto al caso de quo .
Ancora e con specifico riferimento alla prova testimoniale, parte ricorrente, nel rappresentare l’andamento del fatto processuale, ha omesso di illustrare se formulò puntuale motivo di gravame avverso la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva statuito l’inammissibilità di tale prova per genericità dei capitoli.
Circa l’omesso esame dei documenti, poi, mentre non pertinente si appalesa il richiamo all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (il « fatto » considerato da questa norma va inteso infatti in senso storico-naturalistico, come accadimento di vita, con esclusione di argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie: ex aliis, Cass. 26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass. 05/08/2021, n. 22366), la censura si risolve, al fondo, nel sollecitare questa Corte al riesame delle emergenze istruttorie documentali, attività estranea, per natura e funzione, al giudizio di legittimità.
Di siffatti documenti, infine, in spregio al requisito di contenuto forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità, parte impugnante non assolve l’onere, a suo
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carico gravante, della c.d. localizzazione, cioè a dire non offre alcuna indicazione circa la loro collocazione nel fascicolo di ufficio e, soprattutto, circa la loro produzione o acquisizione nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 18/03/2022, n. 8950; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469).
3.3. Anche il terzo motivo non sfugge all’inammissibilità.
Fermi e ribaditi in ordine ad esso le osservazioni già formulate quanto alla supposta trasgressione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., alla richiesta di nuova valutazione di prove documentali ed all ‘ inosservanza del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ. , si rilevano inoltre la genericità della censura avente ad oggetto le norme in tema di presunzioni, non avendo il ricorrente nemmeno esplicato le inferenze presuntive asseritamente evincibili dai documenti menzionati, e l’inappropriata evocazione dell’art. 269 7 cod. civ., neanche in astratto prospettandosi una trasgressione delle regole di distribuzione dell’onere della prova (Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).
3.4. Da ultimo, a giustificare l’inammissibilità del quarto motivo basti la notazione -già sopra svolta -della mancata allegazione di specifico appello avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso l’istanza di prova testimoniale qui di nuovo invocata, reputandola inammissibile per genericità dei capitoli.
Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione