Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29180 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29180 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31342/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro
NOME, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
nonchè contro
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO GENOVA n.945/2018 depositata il 13.6.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 339/2015 del 17.4.2015 il Tribunale di La Spezia respingeva la domanda di NOME COGNOME di accertamento dell’invalidità, o inefficacia dell’atto di compravendita del 4.8.2011 col quale il marito separato della stessa, COGNOME NOME, munito della procura speciale rilasciatagli dalla NOME il 23.9.2008 e revocata con raccomandata a.r. del 19.4.2010, aveva venduto alla RAGIONE_SOCIALE (della quale il NOME era amministratore unico), rimasta contumace in causa, alcuni terreni in Santo Stefano di Magra (INDIRIZZO, che il NOME, costituitosi all’udienza di prima comparizione, assumeva di avere acquistato con denaro proprio ma intestandoli formalmente, per le difficoltà finanziarie della sua impresa, all’allora coniuge NOME con l’atto di compravendita simulato del 2.5.2007 concluso dall’interposta NOME col venditore COGNOME NOME.
Nella suddetta sentenza, che aveva condannato la COGNOME alle spese processuali, il Tribunale di La Spezia aveva evidenziato che la procura speciale del 23.9.2008 era espressamente qualificata come irrevocabile in quanto i terreni venduti, anche se intestati alla COGNOME, erano in realtà di proprietà del COGNOME, che ne aveva pagato il prezzo con assegni bancari al COGNOME, come emerso dalla testimonianza dello stesso, per cui la COGNOME non poteva revocare la procura che aveva conferito nell’interesse
del rappresentante COGNOME NOME, né rivendicare a sé dei beni che in effetti erano stati acquistati dal COGNOME con denaro proprio e dalla cui vendita non riceveva alcun nocumento.
Contro tale sentenza proponeva appello la COGNOME assumendo la nullità della decisione di primo grado per vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. in quanto la domanda riconvenzionale, o comunque l’eccezione in senso stretto di accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita dei terreni del 2.5.2007, per le quali era escluso il rilievo officioso, erano state proposte tardivamente rispetto alla preclusione prevista dall’art. 167 comma 2° c.p.c. dal COGNOME, che davanti al Tribunale di La Spezia si era costituito solo all’udienza di prima comparizione del 12.12.2012, e non almeno venti giorni prima. La parte appellante, inoltre, deduceva che anche a voler ritenere che la procura del 23.9.2008 fosse stata conferita anche nell’interesse del procuratore COGNOME, la stessa doveva ritenersi efficacemente revocata dalla NOME il 19.4.2010, in quanto l’irrevocabilità prevista dall’art. 1723 comma 2° cod. civ. atteneva solo al negozio gestorio sottostante ed al rapporto interno tra mandante e mandatario, ma non riguardava il rapporto esterno tra il rappresentante COGNOME e la parte acquirente RAGIONE_SOCIALE, posto che l’intervenuta revoca aveva estinto il potere di rappresentanza del COGNOME, determinando la nullità del contratto di compravendita del 4.8.2011 concluso dal rappresentante senza poteri.
Con la sentenza n. 1323/2015 del 24.5/13.6.2018 la Corte d’Appello di Genova riteneva viziata da ultrapetizione la sentenza del Tribunale di La Spezia nella parte in cui si era pronunciata sulla simulazione relativa dell’atto di compravendita dei terreni del 2.5.2007, in quanto COGNOME NOME era incorso nella preclusione dell’art. 167 comma 2° c.p.c., e ritenuto che la procura del 23.9.2008 fosse stata rilasciata anche nell’interesse del
mandatario COGNOME NOME, ma fosse un negozio autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, al quale solo si riferiva l’irrevocabilità prevista dall’art. 1723 comma 2° cod. civ., e considerata quindi la revoca della procura da parte della COGNOME in data 19.4.2010, della quale la RAGIONE_SOCIALE era a conoscenza in quanto amministrata dal COGNOME stesso, produttiva dell’estinzione del potere di rappresentanza di quest’ultimo, dichiarava nulla ed inefficace la compravendita dei terreni del 4.8.2011 in quanto conclusa dal COGNOME quale rappresentante senza poteri della NOME, dichiarava compensate per ¼ le spese processuali del doppio grado e condannava RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in solido al pagamento in favore di NOME dei residui ¾.
Avverso tale sentenza, indicata come notificata il 7.7.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a NOME COGNOME ed alla RAGIONE_SOCIALE il 9.10.2018 NOME NOME, affidandosi a tre motivi, e resiste con controricorso notificato il 19.11.2018 NOME, che ha anche depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
La causa é stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 5.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 167 c.p.c..
