Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10238 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32046/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 4512/2020 depositata il 25/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva agito in qualità di appaltatrice nei confronti di NOME COGNOME, appaltante, per ottenere il pagamento di opere contrattuali ed extracontrattuali ultimate, per circa € 41.300,00, nonché il pagamento del 10% del prezzo RAGIONE_SOCIALEe opere appaltate e non eseguite, ex art.11 del contratto, per l’esercizio del recesso operato dall’appaltatrice sul presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘appaltante e per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva aver subito.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, adita dal COGNOME, aveva confermato la sentenza impugnata.
NOME COGNOME ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE, intimata, non ha svolto controricorso.
Il Consigliere Delegato ha formulato proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art.380 bis c.p.c., rilevandone l’improcedibilità, ex art.369 co 2 n.2 c.p.c., per omesso deposito RAGIONE_SOCIALEa copia notificata RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
A fronte RAGIONE_SOCIALEa richiesta di decisione presentata tempestivamente e ritualmente da NOME COGNOME è stata fissata adunanza in camera di consiglio, ex art.380 bis.1 c.p.c., prima RAGIONE_SOCIALEa quale solo il ricorrente ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è stata depositata nel termine di cui all’art.369 c.p.c. la copia notificata RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nonostante il ricorrente dia atto nel ricorso RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa stessa in data 2.10.2020; il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 1.12.2020, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza intervenuta il 25.9.2020 enucleabile dall’art.325 c.p.c.
Nella memoria depositata ex art.380 bis.1 c.p.c. il ricorrente dà atto RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza con la relata di notifica entro il termine di cui all’art.369 c.p.c. e la sua assenza nel fascicolo d’ufficio, ma afferma che ciò è dipeso dal fatto che la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello non era in concreto mai intervenuta e che l’indicazione di contenuto opposto, presente nel ricorso, era stata frutto di un mero errore materiale.
Rileva la Corte che non può essere dato rilievo all’affermazione del ricorrente in ordine al prospettato errore. Il fatto processuale-notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con individuazione di una data precisa -2.10.2020- , lo ha introdotto il ricorrente, che ha altresì notificato il ricorso per cassazione allo spirare dei sessanta giorni proprio in relazione alla data indicata come di intervenuta notificazione: non vi è alcun riscontro oggettivo -documentato quantomeno entro il termine di cui all’art.369 c.p.c.- che permetta di verificare l’effettività RAGIONE_SOCIALE‘errore prospettato dal ricorrente, con la conseguenza che esso appare frutto di una mera affermazione inidonea a porre nel nulla il rilievo processuale RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di senso opposto contenuta nel ricorso.
Si richiama in proposito quanto condivisibilmente rilevato nell’ordinanza di questa Corte n.15832/2021, nel senso che ‘ La dichiarazione di avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare RAGIONE_SOCIALEe preclusioni) e
considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione RAGIONE_SOCIALE‘”autoresponsabilità” RAGIONE_SOCIALEa parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa parte stessa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità del ricorso. La dichiarazione di avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata contenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale, non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o 378 c.p.c., atteso, per un verso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e il maturare RAGIONE_SOCIALEe preclusioni) e considerato, per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressione RAGIONE_SOCIALE‘”autoresponsabilità” RAGIONE_SOCIALEa parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa parte stessa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALE‘improcedibilità del ricorso ‘.
Nell’istanza di decisione NOME COGNOME aveva lamentato che le conseguenze in danno RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa copia notificata RAGIONE_SOCIALEa sentenza sarebbero ‘ oggettivamente ingiust(e), contrari(e) a norme e principi legislativi, costituzionali e universali in materia di giustizia, giusto processo ed effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale dei diritti, lesiv(e) dei diritti fondamentali di difesa, di ricorso e di azione, e palesemente contrastanti con gli articoli 6 e 13 (salvo altri) RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in punto di diritto ad un equo processo e ad un ricorso effettivo ‘.
Anche questi rilievi del ricorrente non possono essere condivisi.
Occorre ribadire, sul punto, il principio di diritto secondo cui ‘ La previsione -di cui all’art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2- RAGIONE_SOCIALE‘onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma, RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione -a tutela RAGIONE_SOCIALE‘esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo RAGIONE_SOCIALEa cosa giudicata formale- RAGIONE_SOCIALEa tempestività RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di
cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, … ‘ (così Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11376 del 11/05/2010; Cass. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 25070 del 10/12/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1443 del 27/01/2015; cfr., di recente, Cass.n.28781/2024).
Per le considerazioni svolte si deve concludere nel senso indicato dalla proposta di definizione accelerata, con declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Non si dispone sulle spese del presente giudizio di legittimità non avendovi partecipato RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata, né si provvede, per lo stesso motivo, ad imporre il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo ex art.96 c.p.c. che sarebbe stato da riconoscere alla parte controricorrente, a fronte RAGIONE_SOCIALEa decisione del ricorso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c.; deve essere invece applicato il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c., con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
12. Considerato il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara improcedibile il ricorso e condanna NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 co 4 c.p.c., al pagamento di € 1.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione Civile, il