Assume il ricorrente, richiamando l’insegnamento della sentenza n.1099/1998 delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla distinzione tra eccezione in senso stretto (che presuppone che il potere di rilievo sia riservato dalla legge alla parte interessata in modo espresso, o che l’accezione sia volta ad ottenere una
sentenza costitutiva) e mera difesa, che la Corte d’Appello di Genova abbia erroneamente censurato la sentenza del Tribunale di La Spezia per ultrapetizione, ritenendo che la simulazione relativa dell’atto di compravendita dei terreni del 2.5.2007 dovesse essere oggetto di un’eccezione in senso stretto, anziché di una mera difesa (sulla qualificazione in questo senso si richiama Cass. 14.1.1985 n.32), sollevabile dal RAGIONE_SOCIALE anche attraverso una comparsa di costituzione depositata all’udienza di prima comparizione, e non almeno venti giorni prima ex art. 167 comma 2° c.p.c..
Assume inoltre il ricorrente che la Corte d’Appello di Genova abbia errato nel dichiarare nullo l’atto di compravendita dei terreni del 4.8.2011 in quanto concluso da un rappresentante senza potere a seguito della revoca, ritenuta valida ed efficace, della procura conferita al COGNOME, non avendo colto quanto rilevato in primo grado, ossia che NOME non essendo effettiva proprietaria dei terreni, a lei intestati solo formalmente, non aveva interesse ad agire per fare dichiarare la nullità del citato atto di compravendita, né a proporre le sue domande subordinate, che presupponevano la proprietà dei beni rivendicati.
Col secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1414 cod. civ..
Deduce il ricorrente che l’impugnata sentenza, ritenuto erroneamente precluso l’accertamento della simulazione relativa, non ha rilevato che detta simulazione relativa rendeva privo di effetto tra le parti il contratto simulato ai sensi dell’art. 1414 cod. civ., per cui tra COGNOME NOME e NOME restava inteso che i terreni erano intestati a quest’ultima solo formalmente, dovendo tra essi produrre effetto il contratto dissimulato purché ne sussistessero i requisiti di sostanza e di forma, e dovendo quindi considerarsi proprietario dei terreni il COGNOME e non la NOME.
Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418 e 1421 cod. civ..
Assume il ricorrente che la Corte d’Appello di Genova nel dichiarare che, anche a prescindere dalla preclusione degli accertamenti inerenti alla simulazione relativa dell’atto di compravendita dei terreni del 2.5.2007, il contratto di compravendita del 4.8.2011 doveva ritenersi nullo, in quanto posto in essere dal COGNOME quale rappresentante della NOME senza potere per essergli stata validamente ed efficacemente revocata la procura da quest’ultima prima della vendita, non abbia considerato che la NOME difettava dell’interesse giuridico ad agire per l’accertamento di tale nullità, postulato dall’art. 1421 cod. civ., non essendo proprietaria dei terreni rivendicati.
Ritiene il Collegio che l’esame dei riportati motivi sia precluso in quanto in via preliminare dev’essere esaminata d’ufficio la questione dell’improcedibilità del ricorso per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2° n. 2) c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato nell’ultima riga della prima pagina dell’atto introduttivo che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 7.7.2018, e pur avendo indicato nell’ultima pagina del ricorso al numero 1) che avrebbe depositato unitamente all’atto introduttivo la copia notificata della sentenza impugnata, la copia autentica di detta sentenza con la relazione di notificazione non é stata però depositata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, ed in realtà neanche tardivamente, avendo la parte solo depositato copia conforme della sentenza di appello rilasciatagli dalla cancelleria, ma senza che sia stata versata in atti anche la relazione di notificazione della stessa, che del resto neppure risulta prodotta dalla controricorrente, né dalla verifica effettuata risulta contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudizio di secondo grado richiesto dalla ricorrente, trattandosi del resto di notifica effettuata
su istanza di parte dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, e non dalla cancelleria, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 9004 del 2009, il vizio, rilevabile d’ufficio, non è sanato dalla mancata contestazione sull’osservanza del termine breve per l’impugnazione ad opera del controricorrente (vedi da ultimo Cass. sez. lav. 12.2.2020 n. 3466). Le sezioni unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369 comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie, in cui come detto la relata di notifica della sentenza impugnata non é stata depositata, o acquisita, neppure tardivamente.
La sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2) c.p.c., per come ridefinita da ultimo dalla sentenza n. 10648 del 2.5.2017 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, costituisce formalità compatibile con il diritto di accesso al giudice, sancito dall’art. 6, par. 1, della CEDU, e più in generale con la normativa sovranazionale in materia. La mancata produzione, nei termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea di principio non sono giustificabili. Si tratta di adempimenti agevoli, normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il compito del giudice in modo non trasandato e conseguente con il fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.
Non risulta d’altra parte che il ricorrente abbia provveduto a notificare il ricorso entro il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata asseritamente notificatagli,
in quanto la sentenza é stata depositata il 13.6.2018 ed il ricorso alla Suprema Corte é stato notificato solo in data 9.10.2018 e non entro il 12.10.2018.
All’improcedibilità del ricorso segue la condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di NOME liquidate in dispositivo.
Nulla va disposto, invece, per le spese quanto alla RAGIONE_SOCIALE, che é rimasta intimata.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (vedi sul raddoppio del contributo unificato anche in caso d’improcedibilità del ricorso alla Suprema Corte Cass. 11.4.2018 n.9013).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna COGNOME NOME al pagamento in favore di NOME delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.10.2023
Il Presidente NOME COGNOME